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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10405/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal detenuto contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato la restituzione nel termine per impugnare. Ha applicato la procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato/detenuto ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché presentato senza difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Cassazione. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità de plano del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in euro 3.000, non risultando elementi idonei a escludere ogni profilo di colpa.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per effetto della modifica legislativa del 2017, nel sistema del ricorso per cassazione la proposizione personale non è consentita nei casi considerati dalla Corte, essendo richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato.

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale comporta inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità ulteriori quando il vizio è immediatamente rilevabile.

  • art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU

    La Corte lo richiama per affermare la compatibilità dell'onere della difesa tecnica nel giudizio di legittimità con il diritto di difesa convenzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la difesa personale non è sufficiente quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità del ricorso.
  • L'onere della difesa tecnica qualificata davanti alla Corte di cassazione non viola il diritto di difesa, poiché il legislatore può modulare l'autodifesa in ragione della fase processuale e della complessità tecnica del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto del requisito di sottoscrizione tecnica, la Corte può dichiararlo de plano e applicare la condanna alle spese nonché la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo elementi idonei a escludere la colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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