Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8068/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 12112/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 14788/2022.

Giustizia amministrativa202505094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 12112/2024, della cui ottemperanza è stata chiesta l’esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 12112/2024. Nel corso del giudizio ha chiesto l’autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata nel giudizio definito dalla sentenza oggetto di ottemperanza, domandando altresì la concessione di un termine per eseguire le notificazioni e il rinvio dell’udienza camerale. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità o specifiche contestazioni sull’attività amministrativa successiva alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, secondo le modalità indicate dalla giurisprudenza della Sezione e dall’ordinanza n. 836/2019. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori e rinviato il prosieguo della discussione alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. L’ordinanza non definisce la domanda di ottemperanza né decide nel merito sulle pretese del Comune.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti processuali relativi al contraddittorio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione mediante pubblici proclami.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, il giudice può autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, disponendo la pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione interessata.
  • Quando il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di una pluralità di soggetti individuabili in relazione a una graduatoria, il giudice può concedere un termine per l’esecuzione delle notificazioni e rinviare la trattazione del giudizio a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.