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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25467/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ferrara che aveva accolto solo parzialmente l'istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra nove sentenze di condanna, unificando solo alcuni fatti ritenuti omogenei (tentato furto e ricettazione commessi in breve arco temporale e in luoghi contigui) e respingendo la richiesta per le altre decisioni. Con il primo motivo ha dedotto omessa motivazione per mancato esame della sentenza n. 429/2022, assumendo che fosse stata inserita tra i provvedimenti oggetto dell'istanza. Con il secondo ha censurato la mancata estensione del vincolo al fatto giudicato con la sentenza n. 7, sostenendo che fosse temporalmente contiguo ai fatti già unificati. Con il terzo ha lamentato difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione tra la sentenza n. 429/2022 e la sentenza n. 1322/2022, entrambe relative a cessioni di cocaina ex art. 73 d.P.R. 309/1990 nel medesimo luogo e in periodi sovrapponibili, invocando anche lo stato di tossicodipendenza, indicato come documentato nell'istanza originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il terzo motivo, perché la sentenza n. 429/2022 non risultava compresa nell'elenco delle decisioni specificamente sottoposte al giudice dell'esecuzione, sicché non vi era omissione di pronuncia; inoltre l'errore materiale sulla data della sentenza n. 1322/2022 era irrilevante. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva correttamente valorizzato omogeneità delle condotte, contiguità spaziale e concentrazione temporale solo per alcuni reati, escludendo il vincolo per il fatto del 2018 per la maggiore distanza cronologica e la mancanza di ulteriori indici di unitaria ideazione criminosa. Ha inoltre chiarito che lo stato di tossicodipendenza non basta di per sé a fondare la continuazione, dovendo comunque risultare la prova di un medesimo disegno criminoso; nel caso concreto, tale stato non risultava documentalmente accertato e comunque non era stato specificamente collegato ai singoli reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    L'applicazione della continuazione in sede esecutiva richiede che l'istanza individui specificamente i provvedimenti da unificare; il giudice decide entro il perimetro della domanda. Lo stato di tossicodipendenza può essere un elemento sintomatico, ma non sostituisce la prova del medesimo disegno criminoso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    I motivi sono stati esaminati nei limiti della loro sintesi consentita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Le sentenze richiamate riguardavano violazioni in materia di stupefacenti, in particolare cessioni di cocaina.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione per il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., il giudice deve valutare esclusivamente i fatti e le decisioni effettivamente ricompresi nella domanda; l'allegazione materiale di una sentenza non equivale alla sua devoluzione se essa non è stata indicata nell'elenco dei provvedimenti da unificare.
  • L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice si sia pronunciato sull'intero perimetro della richiesta proposta; non può pretendersi l'estensione del vincolo a decisioni non compiutamente devolute.
  • L'errore materiale sulla data di una sentenza è irrilevante se dal complesso del provvedimento risulta inequivocabilmente quale decisione sia stata considerata e non vi sia incertezza sui reati o sul numero di registro.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso desunto da indici sintomatici quali omogeneità delle condotte, contiguità spaziale e temporale e collegamento tra i fatti; la mera distanza temporale o l'eterogeneità delle condotte possono legittimare il diniego.
  • Lo stato di tossicodipendenza, anche quando invocato, non determina automaticamente la continuazione: può al più costituire un elemento concorrente di valutazione, ma non sostituisce la prova della preventiva programmazione unitaria dei reati.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso una diversa ponderazione degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
  • Un motivo di ricorso è aspecifico quando non confronta puntualmente la ratio della decisione impugnata, ad esempio omettendo di censurare l'affermazione decisiva del giudice circa la mancata prova documentale del fatto allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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