Sentenza del 21/06/2016 n. 12779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano, sostenendo che l'accertamento dei maggiori redditi fosse stato fondato in modo indebito sulle sole movimentazioni bancarie. In particolare, ha lamentato che il giudice non avesse esaminato adeguatamente il rogito di vendita di un'unità immobiliare e un assegno intestato al coniuge, cointestatario del conto corrente, elementi che avrebbero dimostrato la natura non imponibile o comunque estranea all'attività professionale di alcune somme. Ha inoltre invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, che ha dichiarato illegittima l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione fiscale sui prelevamenti bancari ingiustificati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'accertamento applicando la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 e verificando concretamente la rilevanza delle operazioni bancarie, inclusi il ricavato della vendita immobiliare e l'assegno intestato al coniuge. La Cassazione non ha quindi definitivamente escluso la debenza delle imposte, ma ha imposto un nuovo esame nel merito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva ricostruito maggiori redditi di lavoro autonomo utilizzando anche i dati dei conti correnti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2)
È costituzionalmente illegittimo [...] limitatamente alle parole "o compensi".
La presunzione secondo cui i prelevamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi o compensi imponibili non può essere applicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Costituzione, artt. 3 e 53
La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole e lesiva del principio di capacità contributiva l'automatica equiparazione tra imprenditori e lavoratori autonomi ai fini della presunzione fiscale sui prelevamenti bancari.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1)
La disposizione aveva esteso ai lavoratori autonomi la presunzione sui prelevamenti bancari prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973; tale estensione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Sentenza Corte costituzionale n. 228 del 2014
Ha eliminato dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 il riferimento ai "compensi", escludendo per i professionisti la presunzione automatica che i prelevamenti non giustificati rappresentino redditi professionali.
Massime di principio
- Per i lavoratori autonomi e i professionisti, i prelevamenti bancari non giustificati non possono essere automaticamente considerati compensi imponibili sulla sola base della presunzione prevista per gli imprenditori.
- L'Amministrazione finanziaria può comunque utilizzare le movimentazioni bancarie come elementi indiziari, ma deve collegarle ad ulteriori elementi concreti che dimostrino la loro riferibilità all'attività professionale e alla produzione di reddito.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata della provenienza e della destinazione delle somme, ad esempio mediante rogiti, assegni, contratti, documentazione familiare o altri giustificativi idonei.
- Le somme derivanti dalla vendita di un immobile o trasferite a favore di un cointestatario del conto non sono automaticamente redditi professionali: la loro natura deve essere verificata nel merito.
- Una pronuncia di illegittimità costituzionale costituisce ius superveniens e deve essere applicata anche nei giudizi pendenti in Cassazione; se l'applicazione della nuova disciplina richiede ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata al giudice di merito.
- La cassazione con rinvio non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul tributo: comporta l'annullamento della decisione precedente e un nuovo esame secondo i principi stabiliti dalla Cassazione.
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