Regolamento (UE) 2023/2156
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2156 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per gli Stati membri che applicano la deroga dagli esami effettuati nei mattatoi atti a individuare la presenza di Trichine nelle carni e nelle carcasse di suini domestici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento elimina un obbligo di relazione annuale ritenuto ridondante per gli Stati membri che applicano la deroga ai controlli per la ricerca delle Trichine nei suini domestici. La Commissione rileva che i medesimi dati sono già trasmessi ai sensi della direttiva 2003/99/CE, per cui la duplicazione genera oneri amministrativi senza utilità aggiuntiva. Viene quindi sostituito l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1375, mantenendo però l’obbligo di informare la Commissione e gli altri Stati membri dell’applicazione della deroga e prevedendo la cessazione della deroga in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti dalla direttiva.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri che applicano la deroga agli esami per la ricerca delle Trichine nelle carni e carcasse di suini domestici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione che applicano la deroga prevista dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per le carcasse e le carni di suini domestici provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti con condizioni di stabulazione controllata. Incide sugli obblighi di notifica/comunicazione verso la Commissione e gli altri Stati membri in materia di controlli ufficiali sulle Trichine. Non disciplina altri settori o operatori se non in quanto collegati ai controlli ufficiali sulle carni suine e alla sorveglianza delle zoonosi.
Modifica degli obblighi di comunicazione per la deroga ai controlli sulle Trichine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2156 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per razionalizzare gli obblighi informativi a carico degli Stati membri che applicano la deroga agli esami post mortem per la ricerca delle Trichine nelle carni e carcasse di suini domestici. La Commissione richiama l’esigenza di ridurre oneri amministrativi inutili, poiché i dati rilevanti sono già trasmessi nell’ambito della sorveglianza delle zoonosi prevista dalla direttiva 2003/99/CE.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2015/1375 stabilisce norme specifiche per i controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, inclusi i campionamenti delle carcasse di suini domestici nei mattatoi. Esso prevede una deroga per le carcasse e carni provenienti da aziende o comparti ufficialmente riconosciuti per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Tale deroga era subordinata, tra l’altro, alla trasmissione di una relazione annuale alla Commissione contenente informazioni già richieste anche dalla direttiva 2003/99/CE.
Eliminazione della relazione annuale duplicata
La modifica principale consiste nella sostituzione dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1375. Viene soppressa la precedente richiesta di una relazione annuale specifica alla Commissione, perché essa riproduceva dati già comunicati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE. Il legislatore europeo considera tale adempimento superfluo e gravoso, senza pregiudicare gli obiettivi di tutela sanitaria del sistema di controllo delle Trichine.
Obblighi residui per gli Stati membri che applicano la deroga
Nonostante la soppressione della relazione annuale, permane l’obbligo per lo Stato membro che applica la deroga di informare la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Inoltre, la Commissione deve pubblicare sul proprio sito web l’elenco degli Stati membri che beneficiano della deroga, con funzione di trasparenza e tracciabilità del regime applicato.
Conseguenze della mancata trasmissione dei dati
Il nuovo testo prevede una conseguenza automatica in caso di inadempimento rispetto agli obblighi informativi di cui alla direttiva 2003/99/CE: se uno Stato membro non trasmette i dati sugli esami per la ricerca delle Trichine richiesti dall’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva, la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1375 cessa di applicarsi a quello Stato membro. In tal modo, la deroga resta subordinata alla corretta partecipazione al sistema di sorveglianza zoonosica dell’Unione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione della relazione annuale duplicata
Viene modificato l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375: non è più richiesta la presentazione alla Commissione di una relazione annuale specifica contenente i dati sugli esami per le Trichine già previsti dall’allegato IV, capitolo II. La modifica è motivata dall’esigenza di evitare duplicazioni con la relazione prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.
Obbligo di notifica dell’applicazione della deroga
Lo Stato membro che applica la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 3, deve informare la Commissione e gli altri Stati membri nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. La Commissione pubblica sul proprio sito web l’elenco degli Stati membri che applicano la deroga.
Cessazione della deroga in caso di mancata trasmissione dei dati zoonosici
Se uno Stato membro non presenta, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/99/CE, i dati relativi agli esami per la ricerca delle Trichine di cui all’allegato IV, capitolo II, del regolamento (UE) 2015/1375, la deroga cessa di applicarsi a quello Stato membro.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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