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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11426/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta, deducendo un unico motivo di violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 129 c.p.p., nonché un correlato vizio di motivazione. Secondo la difesa, il giudice avrebbe omesso del tutto di motivare sul mancato proscioglimento per una o più delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., quindi avrebbe trascurato la doverosa verifica delle cause di immediato proscioglimento. La Corte ha però rilevato che un simile motivo non è proponibile contro una sentenza di patteggiamento, perché il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso soltanto per specifici profili: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra i motivi tassativamente deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena. Ne è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendosi non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    È stata invocata dalla difesa come norma sulla motivazione del provvedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per il limite oggettivo dell'impugnazione del patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel ricorso contro sentenza di patteggiamento, non è deducibile la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento previste da tale norma, fuori dai casi tassativamente ammessi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione della sentenza di applicazione della pena è consentita solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo, ma il dispositivo menziona la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende quale conseguenza tipica dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure sono ammissibili solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo eccedente tale perimetro è inammissibile.
  • Nel patteggiamento non è proponibile il ricorso per cassazione fondato sulla sola dedotta omissione del controllo ex art. 129 c.p.p. sulle cause di proscioglimento, salvo che la doglianza si innesti in uno dei vizi espressamente previsti dalla norma sull'impugnazione.
  • La verifica di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
  • In sede di legittimità, la violazione di legge dedotta contro il patteggiamento non può essere usata per surrettiziamente riesaminare il merito della mancata declaratoria immediata di proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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