Cassazione Civile, Ordinanza n. 01351/2026 del 21/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una cooperativa edilizia costituita per edificare case popolari da assegnare ai soci. Gli originari attori hanno dedotto che la cooperativa aveva acquistato un terreno, contratto un rilevante mutuo con vincolo solidale dei soci e che essi, per ottenere un alloggio, avevano versato somme molto elevate, risultando però ancora debitori verso la banca mutuante; hanno quindi chiesto l'accertamento dei costi reali della società, la loro ripartizione tra tutti i soci secondo le quote sociali, la verifica dell'errata distribuzione dell'accollo del mutuo residuo, la determinazione dei conguagli a favore dei soci che avevano pagato di più, l'accertamento delle somme effettivamente versate e la declaratoria che alcuni soci non avevano contribuito in modo proporzionato. Hanno inoltre chiesto l'annullamento per errore o dolo di un atto del presidente della cooperativa e la nullità di un contratto di vendita per mancanza di previa delibera assembleare. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili le domande nei confronti della cooperativa, ritenuta estinta, e inammissibili quelle sul conguaglio per mancata impugnazione di delibere e bilanci. In appello la Corte territoriale ha invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata evocazione di tutti i soci, ritenuti litisconsorti necessari rispetto alla domanda di accertamento dei conti e riparto dei costi. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale impostazione sostenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario tra i soci, che le obbligazioni di contribuzione erano facenti capo alla società e non tra i soci, e che la Corte d'appello aveva anche errato nel regolare le spese e nell'omettere pronunce su altri motivi di gravame; hanno inoltre dedotto violazioni di norme processuali e la nullità della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio: nei giudizi relativi ai rapporti economici interni della cooperativa i rapporti di debito e credito intercorrono tra socio e società, non tra socio e socio, sicché non sussiste un litisconsorzio necessario tra tutti i soci per le domande di accertamento dei conti e riparto dei costi. La cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione non mutano tale assetto, salvo il diverso tema della successione dei soci nelle obbligazioni sociali nei limiti di legge, che però non era stato dedotto. La Corte ha anche rilevato che, proprio perché non vi era litisconsorzio necessario, doveva essere considerata la volontà degli attori di non agire contro i soci non citati. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché investivano questioni assorbite non decise dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Il litisconsorzio necessario ricorre solo quando la situazione sostanziale plurisoggettiva imponga una decisione unitaria nei confronti di tutti i partecipi; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.
art. 112 c.p.c.
Le censure sono state considerate in gran parte inammissibili perché rivolte contro questioni assorbite e non decise dalla Corte territoriale.
art. 91 c.p.c.
La statuizione sulle spese è stata ritenuta destinata a caducarsi per effetto della cassazione della sentenza.
art. 43-bis r.d. n. 12/1941
Norma richiamata nei motivi di ricorso, ma non decisiva nel merito della decisione di legittimità.
art. 50-bis, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata nei motivi, senza incidenza sulla ratio decidendi accolta.
art. 158 c.p.c.
Norma processuale evocata nei motivi, ma non oggetto di accoglimento autonomo.
art. 161 c.p.c.
Norma processuale richiamata nei motivi, non decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 300 c.p.c.
Norma richiamata nel quarto motivo, non scrutinata nel merito per assorbimento.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma non fondativo della decisione di accoglimento.
art. 110 c.p.c.
Richiamato nei motivi, non decisivo nella ratio decidendi.
artt. 299 ss. c.p.c.
Richiamati nei motivi in relazione alla successione processuale, ma non trattati nel merito.
art. 353 c.p.c.
Richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo nella sentenza.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma non base dell'accoglimento.
art. 24 Cost.
Invocato nei motivi a sostegno del diritto di difesa, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 2495, comma 2, c.c.
Richiamato in relazione alla estinzione della società e agli eventuali effetti sui soci, ma non applicato in modo decisivo perché la successione dei soci nelle obbligazioni non era stata dedotta nel caso concreto.
Massime di principio
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soci di una cooperativa per le domande che, pur riguardando il riparto dei costi sociali e l'accertamento dei conti, hanno come reale centro di imputazione la società cooperativa e non rapporti diretti tra i soci.
- Le obbligazioni di contribuzione e i rapporti di debito/credito derivanti dall'attività sociale fanno capo alla società cooperativa nei confronti dei singoli soci, non instaurandosi, di regola, rapporti obbligatori tra socio e socio.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione, non trasforma automaticamente i soci in litisconsorti necessari; occorre che sia effettivamente dedotta la successione dei soci nelle obbligazioni sociali nei limiti di legge.
- Se non ricorre un litisconsorzio necessario, il giudice deve rispettare la scelta dell'attore di non estendere la domanda ad altri soggetti non citati, senza poter dichiarare la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio.
- Le censure di cassazione rivolte contro capi della decisione di merito rimasti assorbiti sono inammissibili, perché la Corte di merito non si è pronunciata su tali questioni.
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