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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2122

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 17 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R2122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro tecnico del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni nell'EU ETS, recependo le modifiche introdotte nel 2023 alla direttiva 2003/87/CE. Interviene su biomassa, biogas, aviazione, incenerimento dei rifiuti urbani, regole di verifica e archiviazione, e introduce una disciplina completa per il nuovo sistema ETS relativo a edifici, trasporto stradale e ulteriori settori. Vengono inoltre introdotte norme per prevenire doppi conteggi, per coordinare i dati ETS con quelli fiscali e per semplificare gli adempimenti dei soggetti a basse emissioni.

Aggiornamento delle regole UE su monitoraggio, comunicazione e controlli delle emissioni di gas a effetto serra nell'EU ETS, incluse aviazione, incenerimento rifiuti urbani e nuovo sistema per edifici, trasporto stradale e altri settori.

Ambito di applicazione

Si applica al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e, quindi, al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra connesse alle attività di cui agli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, alle attività di trasporto aereo e ai quantitativi di combustibile immessi in consumo per le attività dell'allegato III. Le nuove disposizioni disciplinano anche i soggetti regolamentati del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE (nuovo ETS per edifici, trasporto stradale e altri settori), con applicazione del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni a decorrere dal 1 gennaio 2025 per quel sistema, mentre alcune norme specifiche decorrono dal 1 luglio 2024. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti, tra cui la non applicazione ad alcuni combustibili legnosi solidi e alla torba nella definizione di combustibile ai fini del nuovo sistema, nonché regole particolari per piccoli emettitori, soggetti regolamentati a basse emissioni e impianti di incenerimento di rifiuti urbani.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione

Il regolamento aggiorna in modo organico il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per allinearlo alle modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte nel 2023, in particolare dalle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959. L'intervento riguarda il monitoraggio, la comunicazione e i controlli delle emissioni di gas a effetto serra nell'EU ETS esistente e nel nuovo sistema per edifici, trasporto stradale e ulteriori settori. La finalità dichiarata è duplice: rafforzare l'integrità ambientale e, al tempo stesso, ridurre gli oneri amministrativi e migliorare il coordinamento con la disciplina fiscale ed energetica.

Ambito generale e coordinamento con la direttiva 2003/87/CE

L'articolo 2 riscritto chiarisce che il regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni connesse alle attività degli allegati I e III della direttiva 2003/87/CE, ai dati di attività degli impianti fissi, al trasporto aereo e ai quantitativi di combustibile immessi in consumo. La decorrenza generale è fissata dal 1 gennaio 2021 per le emissioni, i dati di attività e i combustibili, ma le nuove regole operative sono poi coordinate con la disciplina transitoria del 2024 e con l'avvio del nuovo ETS nel 2025. Il testo introduce inoltre definizioni funzionali per adattare il linguaggio tecnico del regolamento ai nuovi concetti, tra cui rifiuti urbani, carburante ammissibile per l'aviazione, carburante misto per l'aviazione, flusso di combustibile, fattore settoriale e consumatore finale.

Prezzo di riferimento, costi sproporzionati e soglie di semplificazione

Per i gestori e gli operatori aerei l'articolo 18 aggiorna il parametro economico da usare nel test di sproporzione dei costi, fissandolo a 80 EUR per quota di emissione. Per il nuovo sistema ETS dedicato ai soggetti regolamentati, l'articolo 75 quinquies prevede un prezzo di riferimento di 60 EUR per quota. In entrambi i casi il regolamento stabilisce anche soglie di semplificazione: i costi delle misure di miglioramento metodologico non sono considerati sproporzionati fino a 4 000 EUR per periodo di comunicazione, ridotti a 1 000 EUR per i soggetti o impianti a basse emissioni. Per il nuovo sistema viene inoltre precisato che, nella valutazione della sproporzione dei costi, occorre tenere conto anche dell'impatto sui consumatori finali dei combustibili.

