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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I875 n. 31724 del 12/11/2025

CNF/NUOVO ARTICOLO 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

AGCMI875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense adottato dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) in attuazione della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, ritenendo inizialmente che la formulazione e le comunicazioni interpretative potessero estendere la disciplina oltre i soli "grandi clienti" previsti dalla legge. Il procedimento era stato avviato per possibile intesa restrittiva ai sensi dell’art. 101 TFUE, in quanto la disciplina deontologica e le relative indicazioni avrebbero potuto comprimere la leva di prezzo degli avvocati anche nei rapporti con clientela diversa da quella tutelata dalla legge. A seguito di impegni del CNF, che riscrivono l’articolo 25-bis chiarendo espressamente l’applicazione ai soli grandi clienti e prevedono iniziative di diffusione e formazione, l’Autorità ha ritenuto rimossi i profili anticoncorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori.

CNF – nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso: impegni accolti e procedimento chiuso senza accertamento

CNF – nuovo art. 25-bis del Codice deontologico forense in materia di equo compenso

Il procedimento riguarda il Consiglio Nazionale Forense e la disciplina deontologica introdotta con il nuovo articolo 25-bis del Codice deontologico forense, adottato in attuazione dell’art. 5, comma 5, della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso. L’Autorità aveva avviato un’istruttoria per possibile violazione dell’art. 101 TFUE, ipotizzando che il testo della disposizione e le comunicazioni interpretative del CNF potessero estendere la disciplina oltre i soli rapporti con i "grandi clienti" previsti dalla legge.

Parti e ruolo istituzionale del CNF

Il CNF è descritto come organismo di vertice dell’avvocatura italiana, rappresentante esclusivo della categoria a livello nazionale, titolare anche di funzioni deontologiche e giurisdizionali nei confronti degli iscritti. L’Autorità ricorda che il CNF emana e aggiorna il Codice deontologico forense, cura la sua diffusione e adotta circolari interpretative e pareri. Il provvedimento richiama anche il dato economico del CNF, evidenziando che nel 2023 il fatturato è stato pari a 10.354.601 euro.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 49/2023 disciplina l’equo compenso delle prestazioni professionali. In sintesi, essa si applica ai rapporti con banche, assicurazioni e loro controllate o mandatarie, medie e grandi imprese e pubbliche amministrazioni, prevedendo che il compenso sia conforme ai parametri ministeriali richiamati dalla normativa forense. La legge contempla la nullità di protezione delle clausole che prevedono compensi inferiori ai parametri e attribuisce ai consigli nazionali degli ordini il compito di adottare disposizioni deontologiche sanzionatorie. Il CNF ha quindi introdotto l’articolo 25-bis del Codice, che punisce la violazione del divieto di concordare compensi non equi e dell’obbligo di avvertimento scritto nei casi di accordi predisposti esclusivamente dall’avvocato.

Condotta contestata e profili anticoncorrenziali

Secondo l’Autorità, la formulazione del comma 1 dell’articolo 25-bis, insieme al comunicato del 28 febbraio 2024, all’e-mail del 1° marzo 2024 e alla Relazione di accompagnamento, non circoscriveva con sufficiente chiarezza l’ambito della disciplina ai soli grandi clienti. Lo stesso valeva per ulteriori chiarimenti, in particolare il parere n. 38/2024 al COA di Torino, che l’Autorità leggeva come estensione generalizzata dell’obbligo di rispettare i parametri tariffari e della rilevanza disciplinare della loro eventuale riduzione. Questa lettura estensiva, secondo l’AGCM, avrebbe potuto comprimere la leva di prezzo degli avvocati e incidere anche sui clienti non grandi, con effetto restrittivo della concorrenza.

