Ordinanza n. 8068/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 12112/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 14788/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 12112/2024, della cui ottemperanza è stata chiesta l’esecuzione
Esito
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 12112/2024. Nel corso del giudizio ha chiesto l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata nel giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza, domandando altresì la concessione di un termine per eseguire le notificazioni e il rinvio dell’udienza camerale. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni sull’attività amministrativa successiva alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza della Sezione e dall’ordinanza n. 836/2019. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori e rinviato il prosieguo della discussione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. L’ordinanza non definisce la domanda di ottemperanza né decide nel merito sulle pretese del Comune.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti processuali relativi al contraddittorio.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il giudice può autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, disponendo la pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione interessata.
- Quando il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di una pluralità di soggetti individuabili in relazione a una graduatoria, il giudice può concedere un termine per l’esecuzione delle notificazioni e rinviare la trattazione del giudizio a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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