Biomassa, biogas e CO2 intrinseco

Una parte rilevante della riforma riguarda il trattamento della biomassa. Il regolamento rafforza gli obblighi informativi quando la biomassa è usata in bilanci di massa e chiarisce che il gestore deve fornire i dati sulla frazione di biomassa del carbonio contenuto nei flussi in uscita, così da evitare sottostime delle emissioni complessive. Sono anche precisate le regole per il gas naturale contenente biogas: quando si usa una metodologia fondata su misure, il biogas consegnato fisicamente va determinato separatamente e, ai fini della comunicazione, conta solo la quantità attribuita tramite i dati relativi agli acquisti, con prova della sostenibilità ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre viene chiarito il trattamento della frazione di biomassa del CO2 intrinseco e si evita che il medesimo quantitativo sia conteggiato due volte tra impianto cedente e impianto destinatario.

Aviazione: carburanti sostenibili, fattore preliminare e doppio conteggio

Il capo IV è riorganizzato come disciplina del monitoraggio delle emissioni del trasporto aereo. Gli operatori aerei devono continuare a monitorare e comunicare le emissioni, ma con regole più dettagliate sui carburanti sostenibili per l'aviazione. Per la comunicazione ai fini CORSIA gli operatori devono determinare e indicare, come voce per memoria, le emissioni di CO2 ottenute moltiplicando il consumo annuale di ciascun combustibile per il fattore di emissione preliminare. Sono inserite regole specifiche per i carburanti misti e per i carburanti ammissibili per l'aviazione: quando il carburante non può essere fisicamente attribuito a un volo specifico, esso deve essere ripartito in proporzione alle emissioni dei voli in partenza da quell'aeroporto per i quali devono essere restituite quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Il regolamento richiede inoltre prove della certificazione ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001 e consente l'uso della banca dati dell'Unione per prevenire doppi conteggi. Per i carburanti misti per l'aviazione il fattore di emissione si calcola come fattore preliminare moltiplicato per la frazione fossile; per il carburante ammissibile per l'aviazione il fattore di emissione è pari a zero.

Impianti di incenerimento di rifiuti urbani

In attuazione della modifica dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il regolamento introduce obblighi specifici per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, a partire dal monitoraggio e dalla verifica dal 1 gennaio 2024. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione annuale verificata di ciascun impianto. Sono previsti contenuti minimi dedicati, con l'eliminazione dell'obbligo di indicare il numero di autorizzazione quando non esistente e l'introduzione dei codici dei rifiuti pertinenti secondo la decisione 2014/955/UE.

Nuovo sistema ETS per edifici, trasporto stradale e ulteriori settori

La parte più innovativa è l'inserimento dei capi VII bis e VII ter, che disciplinano il monitoraggio delle emissioni dei soggetti regolamentati del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. I soggetti regolamentati devono trasmettere un piano di monitoraggio almeno quattro mesi prima dell'avvio dell'attività, salvo termine alternativo dell'autorità competente. Il piano deve essere dettagliato, trasparente e corredato da una valutazione dei rischi che dimostri la proporzionalità delle attività di controllo. Le modifiche significative del piano includono, tra l'altro, il mutamento di categoria, l'introduzione di nuovi flussi di combustibile, i cambiamenti di livello, i nuovi valori standard e i nuovi metodi di campionamento o analisi.

Classificazione dei soggetti regolamentati e dei flussi di combustibile

Il regolamento distingue due categorie di soggetti regolamentati. La categoria A riguarda, fino al 2030, i soggetti con emissioni medie annuali verificate nei due anni precedenti pari o inferiori a 50 000 tonnellate di CO2(e), al netto della biomassa; la categoria B riguarda quelli oltre tale soglia. Dal 2031 la classificazione si basa sul periodo di scambio immediatamente precedente. I flussi di combustibile sono classificati come de minimis se corrispondono complessivamente a meno di 1 000 tonnellate di CO2 fossile all'anno; gli altri sono flussi di maggiore entità. In casi giustificati, l'autorità competente può autorizzare il mantenimento del piano di monitoraggio anche se la soglia è stata superata, quando il superamento non è nuovo né destinato a permanere.

