Cassazione Penale, Sentenza n. 25621/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto del 19/04/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 18/01/2023 applicante la misura patrimoniale (contisca/ confisca) su beni immobili, conti correnti, libretti e strumenti finanziari. Il ricorrente ha censurato: 1) l'errata inquadrabilità nella categoria di cui all'art. 1 d.lgs. n.159/2011 per carenza del requisito del "vivere abitualmente dei proventi delittuosi"; 2) la mancata e insufficiente motivazione circa la sproporzione/sperequazione e la derivazione delle acquisizioni patrimoniali (errori nei calcoli della Guardia di Finanza, valutazione arredi, mancato conteggio dei redditi della convivente e delle vincite di gioco, perimetrazione temporale della pericolosità); 3) la violazione del principio di preclusione/processuale con riferimento al conto corrente n. 2812 UBI Banca, già dissequestrato nel procedimento penale con accertata riconducibilità a "attività pregressa e diversa".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo corretta la valutazione di merito circa l'idoneità del reato associativo e dell'attività di scommesse come fonte lucrogenetica e confermando la motivazione dei giudici di merito sulla sperequazione; ha invece accolto il motivo relativo alla preclusione derivante dalla pronuncia del GUP del 27/10/2020 riguardo al conto corrente n. 2812 (dissequestro per riconducibilità a attività diversa), ritenendo che la pronuncia penale osti a un nuovo intervento ablativo sui medesimi beni salvo che emergano fatti nuovi o non precedentemente valutati. Di conseguenza la Cassazione ha annullato il decreto impugnato limitatamente al conto corrente n. 2812 UBI Banca e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto a diversa sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria; ha invece respinto il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 4 comma 1 lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Riferimento alla categoria della pericolosità specifica: la Corte ha esaminato se ricorresse la pericolosità specifica ma ha ritenuto prevalente l'inquadramento nella categoria generale ex art. 1 (vivere abitualmente dei proventi illeciti) considerata rispetto alla natura delle attività del sodalizio
art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011
Il requisito del "vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" può essere desunto anche dall'appartenenza ad associazione finalizzata a reati lucrogenetici (es. scommesse illecite); non è necessario dimostrare singoli reati-fine
art. 416 c.p. e art. 416-bis/416-bis.1 c.p.
Il reato associativo è stato ritenuto idoneo, a seconda della categoria del sodalizio e del suo fine, a costituire elemento sintomatico di produzione di redditi illeciti; l'esclusione dell'aggravante mafiosa nel processo penale non impedisce automaticamente la valutazione, in sede di prevenzione, della categoria delittuosa e della sua capacità lucrogenetica
art. 4 commi 10 e 11 L. n. 1423 del 1956 richiamato dall'art. 3-ter comma 2 L. n. 575 del 1965 e dall'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
Limiti del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione: l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge e comprende anche motivazione inesistente o meramente apparente; la Corte di Cassazione non può rivalutare i fatti di merito
art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato in relazione al regime della misura patrimoniale e alla possibilità di ricorso per cassazione per questioni di diritto
art. 321 cod. proc. pen. e art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306
Richiamati in relazione alla vicenda processuale penale in cui il GUP aveva disposto il dissequestro del conto corrente n. 2812, decisione che può avere effetto preclusivo in sede di prevenzione
Corte Cost. n. 24 del 2019 (giurisprudenza costituzionale citata)
Utilizzata per sostenere l'interpretazione per categorie delittuose e la valutazione del requisito del "vivere abitualmente" in termini di tipologie di comportamento riconducibili a productione di redditi illeciti
Massime di principio
- L'appartenenza a un'associazione per delinquere volta a reati lucrogenetici (es. scommesse clandestine) può, di per sé, essere valutata come fonte di "vivere abitualmente dei proventi illeciti" senza bisogno di provare singoli reati-fine: conta la categoria delittuosa e la sua attitudine a produrre profitti.
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla violazione di legge e ai vizi della motivazione (inesistenza o apparenza); non è consentito riesaminare nel merito la valutazione fattuale compiuta dai giudici di merito quando questa risulti logicamente motivata.
- La sproporzione/sperequazione (capacità di spesa non giustificata rispetto ai redditi dichiarati) richiede che i giudici di merito forniscano una motivazione chiara e coerente; se ciò è stato fatto, la cassazione non interviene per sostituire la propria valutazione economico-fattuale.
- Una decisione penale che abbia accertato la lecita provenienza di un bene e abbia disposto il dissequestro/confisca del medesimo impedisce, in assenza di fatti nuovi o precedentemente non valutati, un successivo intervento ablativo nel procedimento di prevenzione sui medesimi beni: i giudici di prevenzione devono spiegare puntualmente eventuali ragioni per discostarsene.
- Se esistono decisioni contrastanti tra giudizi penali e provvedimenti di prevenzione su specifici beni, la via corretta è che i giudici di merito esplicitino le ragioni fattuali e cronologiche che giustificano la diversa conclusione, altrimenti la cassazione può annullare limitatamente a quei profili e disporre il rinvio per riesame.
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