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Sentenza

Sentenza del 05/05/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Costituzione in giudizio degli eredi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli eredi contestavano la validità o comunque gli effetti della notifica dell'atto processuale effettuata nei confronti del de cuius, deducendo una questione relativa alla prosecuzione del giudizio dopo il decesso della parte. La questione è stata valutata alla luce dell'art. 299 c.p.c. e dell'art. 40 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La costituzione volontaria degli eredi ha sanato ogni questione relativa alla notifica effettuata al de cuius. Secondo il principio richiamato, l'art. 299 c.p.c. consente di ritenere superati i vizi connessi alla mancata o irregolare notificazione agli eredi quando questi si costituiscono in giudizio. Inoltre, l'art. 40 del d.lgs. 546/1992, per il caso di morte della parte, prevede l'interruzione del processo, senza determinare automaticamente l'invalidità definitiva degli atti già compiuti. La decisione è quindi favorevole alla parte che ha fatto valere la validità della prosecuzione del giudizio, mentre la contestazione degli eredi non ha prodotto l'effetto di invalidare il procedimento.

Norme richiamate

  • Art. 299 c.p.c.

    La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, o del suo rappresentante legale, o la cessazione di tale rappresentanza, interrompe il processo, salvo che coloro che debbono subentrare si costituiscano volontariamente o che l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

    La costituzione volontaria degli eredi determina la sanatoria delle questioni processuali collegate alla mancata o irregolare notificazione al de cuius, consentendo la prosecuzione del giudizio nei confronti dei successori.

  • Art. 40 d.lgs. 546/1992

    La morte della parte, diversa dall'ufficio tributario, interrompe il processo.

    Nel processo tributario la morte della parte comporta l'interruzione del processo; non viene però affermata l'invalidità automatica degli atti, soprattutto quando gli eredi si costituiscono e fanno così venir meno le contestazioni relative alla notifica.

Massime di principio

  • La costituzione spontanea degli eredi tende a sanare i vizi relativi alla notifica effettuata al defunto, perché dimostra la loro effettiva conoscenza del processo e consente l'esercizio del diritto di difesa.
  • La morte della parte normalmente produce l'interruzione del processo, ma non comporta automaticamente la nullità di tutti gli atti processuali precedenti o della notifica indirizzata al de cuius.
  • Quando gli eredi si costituiscono volontariamente, la prosecuzione del giudizio può avvenire senza necessità di rinnovare integralmente la notifica, salvo specifiche lesioni del diritto di difesa o contestazioni tempestive e concrete.
  • Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra semplice irregolarità della notifica, sanabile con la costituzione, e totale inesistenza della notificazione o mancata conoscenza effettiva del processo.

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