Sentenza del 04/09/2019 n. 22076 - Corte di Cassazione
Violazioni e sanzioni -Sanzioni penali - Evasione fiscale attuata dagli amministratori - Concorso di un terzo - Presupposti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la responsabilità degli ex amministratori e di A.O., cointestataria e utilizzatrice di un conto corrente sul quale erano confluiti sistematicamente incassi della società fallita. Le ricorrenti contestavano la prova della distrazione delle somme, la validità e utilizzabilità degli accertamenti della Guardia di finanza, la quantificazione del danno mediante consulenza tecnica e, soprattutto, la responsabilità di A.O., sostenendo che fosse estranea alla gestione societaria. La curatela, con ricorso incidentale, chiedeva invece di estendere a A.O. anche la responsabilità per le imposte, sanzioni e interessi derivanti dall'evasione fiscale della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la responsabilità di A.O. per la distrazione delle somme, ritenendo provato il suo ruolo attivo e consapevole: il conto era a lei cointestato e movimentato, vi confluivano con frequenza gli incassi societari e le somme erano state utilizzate anche per esigenze personali. Tuttavia, ha escluso che la sola partecipazione alla distrazione comportasse automaticamente la responsabilità per l'evasione fiscale degli amministratori. Per tale estensione sarebbero state necessarie specifiche condotte riferibili all'inosservanza degli obblighi tributari, che non erano state accertate. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Legge fallimentare, art. 146
Consente al curatore di esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita.
Codice civile, artt. 2392, 2393 e 2394
Disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società, i creditori sociali e, nei casi previsti, le conseguenze della violazione dei doveri gestori.
Codice civile, art. 2043
Fondamento della responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto cagionato con dolo o colpa.
Codice civile, art. 1227
Il danneggiato deve adottare le condotte ragionevolmente idonee a evitare o ridurre il danno, ma non è normalmente tenuto a promuovere o coltivare azioni giudiziarie gravose, rischiose o dall'esito incerto contro terzi.
Codice civile, artt. 1223, 2056 e 2697
Riguardano, rispettivamente, la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette, i criteri di liquidazione del danno extracontrattuale e l'onere della prova a carico di chi fa valere il diritto.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Impongono al giudice di decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite e gli riconoscono libertà nella loro valutazione, purché la motivazione sia coerente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7
Consente l'utilizzazione dei dati relativi ai rapporti bancari nell'accertamento IVA, secondo i presupposti previsti dalla disciplina tributaria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- La partecipazione consapevole alla distrazione di beni o denaro di una società può fondare una responsabilità risarcitoria anche nei confronti di un soggetto formalmente estraneo alla gestione, se sono provati un ruolo attivo, la conoscenza della provenienza delle somme e il concreto vantaggio ottenuto.
- La responsabilità per la distrazione del patrimonio sociale non comporta automaticamente la responsabilità per l'evasione fiscale della società: occorre provare specifiche condotte di partecipazione all'omissione o violazione degli obblighi tributari.
- Gli accertamenti della Guardia di finanza e le risultanze bancarie possono concorrere alla prova civile della distrazione, soprattutto se corroborati da testimonianze e da altri elementi oggettivi; non è necessario attribuire valore di verità assoluta alle dichiarazioni contenute nei verbali.
- Le contestazioni sulla validità di un accertamento tributario devono essere specifiche, documentate e tempestivamente coltivate nella sede competente. Se gli atti impositivi diventano definitivi, è più difficile contestarne incidentalmente gli effetti in un successivo giudizio civile.
- Il curatore o il creditore non è tenuto, ai fini della riduzione del danno, a proseguire necessariamente un giudizio contro terzi quando il suo esito sia incerto o l'attività comporti rischi, costi eccessivi o non offra una sicura possibilità di evitare o ridurre il danno.
- In sede di cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove: la scelta delle risultanze più attendibili appartiene al giudice di merito, salvo violazioni processuali o motivazionali effettive e adeguatamente specificate.
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