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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29914/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è rimasta ferma, poiché i motivi di ricorso sono stati ritenuti non specifici nel primo caso e manifestamente infondati nel secondo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza del compendio probatorio a dimostrare il suo coinvolgimento nel fatto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo si limitava a riproporre censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica alla motivazione, e mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto, attività preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione congrua e non illogica, osservando che il giudice di merito non è tenuto a confutare tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente valorizzare quelli ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito né una diversa lettura del compendio probatorio; sono inammissibili censure generiche o meramente reiterative delle doglianze già svolte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e delle prove, poiché tale valutazione spetta in via esclusiva al giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è richiesta la confutazione puntuale di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • Una censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondata quando la motivazione di merito non presenti evidenti illogicità ed evidenzi ragioni sufficienti del diniego.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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