Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/09/2019 n. 22076 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni -Sanzioni penali - Evasione fiscale attuata dagli amministratori - Concorso di un terzo - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la responsabilità degli ex amministratori e di A.O., cointestataria e utilizzatrice di un conto corrente sul quale erano confluiti sistematicamente incassi della società fallita. Le ricorrenti contestavano la prova della distrazione delle somme, la validità e utilizzabilità degli accertamenti della Guardia di finanza, la quantificazione del danno mediante consulenza tecnica e, soprattutto, la responsabilità di A.O., sostenendo che fosse estranea alla gestione societaria. La curatela, con ricorso incidentale, chiedeva invece di estendere a A.O. anche la responsabilità per le imposte, sanzioni e interessi derivanti dall'evasione fiscale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la responsabilità di A.O. per la distrazione delle somme, ritenendo provato il suo ruolo attivo e consapevole: il conto era a lei cointestato e movimentato, vi confluivano con frequenza gli incassi societari e le somme erano state utilizzate anche per esigenze personali. Tuttavia, ha escluso che la sola partecipazione alla distrazione comportasse automaticamente la responsabilità per l'evasione fiscale degli amministratori. Per tale estensione sarebbero state necessarie specifiche condotte riferibili all'inosservanza degli obblighi tributari, che non erano state accertate. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 146

    Consente al curatore di esercitare le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società fallita.

  • Codice civile, artt. 2392, 2393 e 2394

    Disciplinano la responsabilità degli amministratori verso la società, i creditori sociali e, nei casi previsti, le conseguenze della violazione dei doveri gestori.

  • Codice civile, art. 2043

    Fondamento della responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto cagionato con dolo o colpa.

  • Codice civile, art. 1227

    Il danneggiato deve adottare le condotte ragionevolmente idonee a evitare o ridurre il danno, ma non è normalmente tenuto a promuovere o coltivare azioni giudiziarie gravose, rischiose o dall'esito incerto contro terzi.

  • Codice civile, artt. 1223, 2056 e 2697

    Riguardano, rispettivamente, la risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette, i criteri di liquidazione del danno extracontrattuale e l'onere della prova a carico di chi fa valere il diritto.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Impongono al giudice di decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite e gli riconoscono libertà nella loro valutazione, purché la motivazione sia coerente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7

    Consente l'utilizzazione dei dati relativi ai rapporti bancari nell'accertamento IVA, secondo i presupposti previsti dalla disciplina tributaria.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il versamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente o dichiarato inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • La partecipazione consapevole alla distrazione di beni o denaro di una società può fondare una responsabilità risarcitoria anche nei confronti di un soggetto formalmente estraneo alla gestione, se sono provati un ruolo attivo, la conoscenza della provenienza delle somme e il concreto vantaggio ottenuto.
  • La responsabilità per la distrazione del patrimonio sociale non comporta automaticamente la responsabilità per l'evasione fiscale della società: occorre provare specifiche condotte di partecipazione all'omissione o violazione degli obblighi tributari.
  • Gli accertamenti della Guardia di finanza e le risultanze bancarie possono concorrere alla prova civile della distrazione, soprattutto se corroborati da testimonianze e da altri elementi oggettivi; non è necessario attribuire valore di verità assoluta alle dichiarazioni contenute nei verbali.
  • Le contestazioni sulla validità di un accertamento tributario devono essere specifiche, documentate e tempestivamente coltivate nella sede competente. Se gli atti impositivi diventano definitivi, è più difficile contestarne incidentalmente gli effetti in un successivo giudizio civile.
  • Il curatore o il creditore non è tenuto, ai fini della riduzione del danno, a proseguire necessariamente un giudizio contro terzi quando il suo esito sia incerto o l'attività comporti rischi, costi eccessivi o non offra una sicura possibilità di evitare o ridurre il danno.
  • In sede di cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove: la scelta delle risultanze più attendibili appartiene al giudice di merito, salvo violazioni processuali o motivazionali effettive e adeguatamente specificate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.