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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2159

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2159 della Commissione, del 17 ottobre 2023, relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191

Normativa europea32023R2159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accoglie la richiesta di Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sui fissaggi in ferro o acciaio originari della Cina. Dopo aver verificato che la società non aveva esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta iniziale, non era collegata a produttori/esportatori cinesi soggetti alle misure e aveva esportato il prodotto nell’Unione dopo tale periodo, la Commissione le riconosce l’aliquota del 39,6 %. Il regolamento modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 inserendo la società con il codice TARIC aggiuntivo 899L.

Accoglimento della richiesta di un nuovo produttore esportatore e modifica dell’elenco dei soggetti soggetti al dazio antidumping sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito delle misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 e già modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/807. Produce effetti specifici nei confronti di Ningbo Londex Industrial Co., Ltd., che viene aggiunta all’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e beneficia dell’aliquota del 39,6 %. Non disciplina altri settori né introduce esclusioni generali ulteriori rispetto ai criteri per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori previsti dall’articolo 2 del regolamento iniziale.

Accoglimento della richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel settore dei fissaggi in ferro o acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2159 interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già in vigore sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, dopo aver esaminato una domanda individuale, riconosce a Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore e modifica di conseguenza l’elenco dei soggetti beneficiari dell’aliquota applicabile alle società che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione.

Contesto normativo e misure preesistenti

Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame. La Commissione richiama inoltre la successiva rettifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/807. Nel sistema originario erano state previste tre categorie di aliquote: aliquote individuali per i produttori esportatori inclusi nel campione, un’aliquota del 39,6 % per i produttori esportatori che avevano collaborato senza essere inclusi nel campione e un dazio del 86,5 % su scala nazionale per i soggetti non collaboranti.

Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 del regolamento iniziale consente l’aggiornamento dell’allegato e l’applicazione dell’aliquota del 39,6 % a un nuovo produttore esportatore della RPC solo se sono dimostrate tre condizioni cumulative:

  • assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020;
  • assenza di collegamenti con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping che abbiano collaborato o avrebbero potuto collaborare all’inchiesta;
  • effettiva esportazione nell’Unione del prodotto in esame dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Istruttoria svolta dalla Commissione

La domanda di Londex è stata presentata il 27 luglio 2022. La Commissione ha avviato l’istruttoria con un questionario, ha richiesto informazioni integrative, ha verificato la documentazione prodotta, ha consultato la banca dati Orbis e ha svolto un controllo incrociato a distanza. È stata inoltre informata l’industria dell’Unione, che ha presentato osservazioni limitate alla contestazione della prima condizione, senza però fornire elementi probatori idonei a smentire la posizione del richiedente.

Valutazione della prima condizione: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale

La Commissione conclude che Londex non aveva esportato nell’Unione il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale. La società, fondata nel 2005, aveva esportato fin dall’origine prodotti diversi dal prodotto oggetto di misure; i registri delle vendite non riportavano esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione nel periodo rilevante e i dati contabili risultavano coerenti. Le osservazioni dell’industria dell’Unione, basate sul fatto che Londex avesse chiesto l’esclusione delle viti di ancoraggio per calcestruzzo, non sono state ritenute sufficienti, anche perché tali prodotti sono stati ricondotti alla definizione del prodotto nell’inchiesta iniziale, mentre Londex ha iniziato a esportarli solo dopo il periodo dell’inchiesta. In ogni caso, prima e durante il periodo dell’inchiesta iniziale la società aveva esportato verso l’Unione soltanto prodotti diversi, come gli ancoranti, che non rientravano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Valutazione della seconda e terza condizione

Quanto al requisito del collegamento societario, la Commissione accerta che Londex non è collegata ad alcuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping; le partecipazioni del suo azionista in altre società non coinvolgono imprese situate nella RPC. Quanto alla condizione relativa alle esportazioni successive, la Commissione verifica che Londex ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione dal luglio 2020 e ha fornito documenti relativi a spedizioni significative tra luglio 2020 e luglio 2022.

Effetti della decisione e modifica dell’allegato

Poiché tutte e tre le condizioni risultano soddisfatte, la Commissione accoglie la richiesta. L’articolo 1 inserisce Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. nell’allegato del regolamento (UE) 2022/191, come modificato, con il codice aggiuntivo TARIC 899L, rendendola soggetta al dazio antidumping del 39,6 %. La decisione è stata adottata dopo la divulgazione degli elementi essenziali alle parti interessate e in assenza di ulteriori osservazioni.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa inoltre che l’atto è conforme al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Disposizioni principali

Accoglimento dello status di nuovo produttore esportatore

La Commissione riconosce a Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. La società viene assoggettata all’aliquota del dazio antidumping del 39,6 %, cioè quella applicabile alle società della RPC che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione.

Verifica delle tre condizioni sostanziali

La Commissione accerta che: a) Londex non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020); b) non è collegata ad alcun esportatore o produttore della RPC soggetto alle misure antidumping; c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame a partire dal luglio 2020, con prova di spedizioni significative tra luglio 2020 e luglio 2022.

Modifica dell’allegato del regolamento iniziale

L’articolo 1 aggiunge Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/807, con il codice aggiuntivo TARIC 899L.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commerciale

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