Provvedimento AGCM I864 n. 31723 del 12/11/2025
PREZZO DEL BIOCARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento rettifica un errore materiale del precedente provvedimento n. 31673 del 23 settembre 2025, con cui l’AGCM aveva accertato nei confronti di ENI, Kuwait, Esso, Tamoil, IP e Saras una pratica concordata vietata dall’art. 101 TFUE avente ad oggetto aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio nel prezzo del biocarburante per autotrazione. La correzione riguarda esclusivamente una nota a piè di pagina e sostituisce il richiamo a un’appendice non presente con il rinvio alle Figure 4 e 5; l’Autorità precisa che l’errore non incide sulla valutazione sostanziale già svolta.
Rettifica del provvedimento n. 31673 su un’intesa restrittiva nel mercato del biocarburante per autotrazione: modificata una nota per errore materiale, senza incidere sulla valutazione di merito
Rettifica del provvedimento sul prezzo del biocarburante per autotrazione
Il provvedimento n. 31723 dell’AGCM dispone una rettifica meramente materiale del precedente provvedimento n. 31673 del 23 settembre 2025, relativo a un’intesa restrittiva tra ENI, Kuwait, Esso, Tamoil, IP e Saras nel mercato del biocarburante per autotrazione. La correzione riguarda il richiamo documentale in una nota a piè di pagina e non incide sul merito dell’accertamento.
Parti e provvedimento richiamato
L’Autorità richiama il proprio precedente provvedimento con cui aveva deliberato che le società:
- ENI,
- KUWAIT,
- ESSO,
- TAMOIL,
- IP,
- SARAS, avevano posto in essere una pratica concordata restrittiva della concorrenza, vietata dall’art. 101 TFUE, avente ad oggetto aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio.
Errore materiale individuato
L’AGCM rileva che, nel testo del provvedimento n. 31673, alla nota a piè di pagina n. 59 del paragrafo 78 era stato inserito un richiamo a un’appendice non presente nel provvedimento. Si tratta di un mero errore materiale di riferimentazione interna.
Rettifica disposta
Con la deliberazione adottata il 12 novembre 2025, l’Autorità sostituisce la formula errata con il seguente riferimento: per la rappresentazione dei valori medi per ciascuna società dal primo trimestre del 2019 al quarto trimestre del 2023 nei canali rete ed extra-rete, si vedano la Figura 4 e la Figura 5.
Incidenza sulla valutazione antitrust
L’Autorità afferma espressamente che l’errore riscontrato non inficia la valutazione svolta nel provvedimento originario. Ne deriva che l’accertamento dell’intesa restrittiva e la qualificazione della condotta restano invariati, mentre la presente decisione ha esclusivamente funzione correttiva e ricognitiva.
Punti principali
Oggetto della rettifica
L’AGCM interviene sul provvedimento n. 31673 del 23 settembre 2025 per correggere un errore materiale individuato nella nota a piè di pagina n. 59 del paragrafo 78. La rettifica sostituisce il riferimento a un’appendice inesistente con il richiamo alle Figure 4 e 5, relative alla rappresentazione dei valori medi per ciascuna società nei canali rete ed extra-rete.
Provvedimento originario richiamato
Il provvedimento rettificato aveva accertato che ENI, Kuwait, Esso, Tamoil, IP e Saras avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE, consistente in una pratica concordata di aumenti simultanei e coordinati del valore della componente bio.
Effetti della correzione
L’Autorità precisa espressamente che l’errore materiale riscontrato non inficia la valutazione svolta nel provvedimento originario. La modifica ha quindi natura meramente formale e non altera l’accertamento dell’infrazione.
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