Accordo 27343 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 8 alla Serie 12 di Emendamenti al Regolamento n. 13“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione comunica agli uffici territoriali, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il 2 ottobre 2026 entrerà in vigore il supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti al Regolamento n. 13, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il supplemento riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura. Il documento precisa che, trattandosi di un supplemento, non deve essere aggiornata l’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione, e riporta l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il regolamento.
Comunicazione dell’entrata in vigore del supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 sulla frenatura dei veicoli M, N e O.
Supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti al Regolamento ONU n. 13 sulla frenatura
La comunicazione della Direzione generale per la Motorizzazione informa gli uffici competenti e gli operatori del settore dell’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti al Regolamento n. 13. L’atto si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Parti e destinatari della comunicazione
La comunicazione è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della Motorizzazione civile, ai CPA e ai C.S.R.P.A.D., nonché alle strutture competenti di alcune Regioni e Province autonome e all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.
Sono inoltre informati, per conoscenza, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e le associazioni e organizzazioni rappresentative dei costruttori, dei componentisti, dei concessionari e degli operatori dei settori automobilistico, motociclistico, delle macchine agricole, dei veicoli industriali e dei combustibili gassosi.
Oggetto e base internazionale
L’atto dà seguito alla precedente comunicazione prot. n. 35180 del 1° dicembre 2025 e riguarda il supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti al Regolamento n. 13, intitolato “Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura”.
Il regolamento è adottato nel quadro dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, che mira a uniformare le condizioni tecniche di omologazione e a consentire il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra i Paesi aderenti.
Contenuto tecnico e decorrenza
Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/13 ed è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione dedicata alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Il supplemento entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. La comunicazione non riproduce il contenuto tecnico dettagliato delle modifiche, ma rende ufficiale la relativa decorrenza ai fini dell’attività di omologazione e dei controlli amministrativi connessi.
Effetti sull’indicazione dell’omologazione
La Direzione generale precisa che, trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non implica l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Gli uffici e gli operatori devono quindi tenere conto dell’applicabilità del supplemento senza modificare, per questo solo effetto, la codificazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 13
Alla data della comunicazione, i Paesi adottanti il regolamento sono indicati mediante i seguenti codici E:
- E1 Germania; E2 Francia; E3 Italia; E4 Paesi Bassi; E5 Svezia; E6 Belgio; E7 Ungheria; E8 Repubblica Ceca; E9 Spagna; E10 Serbia; E11 Regno Unito; E12 Austria; E13 Lussemburgo; E14 Svizzera; E16 Norvegia; E17 Finlandia; E18 Danimarca; E19 Romania; E20 Polonia; E21 Portogallo; E22 Federazione Russa; E23 Grecia; E24 Irlanda; E25 Croazia; E26 Slovenia; E27 Slovacchia; E28 Bielorussia; E29 Estonia.
- E30 Repubblica Moldova; E31 Bosnia ed Erzegovina; E32 Lettonia; E34 Bulgaria; E36 Lituania; E37 Turchia; E40 Macedonia del Nord; E42 Unione Europea; E43 Giappone; E44 Uzbekistan; E46 Ucraina; E47 Sud Africa; E48 Nuova Zelanda; E49 Cipro; E50 Malta; E52 Malesia; E54 Albania; E55 Armenia; E56 Montenegro; E57 San Marino; E60 Georgia; E62 Egitto; E63 Nigeria; E64 Pakistan; E68 Kirghizistan.
Implicazioni operative
Gli uffici della Motorizzazione e gli organismi coinvolti nelle procedure di omologazione devono considerare applicabile il supplemento a decorrere dal 2 ottobre 2026. La comunicazione assume rilievo anche per costruttori, importatori, produttori di componenti e operatori interessati alla conformità dei sistemi di frenatura dei veicoli delle categorie M, N e O.
Il documento, tuttavia, non introduce autonomamente procedure nazionali, obblighi finanziari, termini ulteriori o misure sanzionatorie: si limita a notificare l’entrata in vigore del supplemento e a chiarire il relativo effetto sull’indicazione del numero di omologazione.
Punti principali
Natura e riferimento dell’atto
La comunicazione riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore.
Regolamento interessato
È interessato il Regolamento n. 13, recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O in materia di frenatura.
Entrata in vigore
Il supplemento 8 alla serie 12 di emendamenti entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. L’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/13.
Effetti sul numero di omologazione
Poiché si tratta di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Destinatari e Paesi adottanti
La comunicazione è indirizzata agli uffici della Motorizzazione, alle Regioni e Province autonome competenti, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, alle principali associazioni industriali e di categoria. È inoltre riportato l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 13.
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