Sentenza del 02/03/2016 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli -Studi di settore- Contestazione - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento fondato sugli studi di settore, presumibilmente perché i ricavi o compensi dichiarati risultavano inferiori a quelli determinabili secondo gli studi oppure perché l'Amministrazione aveva rilevato gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dagli studi. La questione centrale riguarda la ripartizione dell'onere della prova e la necessità per il contribuente di spiegare lo scostamento nel contraddittorio amministrativo.
La decisione
La contestazione non è stata accolta nei termini prospettati. La sentenza afferma che l'accertamento basato sugli studi di settore è consentito in presenza di uno scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili mediante gli studi, anche quando emergano gravi incongruenze. In tale situazione il contribuente deve fornire, già in sede di contraddittorio amministrativo, fatti e circostanze idonei a giustificare lo scostamento.
Norme richiamate
Legge n. 146/1998, articolo 10
La norma disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'accertamento fiscale e consente il controllo quando i ricavi o compensi dichiarati risultano inferiori a quelli determinabili secondo gli studi, nel rispetto del contraddittorio con il contribuente.
Decreto-legge n. 331/1993, articolo 62-sexies, comma 3
La disposizione consente di fondare l'accertamento anche sulla presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
Massime di principio
- Lo scostamento dagli studi di settore può giustificare l'avvio o il fondamento dell'accertamento, soprattutto quando sia qualificato come grave incongruenza.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare astrattamente il risultato dello studio: deve indicare e documentare fatti concreti che spieghino perché i propri ricavi o compensi siano inferiori a quelli stimati.
- Il contraddittorio amministrativo è il momento decisivo per presentare giustificazioni, documenti e circostanze specifiche; la mancata collaborazione può indebolire la posizione del contribuente.
- Gli studi di settore costituiscono un elemento presuntivo e l'esito dell'accertamento deve essere valutato considerando anche la situazione concreta dell'attività e le spiegazioni fornite dal contribuente.
Testo integrale
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