Sentenza del 05/04/2016 n. 1963 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO ANTE TEMPUS - Illegittimità - Necessità di contraddittorio preventivo - Sussiste - Ragioni di urgenza - Ammissibilità dell'accertamento ante tempus - Imminenza del termine di decadenza - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. Il termine garantisce il contraddittorio preventivo e può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza, effettive e concretamente esistenti al momento dell'emissione dell'atto. L'imminente scadenza del termine di decadenza per notificare l'accertamento non costituisce, di per sé, una valida ragione d'urgenza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l'accertamento emesso ante tempus in assenza di effettive ragioni di urgenza. L'Amministrazione finanziaria deve provare la concreta sussistenza delle circostanze urgenti che giustificano la deroga al termine di sessanta giorni; non è sufficiente che l'atto non esponga i motivi d'urgenza, se questi esistono realmente, ma la loro effettiva assenza determina l'invalidità dell'accertamento. La prossimità della scadenza del termine decadenziale non esonera l'Ufficio dal rispettare il contraddittorio preventivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento
Dopo la chiusura di un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'attività, l'Amministrazione deve attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, così da consentire al contribuente di formulare osservazioni e richieste. L'emissione anticipata rende l'atto illegittimo, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio.
Principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente
Il contraddittorio procedimentale costituisce uno strumento essenziale per il corretto e più efficace esercizio della potestà impositiva e rappresenta una manifestazione dei doveri di collaborazione e buona fede.
Cassazione, sentenza n. 18184/2013
La deroga al termine dilatorio richiede l'effettiva sussistenza di ragioni d'urgenza; la questione non si esaurisce nella loro eventuale mancata enunciazione nell'atto.
Cassazione, sentenza n. 6057/2015
L'imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento non costituisce una ragione d'urgenza idonea a giustificare l'emissione ante tempus.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione emette un accertamento dopo una verifica svolta presso i locali del contribuente, occorre verificare il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura.
- L'emissione prima della scadenza è legittima solo se l'Ufficio dimostra circostanze concrete, specifiche ed effettive che rendano realmente urgente l'atto.
- La semplice imminenza della decadenza dell'Amministrazione non giustifica l'accertamento anticipato: l'Ufficio deve organizzarsi per rispettare il contraddittorio.
- In caso di contestazione, il contribuente deve allegare l'emissione ante tempus; spetta poi all'Amministrazione provare la concreta ragione d'urgenza.
- La mancanza di una motivazione esplicita sull'urgenza non è automaticamente decisiva: ciò che conta è l'assenza effettiva della ragione d'urgenza al momento dell'emissione dell'atto.
- Se non è provata una valida urgenza, l'accertamento emesso prima dei sessanta giorni è esposto a una pronuncia di illegittimità.
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