Mercato rilevante e pregiudizio al commercio intraeuropeo

L’Autorità identifica il mercato rilevante come quello della fornitura di servizi di assistenza legale da parte degli avvocati nei rapporti con clienti diversi dai grandi clienti, con dimensione geografica quantomeno nazionale. Il provvedimento afferma inoltre che la condotta, interessando l’intero territorio italiano, è idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Impegni presentati dal CNF

Il CNF ha presentato impegni ex art. 14-ter L. n. 287/1990, poi sottoposti a market test senza osservazioni di terzi. Gli impegni prevedono una nuova versione dell’articolo 25-bis che esplicita l’applicazione esclusiva ai rapporti con i grandi clienti di cui all’art. 2 della legge n. 49/2023, riportando anche il contenuto della norma primaria in nota. Viene inserito un comma 3 che esclude espressamente l’applicazione della disposizione ai rapporti con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1. Il CNF si è anche impegnato a completare l’iter di approvazione entro sei mesi dall’eventuale accettazione degli impegni e a informare costantemente l’Autorità sullo stato dei lavori.

Misure di diffusione e formazione

Accanto alla modifica normativa, il CNF ha previsto una serie di misure comportamentali: invio di una circolare a tutti i Presidenti dei COA e agli iscritti, ampia diffusione tramite comunicati stampa, canali social, newsletter, sito istituzionale e testata "Il dubbio", oltre a un intervento nell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. Sono inoltre programmati convegni o eventi formativi annuali dal 2026 al 2028, con modalità tali da favorire la più ampia partecipazione, anche da parte dei nuovi iscritti.

Valutazione dell’Autorità e chiusura del procedimento

L’AGCM ha ritenuto gli impegni idonei a eliminare le preoccupazioni concorrenziali, perché la nuova formulazione dell’articolo 25-bis delimita in modo univoco la disciplina ai soli grandi clienti e non lascia spazio a interpretazioni estensive. L’Autorità osserva che, così riscritta, la disposizione non può più essere applicata ai rapporti con clientela diversa e che viene meno anche l’effetto potenzialmente restrittivo connesso allo specchietto sanzionatorio originario. Di conseguenza, l’Autorità ha deliberato di rendere obbligatori gli impegni e di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Obblighi successivi e impugnazione

Il CNF dovrà informare l’Autorità sul tempestivo avvio di ciascuna fase dell’iter di approvazione della modifica e, una volta in vigore la nuova norma, trasmettere relazioni semestrali per il primo anno e annuali per gli anni successivi. Il provvedimento indica infine i rimedi giurisdizionali: ricorso al TAR Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Punti principali

Parti e contesto normativo

La parte è il Consiglio Nazionale Forense, organismo di vertice dell’avvocatura italiana, autore e gestore del Codice deontologico forense. Il caso si inserisce nel quadro della legge n. 49/2023 sull’equo compenso e delle norme richiamate dall’Autorità, in particolare l’art. 101 TFUE, il Regolamento n. 1/2003 e l’art. 14-ter della legge n. 287/1990.

Condotta contestata

L’AGCM ha contestato che l’articolo 25-bis del Codice deontologico forense, insieme alle comunicazioni del CNF e a un parere interpretativo, attribuisse alla disciplina dell’equo compenso una portata più ampia di quella voluta dal legislatore, applicandola di fatto anche a rapporti con clienti diversi dai grandi clienti. La preoccupazione riguardava l’effetto di irrigidire i prezzi dei servizi legali e di limitare la concorrenza nei rapporti con clientela non rientrante nell’ambito della legge.

Impegni e chiusura del procedimento

Il CNF ha presentato impegni che prevedono una nuova formulazione dell’articolo 25-bis, con esplicita limitazione ai soli grandi clienti, l’inserimento di una clausola di esclusione per i rapporti con altri soggetti e una campagna di diffusione tramite circolari, comunicati, social, newsletter ed eventi formativi. L’Autorità ha ritenuto gli impegni idonei a eliminare i profili anticoncorrenziali e ha chiuso il procedimento senza accertare l’infrazione, rendendo gli impegni obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, L. n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueequo compensomercato rilevanteimpegni

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