Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3618 - Corte di Cassazione

Ici - Ambito applicazione - Piattaforme petrolifere - Nozione - Soggezione all'imposta - Fondamento - Disciplina legislativa - base imponibile - Criteri di determinazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione che aveva escluso l'assoggettabilità a ICI di quattro piattaforme petrolifere situate nelle acque territoriali antistanti il Comune. Ha sostenuto che le piattaforme, stabilmente infisse nel sottosuolo marino, costituiscono immobili fiscalmente rilevanti, accatastabili nella categoria D/7 e dotati di autonoma utilità economica, anche se destinati allo svolgimento di un'attività industriale e non alla produzione diretta di un reddito autonomo. La società ha contestato, tra l'altro, la potestà impositiva comunale sul mare territoriale, l'accatastabilità e l'autonomia delle piattaforme, nonché i criteri di determinazione della base imponibile e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune nei limiti indicati, rigettando il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che le piattaforme petrolifere stabilmente infisse nel fondo marino sono immobili ai fini civili e fiscali, soggetti a ICI, accatastabili autonomamente nella categoria D/7 e dotati di una propria utilità economica nell'ambito dell'attività industriale. Il concessionario è il soggetto passivo dell'imposta. Tuttavia, poiché le piattaforme non disponevano di rendita catastale, la base imponibile non doveva essere determinata mediante stima diretta comunale, ma in base al valore contabile risultante dalle scritture dell'impresa, al lordo degli ammortamenti. Le sanzioni sono state escluse per obiettiva incertezza normativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, che dovrà rideterminare, per ciascun anno, la base imponibile e l'ICI dovuta, oltre alle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 3, 5 e 7

    Il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    L'ICI colpisce gli immobili a prescindere dalla loro destinazione e dal fatto che siano strumentali all'attività d'impresa. L'iscrizione catastale non è una condizione necessaria dell'imponibilità; quando manca la rendita, si applicano i criteri residuali previsti dalla legge.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4 e 5

    Devono essere accatastati tutti i fabbricati, comprese le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo.

    Le piattaforme stabilmente ancorate al fondo marino sono costruzioni immobiliari accatastabili e, ai fini della redditività, è sufficiente che siano funzionali allo svolgimento di un'attività imprenditoriale-industriale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.

    Per un immobile di categoria D privo di rendita catastale, posseduto da un'impresa e distintamente contabilizzato, la base imponibile è il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, e non il valore determinato mediante stima diretta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7

    Sono esenti gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, nei casi previsti dalla legge.

    L'esenzione non opera automaticamente per le strutture situate in mare o destinate a un'attività di interesse pubblico. Occorre che l'immobile rientri effettivamente nelle categorie esenti; le piattaforme petrolifere sono state invece ricondotte alla categoria D/7.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ultimo comma

    Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

    Quando il bene è detenuto in concessione su area demaniale, l'obbligo tributario ricade sul concessionario, anche se la concessione riguarda l'utilizzo del bene e non necessariamente lo sfruttamento del giacimento minerario.

  • Codice civile, artt. 812 e 817

    Sono beni immobili il suolo e tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

    L'ancoraggio stabile al sottosuolo marino è sufficiente a qualificare le piattaforme come immobili. La loro connessione funzionale con la centrale a terra non le rende necessariamente pertinenze, se possiedono autonomia economica e funzionale.

  • Legge n. 613 del 1967, artt. 1 e 2

    Il fondo marino appartiene al demanio dello Stato e il suo sfruttamento minerario è soggetto a concessione; ciò non esclude l'assoggettamento tributario delle strutture stabilmente installate.

  • Codice della navigazione, art. 29

    Le strutture infisse nel fondo del mare territoriale sono equiparabili, ai fini considerati dalla decisione, ai beni del demanio marittimo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Le sanzioni amministrative tributarie non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disciplina.

  • Art. 53 della Costituzione

    Il principio di capacità contributiva è stato richiamato per escludere che immobili produttivi non accatastati possano essere sottratti in via generale alla contribuzione.

Massime di principio

  • Una struttura stabilmente ancorata al suolo, anche se collocata nel mare territoriale, può essere qualificata come immobile e assoggettata all'imposta locale se rientra nel presupposto generale previsto per i fabbricati.
  • L'assenza di iscrizione catastale o di rendita non esclude automaticamente l'imponibilità: incide soprattutto sul metodo di determinazione della base imponibile.
  • Gli impianti industriali autonomamente utili e funzionali al processo produttivo possono essere tassati come cespiti distinti, anche se collegati a un complesso produttivo più ampio.
  • Per i fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita e contabilizzati dall'impresa, la base imponibile deve essere determinata con il metodo contabile previsto dalla legge, al lordo degli ammortamenti, e non mediante una stima discrezionale dell'ente.
  • L'esenzione per immobili di categoria E o destinati a pubblica utilità richiede una concreta riconducibilità alla categoria e ai presupposti normativi dell'esenzione; la mera utilità pubblica dell'attività non è sufficiente.
  • In presenza di una disciplina obiettivamente incerta, l'imposta può restare dovuta ma le sanzioni possono essere escluse.
  • Nel caso di beni demaniali concessi a un'impresa, il concessionario è normalmente il soggetto passivo dell'imposta, salvo specifiche disposizioni applicabili al tributo e al periodo considerato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.