Cassazione Civile, Ordinanza n. 21565/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto di compravendita di azienda stipulato il 30 novembre 2015. L'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'azienda ceduta, in particolare il valore dell'avviamento, da 115.000 euro a 163.322 euro. I contribuenti avevano impugnato l'atto contestandone la motivazione e il metodo di calcolo, sostenendo che l'Ufficio avesse applicato criteri matematici e valutativi non adeguatamente spiegati, non avesse allegato il listino FIMAA richiamato e non avesse giustificato la percentuale usata per la stima, oltre a lamentare il mancato esame delle loro difese e della documentazione prodotta. In cassazione hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione solo per relationem e asserita omissione di motivazione; violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 131/1986, dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990 per asserita insufficiente motivazione dell'avviso; violazione dell'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 per non aver considerato il valore dichiarato dai contribuenti; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; omesso esame di fatti decisivi; e violazione delle norme sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse validamente motivata anche per relationem, richiamando la sentenza di primo grado, tecnica consentita dall'art. 118 disp. att. c.p.c. applicabile al processo tributario. Ha escluso la nullità della motivazione perché il giudice di merito aveva indicato il thema decidendum, i criteri di stima utilizzati dall'Ufficio e le ragioni della ritenuta sufficienza dell'atto impositivo. Quanto all'avviso di rettifica, la Corte ha ribadito che, in materia di imposta di registro, è sufficiente l'indicazione dei criteri astratti e degli elementi essenziali della stima, mentre la verifica della congruità probatoria appartiene al merito. Nel caso concreto l'avviso conteneva dati specifici sull'azienda, sul listino FIMAA, sulla percentuale applicata e sul criterio dell'attualizzazione del reddito prospettico. Ha poi escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., non ravvisando alcuna inversione dell'onere della prova, e ha ritenuto inconferente l'invocazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 perché norma non retroattiva e non applicabile al giudizio già pendente. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Infine, è stata ritenuta legittima la compensazione delle spese, motivata dalla specificità della materia dell'avviamento aziendale. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità per la tardiva costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; esclusa perché la motivazione per relationem è consentita e il minimo costituzionale è stato rispettato
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; non violato nel caso concreto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; qui il requisito è stato ritenuto rispettato
art. 118 disp. att. c.p.c.
«La motivazione della sentenza ... consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi»
consente la motivazione per relationem, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado o ad altri precedenti conformi
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986
norme di riferimento per la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; è sufficiente l'indicazione dei criteri astratti e degli elementi specifici usati nella stima
art. 7 L. n. 212/2000
l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo va distinto dalla prova della pretesa; nel caso concreto l'avviso è stato ritenuto adeguatamente motivato
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato dai ricorrenti come parametro di motivazione degli atti amministrativi, ma ritenuto non violato
art. 2, comma 4, d.P.R. n. 460/1996
criterio legale ormai abrogato, ma ancora utilizzabile solo come parametro presuntivo; nel caso concreto i contribuenti non potevano lamentare la scelta di criteri alternativi dell'Ufficio
art. 2697 c.c.
la violazione ricorre solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; qui non vi è stata inversione dell'onere probatorio
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
norma sostanziale, non retroattiva, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme impedisce di censurare in cassazione l'omesso esame di fatti decisivi, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due sentenze
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
nelle liti tributarie la difesa dell'ente da parte di propri funzionari consente la liquidazione delle spese secondo tariffa forense ridotta
Massime di principio
- In tema di processo tributario, la motivazione della sentenza può essere resa per relationem mediante integrale richiamo della decisione di primo grado, purché il provvedimento richiamato consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il semplice dissenso della parte sulle valutazioni compiute dal giudice di merito.
- In materia di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, l'avviso è sufficientemente motivato quando indica i criteri astratti di stima e gli elementi specifici utilizzati per applicarli al caso concreto, in modo da consentire al contribuente di difendersi nel merito.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo va tenuto distinto dall'onere probatorio sull'effettiva fondatezza della pretesa: una motivazione sufficiente non esonera l'Ufficio dal provare in giudizio i fatti costitutivi della maggiore pretesa, ma nel caso concreto l'Ufficio aveva già fornito elementi indiziari ritenuti idonei dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; non è deducibile quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Le norme processuali o para-processuali sopravvenute che incidono sul regime probatorio o sulla disciplina del giudizio non si applicano ai processi già pendenti, salvo espressa previsione di retroattività.
- Nel contenzioso tributario, la compensazione delle spese è legittima se sorretta da una motivazione che dia conto della peculiarità della materia o di altre gravi ragioni, e non è di per sé esclusa dal fatto che l'ente si sia difeso tramite propri funzionari.
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