Metodologia basata su calcoli e livelli tecnici

La metodologia di monitoraggio del nuovo sistema si fonda su una formula che moltiplica il quantitativo di combustibile immesso per il fattore di conversione tra unità, il fattore settoriale e il fattore di emissione. Il regolamento struttura i controlli in livelli, con requisiti minimi più severi per i soggetti di categoria A e con maggiore flessibilità per i flussi de minimis. Per i quantitativi di combustibile immessi e per i fattori di calcolo, i soggetti regolamentati applicano i livelli previsti dagli allegati, ma possono scendere fino a due livelli in presenza di impossibilità tecnica o costi sproporzionati, mantenendo almeno il livello 1. Per il fattore settoriale sono ammessi vari metodi: distinzione fisica, proprietà chimiche, marcatura fiscale, catena di custodia, colori o marcatori nazionali e metodi indiretti, oltre a valori standard soggetti ad approvazione della Commissione quando stabiliti a livello nazionale.

Determinazione dei quantitativi immessi, dei fattori di calcolo e del fattore settoriale

L'articolo 75 undecies disciplina i modi in cui i quantitativi di combustibile immessi possono essere determinati: mediante metodi già usati ai fini fiscali, aggregazione delle misurazioni al punto di immissione in consumo o misurazione continua. Sono poi definite regole specifiche per l'anno civile, anche con possibilità di ricostruzione dell'anno di monitoraggio in caso di difficoltà tecniche o costi sproporzionati. L'articolo 75 duodecies regola i fattori di calcolo, ammettendo, in certe condizioni, valori specifici per paese o valori derivati da acquisti, con obbligo di approvazione della Commissione in presenza di deroghe nazionali. L'articolo 75 terdecies disciplina il fattore settoriale, consentendo il valore 1 quando il combustibile è usato solo nei settori del capo IV bis e il valore 0 quando è usato solo nei settori degli impianti fissi e dell'aviazione/marittimo, purché siano evitati doppi conteggi; sono inoltre fissate regole per valori standard inferiori a 1 dal 2024 al 2027 e oltre.

Biomassa nel nuovo sistema e soggetti regolamentati a basse emissioni

L'articolo 75 quaterdecies richiama le regole della biomassa del sistema esistente, con adattamenti al nuovo sistema e con attenzione alle deroghe previste dalla direttiva (UE) 2018/2001. Le analisi necessarie per determinare la frazione di biomassa devono basarsi su norme pertinenti approvate dall'autorità competente, mentre in caso di impossibilità tecnica o costi eccessivi può essere autorizzato un metodo alternativo. L'articolo 75 quindecies introduce la categoria dei soggetti regolamentati a basse emissioni, individuati sotto la soglia di 1 000 tonnellate di CO2 all'anno nelle condizioni previste: tali soggetti beneficiano di rilevanti semplificazioni, tra cui minori esigenze documentali, uso di dati di acquisto e di stime delle scorte, e possibilità di impiegare almeno il livello 1 per i parametri tecnici.

Comunicazioni annuali, miglioramenti e stima prudenziale dell'autorità

Dal 2026 i soggetti regolamentati devono presentare la comunicazione annuale verificata entro il 30 aprile; per il 2025 è prevista la prima comunicazione riferita al 2024. Le comunicazioni contengono i dati minimi fissati nell'allegato X, inclusi i livelli applicati, i quantitativi immessi, i fattori di emissione, il fattore settoriale, i mezzi di immissione in consumo, gli usi finali e le informazioni su eventuali lacune colmate con dati surrogati. L'articolo 75 octodecies impone la comunicazione periodica sui miglioramenti della metodologia di monitoraggio, con cadenza triennale o quinquennale a seconda della categoria e comunque entro il 31 luglio, salvo diversa data fissata dall'autorità competente. Se la relazione di verifica segnala non conformità rilevanti o raccomandazioni di miglioramento, il soggetto regolamentato deve presentare una relazione di risposta entro il 31 luglio dell'anno successivo alla verifica. Se la comunicazione non viene presentata, non è conforme o non è verificata, l'autorità competente effettua una stima prudenziale delle emissioni.

Prevenzione dei doppi conteggi, antifrode e cooperazione amministrativa

Per ridurre il rischio che lo stesso combustibile sia gravato due volte dal carbon price, il regolamento obbliga gli Stati membri a facilitare lo scambio di informazioni tra gestori e soggetti regolamentati. Gli operatori e i soggetti regolamentati devono trasmettere, insieme alle rispettive comunicazioni verificate, informazioni aggiuntive sui fornitori, sugli acquirenti e sugli utilizzatori finali dei combustibili. Il regolamento collega tali dati alle comunicazioni fiscali e ai codici CRF e NC, creando un raccordo operativo con la disciplina delle accise e della tassazione energetica. Inoltre gli Stati membri devono adottare misure antifrode e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e prevedere cooperazione tra autorità ETS e autorità fiscali per individuare violazioni e imporre misure correttive.

