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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27784/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione del fatto come consumato anziché tentato, sostenendo in sostanza che il proprio contributo sarebbe stato valutato erroneamente. Con il terzo e il quarto motivo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., l'omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., la determinazione della pena e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, deducendo anche che la Corte territoriale avrebbe trascurato il minor peso del suo contributo e l'asserita minore offensività della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi riproducevano censure di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d'appello con motivazione logica e giuridicamente corretta, la quale aveva valorizzato la piena consapevolezza dell'imputato circa l'illiceità della pretesa del correo e la sua intenzionale partecipazione al perseguimento dello scopo estorsivo. Ha inoltre ritenuto reiterative e infondate le doglianze su attenuante ex art. 114 c.p., aggravante ex art. 61 n. 2 c.p., trattamento sanzionatorio e lieve entità, osservando che la motivazione di merito era adeguata quanto alla rilevanza del contributo, all'estensione dell'aggravante, all'entità del danno, alla gravità delle minacce e al collegamento con una più ampia attività di prestiti usurari. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    La Corte ritiene non riconoscibile l'attenuante del contributo di minima importanza, perché la motivazione di merito aveva già valorizzato la rilevanza della partecipazione dell'imputato alla condotta estorsiva.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile anche all'imputato, in ragione della sua consapevolezza dell'illiceità della pretesa e del collegamento della sua condotta al fine perseguito dal correo.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire entro la discrezionalità del giudice di merito, secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena va effettuata in relazione ai criteri di gravità del fatto e della personalità del reo; una motivazione specifica è richiesta solo in caso di pena molto superiore alla media edittale.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già valutate e disattese in modo congruo dal giudice di merito.
  • Nel concorso in estorsione, la responsabilità può essere affermata quando emerga la consapevolezza dell'illiceità della pretesa del correo e la volontaria partecipazione dell'agente al perseguimento dello scopo estorsivo, anche se l'intervento delle forze dell'ordine sia stato preventivamente attivato.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza non è riconoscibile quando il giudice di merito accerti un apporto significativo e funzionale alla consumazione del reato.
  • L'aggravante connessa al fine di profitto o di conseguimento di utilità per sé o per altri può estendersi al concorrente che sia consapevole dell'illiceità della pretesa e partecipi alla condotta comune.
  • La lieve entità dell'estorsione può essere esclusa valorizzando l'entità del danno, la gravità delle minacce e il collegamento del fatto con una più ampia attività illecita.
  • La pena è oggetto di ampia discrezionalità del giudice di merito; l'obbligo di particolare specificazione della motivazione sorge solo quando la sanzione si discosti sensibilmente dalla misura media edittale.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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