Sentenza del 03/10/2019 n. 24672 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Criteri di determinazione del valore della merce ex art. 30 codice doganale comunitario - Trasferimento nell'UE presso il rappresentante fiscale dell'esportatore - Operatività - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di rettifica con cui l'Agenzia delle dogane aveva rideterminato, per gli anni 2006-2007, il valore doganale di merci trasferite da una casa madre extraunionale al proprio rappresentante fiscale in Italia, con conseguente richiesta di maggiori dazi, IVA all'importazione e sanzioni. La società sosteneva che, non essendovi stata una vendita tra esportatore e importatore al momento dell'ingresso delle merci nell'Unione, l'Ufficio non potesse applicare direttamente il criterio del valore di merci identiche o similari previsto dall'art. 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale comunitario, senza rispettare la sequenza dei criteri di cui alle lettere a), b) e c). Contestava inoltre il difetto di motivazione degli avvisi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alla pretesa applicazione diretta del criterio di cui all'art. 30, paragrafo 2, lettera c), affermando che la sequenza dei criteri doganali deve essere rispettata anche quando le merci siano state semplicemente trasferite presso il rappresentante fiscale dell'esportatore e non siano state vendute all'importatore prima dell'ingresso nell'Unione. In base all'art. 147 delle disposizioni di applicazione del codice doganale, la dichiarazione per l'immissione in libera pratica costituisce indicazione sufficiente dell'esportazione verso il territorio unionale. La Corte ha invece accolto il motivo secondo cui il giudice tributario regionale non poteva limitarsi ad annullare gli avvisi, ma avrebbe dovuto determinare concretamente il corretto valore doganale, eventualmente esercitando i propri poteri istruttori. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2913 del 1992, codice doganale comunitario, art. 29
Il valore in dogana è determinato principalmente sulla base del valore di transazione, cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della Comunità.
La Corte ha ritenuto che, anche in assenza di una vendita diretta tra esportatore e importatore al momento dell'ingresso, l'ingresso delle merci in libera pratica per la successiva vendita nell'Unione possa ricondursi alla vendita per l'esportazione richiesta dalla norma.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, codice doganale comunitario, art. 30, paragrafo 2, lettere a), b) e c)
I metodi di determinazione del valore doganale devono essere applicati in sequenza, facendo riferimento, ove possibile, alle merci identiche, poi alle merci similari e solo successivamente al criterio previsto dalla lettera c).
L'autorità doganale non può applicare immediatamente un criterio sussidiario senza dimostrare l'impossibilità di utilizzare quelli precedenti. La sequenza è obbligatoria anche per i trasferimenti infragruppo o verso un rappresentante fiscale.
Regolamento CE n. 2913 del 1992, codice doganale comunitario, art. 31
Il metodo residuale può essere utilizzato soltanto quando il valore non sia determinabile né secondo l'art. 29 né secondo i metodi dell'art. 30.
Disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, art. 147
Il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l'immissione in libera pratica è un'indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità.
La dichiarazione di immissione in libera pratica può costituire elemento sufficiente per applicare il sistema del valore di transazione, anche se il passaggio della merce avviene mediante trasferimento al rappresentante fiscale e la vendita a terzi è successiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Nel processo tributario il giudice può esercitare poteri istruttori nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, anche per acquisire gli elementi necessari alla corretta determinazione del valore imponibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2
Il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito: quando l'atto è viziato per ragioni sostanziali, il giudice deve sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio e determinare la pretesa nella misura corretta.
Legge n. 241 del 1990, art. 3; Legge n. 212 del 2000, art. 7; D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5-bis
Gli atti impositivi doganali devono essere adeguatamente motivati, indicando le ragioni della rettifica e i criteri utilizzati. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, pur confermando l'illegittimità sostanziale derivante dal mancato rispetto della sequenza dei criteri di valutazione.
Massime di principio
- Quando le merci entrano nell'Unione per essere successivamente vendute, la mancanza di una vendita immediata tra esportatore e importatore non esclude automaticamente l'applicazione del sistema del valore di transazione.
- I criteri di determinazione del valore doganale sono gerarchici e sussidiari: occorre verificare prima il valore di transazione, poi le merci identiche, poi quelle similari e solo successivamente gli altri criteri.
- L'autorità doganale deve motivare adeguatamente perché non sia possibile applicare ciascun criterio precedente prima di utilizzare quello successivo.
- In presenza di un trasferimento infragruppo o a un rappresentante fiscale, la dichiarazione di immissione in libera pratica e la successiva destinazione commerciale delle merci possono dimostrare l'esportazione verso il territorio unionale.
- Se il giudice tributario ritiene illegittimo il metodo di calcolo dell'Ufficio per ragioni sostanziali, non deve limitarsi ad annullare l'atto, ma deve rideterminare il valore corretto sulla base degli elementi disponibili.
- Gli elementi di costo che il contribuente invoca per ridurre il valore doganale devono essere specificamente documentati dal contribuente stesso.
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