Allegati: piani di monitoraggio, contenuti minimi e dati da conservare

Gli allegati sono profondamente aggiornati. L'allegato I introduce i contenuti minimi dei piani di monitoraggio per impianti, trasporto aereo e soggetti regolamentati; per questi ultimi richiede, tra l'altro, descrizione dei flussi di combustibile, codici CRF, mezzi di immissione in consumo, procedure di controllo, classificazione dei flussi, metodi di analisi, laboratori, biomass compliance e procedure per i dati sui combustibili immessi. L'allegato IX elenca i dati e i documenti minimi da conservare, includendo piani, versioni, procedure, valutazioni dei rischi, comunicazioni sui miglioramenti, comunicazioni annuali verificate e relazioni di verifica. L'allegato X stabilisce il contenuto minimo delle comunicazioni annuali, con una sezione specifica per i soggetti regolamentati; sono poi aggiunti gli allegati X bis e X ter, rispettivamente sui fornitori di combustibili e sui combustibili immessi, essenziali per la prevenzione dei doppi conteggi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1 gennaio 2024. Tuttavia, un insieme di disposizioni chiave relative al nuovo sistema dei soggetti regolamentati, ai contenuti minimi dei piani e delle comunicazioni e alla prevenzione dei doppi conteggi si applica dal 1 luglio 2024, così da consentire agli Stati membri e agli operatori di prepararsi all'avvio operativo del nuovo quadro del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

Disposizioni principali

Adeguamento dell'ambito del regolamento e nuove definizioni

L'articolo 2 è riscritto per estendere l'ambito al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, ai dati di attività e ai quantitativi di combustibile immesso in consumo a decorrere dal 1 gennaio 2021. L'articolo 3 introduce o modifica definizioni chiave, tra cui rifiuti urbani, carburante ammissibile per l'aviazione, carburante misto per l'aviazione, frazione ammissibile, flusso di combustibile, soggetto regolamentato, fattore settoriale, quantitativo di combustibile immesso, fattore di conversione tra unità e consumatore finale.

Criteri di sproporzionalità dei costi e aggiornamento del prezzo di riferimento

L'articolo 18 aggiorna il prezzo di riferimento a 80 EUR per quota di emissione per gestori e operatori aerei; per i soggetti regolamentati del nuovo sistema il corrispondente prezzo di riferimento è pari a 60 EUR per quota ai sensi dell'articolo 75 quinquies. Sono fissati tetti di costo non sproporzionato pari a 4 000 EUR per periodo di comunicazione, ridotti a 1 000 EUR per gli impianti o soggetti a basse emissioni.

Biomassa, biogas e CO2 intrinseco

Vengono introdotte regole più dettagliate sulla frazione di biomassa e sul trattamento nei bilanci di massa. Il gestore deve fornire dati sulla frazione di biomassa del tenore di carbonio dei flussi in uscita quando usa bilanci di massa con biomassa conforme ai criteri di sostenibilità. Per il gas naturale contenente biogas e per il CO2 intrinseco vengono chiariti metodi di determinazione, obblighi di prova della sostenibilità e divieti di doppi conteggi.

Nuove regole per il trasporto aereo

Il capo IV è rinominato e aggiornato. Sono introdotte regole per l'uso del fattore di emissione preliminare ai fini CORSIA, per la comunicazione separata dei carburanti ammissibili per l'aviazione, per l'attribuzione dei carburanti sostenibili ai voli quando non sia possibile un'attribuzione fisica, per la ripartizione tra voli successivi e per la prova della certificazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. Gli operatori aerei a basse emissioni possono usare regole semplificate di stima del consumo di carburante.

Obblighi specifici per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani

Per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW sono introdotti obblighi specifici di monitoraggio e comunicazione. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, la comunicazione annuale verificata di ciascun impianto. Sono inoltre previsti contenuti minimi dedicati, incluso l'uso dei codici rifiuto pertinenti.

