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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli -Studi di settore- Contestazione - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato un accertamento fondato sugli studi di settore, presumibilmente perché i ricavi o compensi dichiarati risultavano inferiori a quelli determinabili secondo gli studi oppure perché l'Amministrazione aveva rilevato gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dagli studi. La questione centrale riguarda la ripartizione dell'onere della prova e la necessità per il contribuente di spiegare lo scostamento nel contraddittorio amministrativo.

La decisione

La contestazione non è stata accolta nei termini prospettati. La sentenza afferma che l'accertamento basato sugli studi di settore è consentito in presenza di uno scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili mediante gli studi, anche quando emergano gravi incongruenze. In tale situazione il contribuente deve fornire, già in sede di contraddittorio amministrativo, fatti e circostanze idonei a giustificare lo scostamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 146/1998, articolo 10

    La norma disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento fiscale e consente il controllo quando i ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori a quelli determinabili secondo gli studi, nel rispetto del contraddittorio con il contribuente.

  • Decreto-legge n. 331/1993, articolo 62-sexies, comma 3

    La disposizione consente di fondare l'accertamento anche sulla presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore può giustificare l'avvio o il fondamento dell'accertamento, soprattutto quando sia qualificato come grave incongruenza.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestare astrattamente il risultato dello studio: deve indicare e documentare fatti concreti che spieghino perché i propri ricavi o compensi siano inferiori a quelli stimati.
  • Il contraddittorio amministrativo è il momento decisivo per presentare giustificazioni, documenti e circostanze specifiche; la mancata collaborazione può indebolire la posizione del contribuente.
  • Gli studi di settore costituiscono un elemento presuntivo e l'esito dell'accertamento deve essere valutato considerando anche la situazione concreta dell'attività e le spiegazioni fornite dal contribuente.

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