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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14868/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP (20/07/2025) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per plurimi reati, tra cui partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Il difensore deduceva violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che la qualificazione come aggravante mafiosa richiede il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa e che nel caso di Lombardo non esisterebbero indizi che provino tale intenzionalità (assenza di rapporti con appartenenti all'associazione). Si contestava dunque solo la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa, non la gravità indiziaria complessiva né le esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ha ritenuto che il ricorso contestasse soltanto la configurabilità della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., senza mettere in discussione il quadro indiziario o le esigenze cautelari; poiché tra i reati contestati è presente il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.), l'eventuale esclusione dell'aggravante mafiosa non avrebbe avuto effetti concreti sul dispositivo della misura (applicazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p. e ricaduta sui termini massimi di custodia), pertanto non sussiste interesse ad impugnare in Cassazione. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p. (circostanza aggravante del metodo mafioso)

    La norma è stata richiamata come oggetto della censura: la sua applicazione comporta l'accertamento sia di un elemento oggettivo (impiego del metodo mafioso) sia di un elemento soggettivo (dolo specifico di agevolare l'associazione). Nel caso di specie la Corte non ha deciso sul merito della sussistenza della circostanza, ma ha rilevato che la contestazione isolata della aggravante non incide sulla legittimità della misura cautelare disposta.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Il reato di cui all'art. 74 rientra nelle fattispecie richiamate dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p.; la presenza di tale fattispecie implica l'applicazione di norme processuali (es. art. 275 c.p.p.) che possono rendere ininfluenti, sul piano della carcerazione e della sua durata, l'eventuale esclusione di aggravanti accessorie.

  • art. 51, comma 3-bis c.p.p.

    Richiamata quale norma che include taluni reati (tra cui quello di cui all'art. 74) nelle categorie per le quali trovano applicazione regole speciali in tema di misure cautelari; la Corte l'ha usata per spiegare perché l'eliminazione dell'aggravante non avrebbe modificato la situazione cautelare.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per indicare la norma che regola l'efficacia e gli effetti delle decisioni sulle misure cautelari quando siano in gioco determinate fattispecie; la Corte ha ritenuto che, in base a tale disciplina, l'esito favorevole sul profilo aggravante non avrebbe prodotto un effetto concreto sulla misura.

  • art. 407, comma 2 lett. a) c.p.p.

    Richiamato in riferimento ai termini di custodia cautelare massima applicabile ai reati contestati; la presenza di reati ricompresi in questa categoria rendeva inidonea la sola esclusione dell'aggravante a mutare la durata massima della misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la rimessione in libertà.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata dalla Corte di legittimità per escludere che il ricorso fosse privo di 'colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha portato alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro un provvedimento cautelare è inammissibile per carenza di interesse se contesta solo l'esistenza di circostanze aggravanti senza mettere in discussione la gravità indiziaria complessiva o le esigenze cautelari, quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe effetti concreti sulla misura.
  • La qualificazione di un reato come aggravato dal 'metodo mafioso' (art. 416-bis.1 c.p.) presuppone l'accertamento di un elemento oggettivo (uso del metodo mafioso) e di un elemento soggettivo (dolo specifico di agevolare l'associazione): la difesa deve fornire elementi concreti su uno o entrambi gli aspetti per incidere sul giudizio di merito.
  • Se tra i reati contestati figura una fattispecie ricompresa nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (es. delitti connessi al traffico di stupefacenti), l'esclusione di aggravanti accessorie potrebbe non avere rilievo sulla legittimità o sulla durata della custodia cautelare; occorre dimostrare l'effetto concreto dell'esclusione sulla misura per evitare l'inammissibilità.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione contro un provvedimento di libertà, il difensore dovrebbe valutare e motivare l'interesse concreto (ad es. impatto sulla durata massima della misura o sulla sussistenza delle esigenze cautelari) e, se necessario, impugnare anche il quadro indiziario o le esigenze cautelari in modo da evitare la declaratoria di inammissibilità.
  • Il ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, in casi ritenuti non colpevoli ma comunque infondati, il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende; dunque va valutato il rischio di costi prima di proporre impugnazioni meramente schematiche.

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