Nuovo capo VII bis: monitoraggio per i soggetti regolamentati del capo IV bis

Sono inserite regole complete per il nuovo ETS per edifici, trasporto stradale e ulteriori settori. I soggetti regolamentati devono presentare un piano di monitoraggio almeno quattro mesi prima dell'avvio dell'attività, salvo termine alternativo fissato dall'autorità competente. Il piano deve contenere una valutazione dei rischi e viene aggiornato per modifiche significative, compresi nuovi flussi di combustibili, variazioni di livello, valori standard e metodi di analisi.

Classificazione dei soggetti regolamentati e dei flussi di combustibile

Sono introdotte due categorie di soggetti regolamentati: categoria A fino a 50 000 tonnellate di CO2(e) medie annue verificate e categoria B oltre tale soglia, con riferimento alle medie dei due anni precedenti fino al 2030 e al periodo di scambio precedente dal 2031. I flussi di combustibile sono classificati come de minimis se sotto 1 000 tonnellate di CO2 fossile annue, altrimenti come di maggiore entità.

Metodologia basata su calcoli, livelli e fattore settoriale

Sono definiti i criteri tecnici per determinare quantitativi di combustibile immesso, fattori di calcolo, fattore di conversione tra unità e fattore settoriale. Il regolamento stabilisce livelli minimi, deroghe per impossibilità tecnica o costi sproporzionati e una disciplina specifica per l'uso di valori standard, dei metodi ex ante e della base fiscale nazionale. Il fattore settoriale può essere determinato con diversi metodi, tra cui distinzione fisica, proprietà chimiche, marcatura fiscale, catena di custodia e metodi indiretti, con regole particolari per valori standard inferiori a 1 dal 2024 al 2027 e oltre.

Biomassa nel nuovo sistema e soggetti regolamentati a basse emissioni

Sono previste regole di trattamento della biomassa analoghe, ma adattate al nuovo sistema, con richiamo ai criteri di sostenibilità della direttiva (UE) 2018/2001 e alle soglie per piccoli produttori. I soggetti regolamentati a basse emissioni sono quelli sotto 1 000 tonnellate di CO2 all'anno nelle condizioni previste; possono usare procedure semplificate, livelli minimi più bassi e stime basate su acquisti e variazioni di scorte.

Comunicazioni annuali, relazione sui miglioramenti e determinazione d'ufficio

Dal 2026 i soggetti regolamentati presentano la comunicazione annuale delle emissioni entro il 30 aprile; nel 2025 presentano la comunicazione relativa al 2024. Sono previsti obblighi periodici di relazione sui miglioramenti della metodologia di monitoraggio, con cadenza quinquennale per la categoria A e triennale per la categoria B, e comunque entro il 31 luglio. Se la comunicazione manca o non è conforme, l'autorità competente determina le emissioni con stima prudenziale.

Prevenzione dei doppi conteggi, antifrode e cooperazione tra autorità

Sono introdotti meccanismi di scambio di informazioni tra operatori, gestori, soggetti regolamentati e autorità competenti per determinare l'uso finale dei combustibili e prevenire doppi conteggi tra il nuovo sistema, l'EU ETS esistente e le accise energetiche. Gli Stati membri devono adottare misure antifrode efficaci, proporzionate e dissuasive e favorire la cooperazione tra le autorità competenti ETS e quelle fiscali.

Allegati tecnici e contenuti minimi di piani e comunicazioni

Sono aggiornati e ampliati gli allegati su piani di monitoraggio, dati da conservare, comunicazioni annuali e fattori di emissione. Per i soggetti regolamentati è previsto un allegato X specifico con i contenuti minimi della comunicazione annuale, un allegato X bis sulle informazioni sui fornitori di combustibili e un allegato X ter sulle informazioni sui combustibili immessi. Sono inoltre aggiornati i valori di riferimento per i carburanti avio fossili e per i rifiuti urbani nella sezione dei fattori standard.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1 gennaio 2024. Tuttavia, alcune disposizioni chiave sul nuovo sistema ETS, sui contenuti minimi dei piani e delle comunicazioni per i soggetti regolamentati e sulle nuove informazioni da trasmettere si applicano dal 1 luglio 2024.

Come è indicizzato

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