Regolamento (UE) 2023/2224
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2224 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione relativi alle autorizzazioni del diritto di utilizzare il logo concesse, alle domande di aiuto ricevute e ammissibili e alle modifiche dei programmi di sostegno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riduce gli oneri di comunicazione verso la Commissione, sostituendo varie notifiche sistematiche con comunicazioni solo su richiesta dell’esecutivo europeo. Interviene inoltre sulle regole di modifica dei programmi di sostegno POSEI e del programma per le isole minori del Mar Egeo, ampliando in casi giustificati la possibilità di aumentare la dotazione di una singola misura quando l’incremento deriva da finanziamenti nazionali complementari. La finalità dichiarata è semplificare gli adempimenti senza comprimere l’accesso della Commissione alle informazioni necessarie per il controllo.
Modifica le regole di comunicazione e alcune flessibilità finanziarie nei programmi di sostegno agricolo POSEI per le regioni ultraperiferiche e nel programma per le isole minori del Mar Egeo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dai programmi POSEI disciplinati dal regolamento (UE) n. 228/2013 e alla Grecia per il programma disciplinato dal regolamento (UE) n. 229/2013, nonché alle autorità competenti incaricate delle autorizzazioni del diritto di utilizzare il logo, della gestione delle domande di aiuto per il sostegno alle produzioni locali e delle modifiche dei programmi di sostegno. Incide sulle comunicazioni alla Commissione relative a dati e autorizzazioni già previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifiche alle regole di comunicazione e di flessibilità finanziaria per i programmi POSEI e per il programma greco delle isole minori del Mar Egeo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2224 interviene sui regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014, entrambi attuativi dei regimi di sostegno agricolo previsti rispettivamente dai regolamenti (UE) n. 228/2013 e n. 229/2013. La Commissione evidenzia la necessità di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, riducendo gli oneri amministrativi senza limitare l’accesso alle informazioni necessarie per il controllo e il monitoraggio dei programmi.
Obiettivo della riforma
I considerando chiariscono che molte comunicazioni finora trasmesse in via sistematica alla Commissione saranno sostituite da trasmissioni solo su richiesta. Parallelamente, il regolamento amplia la flessibilità nella gestione delle dotazioni finanziarie di talune misure quando l’incremento dipende da finanziamenti nazionali complementari, tenendo conto delle difficoltà economiche e logistiche delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.
Comunicazione delle autorizzazioni per l’uso del logo
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, l’articolo 32, paragrafo 3, è sostituito: le autorità competenti non devono più notificare sistematicamente ciascuna autorizzazione del diritto di usare il simbolo grafico/logo previsto dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014. La comunicazione alla Commissione avviene soltanto su richiesta e deve contenere:
- il nome del produttore;
- la sede del produttore;
- i prodotti interessati;
- il periodo di concessione del diritto.
Domande di aiuto e ammissibilità per il sostegno alle produzioni locali
Sono sostituiti anche gli obblighi di notifica periodica relativi alle domande di aiuto nel sostegno alle produzioni locali. Per gli Stati membri interessati dal regolamento 180/2014 e per la Grecia, il nuovo testo prevede che la Commissione possa chiedere, anziché ricevere automaticamente:
- le domande di aiuto ricevute;
- le domande di aiuto definitivamente ammissibili;
- i relativi importi riferiti all’anno civile precedente.
Resta richiamata la disciplina procedurale delle notifiche contenuta nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Modifiche dei programmi e soglia ordinaria del 20%
Per le modifiche dei programmi, il regolamento conferma la possibilità di effettuare adeguamenti fino al 20% della dotazione finanziaria di ciascuna misura, senza ricorrere alla procedura ordinaria di modifica del programma. Tale facoltà è però subordinata al rispetto dei massimali già previsti dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013 e dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013. Gli adeguamenti devono essere comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno civile di riferimento della dotazione modificata.
Eccezione per finanziamenti nazionali complementari: soglia del 50%
La principale novità sostanziale riguarda i casi in cui l’incremento della misura derivi da finanziamenti nazionali complementari. In tali situazioni, se vi sono circostanze debitamente giustificate, la dotazione della singola misura può essere aumentata fino al 50%. La modifica deve essere comunicata alla Commissione secondo la procedura prevista dalle disposizioni richiamate nel rispettivo articolo, e la ratio della deroga è quella di rafforzare la capacità di risposta finanziaria dei programmi in contesti di crisi e di vulnerabilità strutturale.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Comunicazione delle autorizzazioni per il logo
Nell’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorizzazioni concesse per il diritto di utilizzare il simbolo grafico/logo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 devono essere comunicate alla Commissione solo su sua richiesta. La comunicazione deve indicare nome e sede del produttore, prodotti interessati e periodo di concessione.
Domande di aiuto e ammissibilità nel sostegno alle produzioni locali
Per il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri e la Grecia non devono più trasmettere sistematicamente alla Commissione, entro il 30 aprile e il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e le domande definitivamente ammissibili con i relativi importi. Tali dati devono essere comunicati solo su richiesta della Commissione, sempre con riferimento all’anno civile precedente e secondo le modalità di notifica previste dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Modifiche dei programmi e flessibilità fino al 20%
Per tutte le misure dei programmi POSEI e del programma greco per le isole minori del Mar Egeo resta possibile apportare adeguamenti fino al 20% della dotazione finanziaria di ciascuna misura, nel rispetto dei massimali previsti dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013 e dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013. La modifica deve essere comunicata entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dotazione modificata.
Aumento fino al 50% con finanziamenti nazionali complementari
Se l’adeguamento consiste nell’aumentare l’importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, la percentuale può arrivare fino al 50% della dotazione finanziaria della singola misura, in circostanze debitamente giustificate e secondo la procedura di notifica prevista dal relativo paragrafo 4 delle disposizioni modificate. La deroga risponde all’esigenza di dare maggiore flessibilità finanziaria in un contesto segnato da pandemia di COVID-19 e guerra in Ucraina.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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