Regolamento (UE) 2023/2155
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2155 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione per le informazioni relative al FEAGA in forma elettronica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per semplificare le modalità di comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 48. In luogo di modalità generiche di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo, viene imposto l'uso di un sistema informatico per la trasmissione elettronica. La modifica è motivata dall'esigenza di razionalizzare gli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi, mantenendo al contempo un adeguato monitoraggio.
Modifica le modalità di comunicazione, in forma elettronica tramite sistema informatico, delle informazioni relative al piano di controllo e alla relazione di controllo nel quadro del FEAGA.
Ambito di applicazione
Si applica agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, nell'ambito delle modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 sulla politica agricola comune. Riguarda quindi gli Stati membri e, per il tramite delle rispettive autorità competenti, la trasmissione delle informazioni relative al FEAGA in materia di controlli delle operazioni. Non introduce esclusioni specifiche, ma si limita a sostituire la modalità di presentazione delle informazioni con un sistema informatico.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 in materia di comunicazioni elettroniche FEAGA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2155 della Commissione interviene in modo circoscritto sul regime applicativo del regolamento (UE) 2021/2116, limitatamente alle modalità di comunicazione previste dall'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. La ratio, esplicitata nei considerando, è duplice: garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della normativa, ma al tempo stesso razionalizzare gli obblighi informativi per ridurre gli oneri amministrativi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 disciplina, tra l'altro, il controllo delle operazioni nell'ambito della PAC. In particolare, l'articolo 48 stabilisce le modalità di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo. La Commissione ritiene opportuno sostituire tali modalità con un sistema informatico, in linea con l'approccio di digitalizzazione richiamato nella comunicazione "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030".
Modifica introdotta all'articolo 48 del regolamento (UE) 2022/128
L'articolo 1 del regolamento in esame sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. La nuova formulazione dispone che le informazioni da presentare a norma del medesimo articolo siano comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico.
In concreto, la modifica incide sulle modalità di trasmissione delle informazioni relative al FEAGA connesse ai controlli delle operazioni, imponendo un canale digitale unico o comunque strutturato tramite sistema informatico. Il testo non contiene ulteriori dettagli tecnici sulla piattaforma, sulle specifiche funzionali o sulle procedure di accesso, rinviando implicitamente alla disciplina applicativa e agli strumenti messi a disposizione dalla Commissione.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disposizione si applica agli obblighi informativi previsti dall'articolo 48 del regolamento (UE) 2022/128, quindi agli attori istituzionali coinvolti nella gestione e nel controllo del FEAGA, in particolare agli Stati membri e alle autorità competenti che predispongono e trasmettono il piano di controllo e la relazione di controllo. Non vengono previste deroghe, esclusioni o regimi transitori specifici nel testo del regolamento modificativo.
Entrata in vigore e effetti
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori istituzionali interessati, il cambiamento principale consiste nel dover utilizzare un sistema informatico per la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 48. Sul piano operativo, il regolamento conferma la progressiva digitalizzazione degli adempimenti in materia di FEAGA e rafforza l'obiettivo di semplificazione amministrativa perseguito dalla Commissione.
Disposizioni principali
Trasmissione elettronica delle informazioni
L'articolo 1 sostituisce il paragrafo 2 dell'articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, stabilendo che le informazioni da presentare ai sensi di tale articolo sono comunicate in forma elettronica mediante un sistema informatico. La modifica riguarda quindi le modalità operative di presentazione del piano di controllo e della relazione di controllo previste dalla disciplina sui controlli delle operazioni.
Finalità di semplificazione e razionalizzazione
Dai considerando emerge che la modifica risponde all'obiettivo di razionalizzare gli obblighi di comunicazione, così da assicurarne l'utilità ai fini del monitoraggio e della corretta applicazione della normativa, riducendo al contempo gli oneri amministrativi. La soluzione del sistema informatico è richiamata anche in coerenza con la comunicazione della Commissione sulla competitività a lungo termine dell'UE oltre il 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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