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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere per Fazio con riferimento al capo 1) di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La difesa deduceva (i) violazione del principio del ne bis in idem cautelare e dell'art. 649 c.p.p., lamentando la sovrapponibilità fattuale delle contestazioni e l'applicazione di nuova misura per fatto già oggetto di precedente procedimento; (ii) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, sostendosi che il Tribunale avesse elevato congetture a rango di indizi gravi; (iii) violazione e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, poiché il Tribunale avrebbe fondato la prognosi sulla pregressa attività lavorativa nel porto di Gioia Tauro senza valorizzare adeguatamente la successiva dismissione dell'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i difensori del ricorrente hanno trasmesso via PEC una nota manifestando la volontà di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo la misura cautelare era venuta meno e Fazio era stato prosciolto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente determina inammissibilità senza conseguenze di condanna alle spese processuali né di versamento alla Cassa per le ammende (richiamata la pronuncia Sez.4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia). Provvedimento emesso il 28 aprile 2026, con firma del Consigliere estensore Maria Daniela Borsellino e del Presidente Lucia Vignale.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al principio del ne bis in idem cautelare; la Corte non ha invece deciso sul merito della questione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa contestando la valutazione dei gravi indizi; la Corte non si è pronunciata sul punto sostanziale essendo intervenuta la rinuncia

  • principio del ne bis in idem cautelare

    La difesa sosteneva che la sovrapposizione fattuale tra procedimenti avrebbe dovuto impedire l'applicazione di nuova misura cautelare; la Corte ha rilevato la questione ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • giurisprudenza citata

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549

    Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta inammissibilità del ricorso in cassazione e impedisce la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa per le ammende

Massime di principio

  • La comunicazione formale di rinuncia o la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse (es. proscioglimento e venuta meno della misura cautelare) rende inammissibile il ricorso per cassazione: il giudice di legittimità non entra nel merito quando viene a mancare l'interesse a che la controversia sia decisa.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente comporta, in linea con la giurisprudenza, l'inammissibilità senza condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
  • Le eccezioni di ne bis in idem cautelare e le censure sulla valutazione dei gravi indizi possono essere decise solo se il ricorso viene mantenuto in vita; se sopravviene una causa estintiva dell'interesse, tali questioni restano inespresse e non acquisiscono valore di precedente deciso.
  • Per contestare la 'gravità indiziaria' occorre dimostrare che gli elementi indicati dal giudice siano meri indizi deboli o congetture: nel fascicolo di merito è necessario mostrare l'assenza di riscontri concreti e la debolezza logica delle inferenze del giudice.
  • Sull'attualità del pericolo di reiterazione, fatti come la cessazione dell'attività lavorativa dell'indagato sono elementi rilevanti e devono essere adeguatamente valutati dal giudice prognostico; la difesa deve documentare tali cambiamenti per contrastare la misura.
  • Quando si valuta se proporre o mantenere un ricorso in cassazione, considerare tempestivamente eventuali sviluppi (proscioglimento, cessazione di misura) e, se opportuno, formalizzare la rinuncia tramite canali certificati (es. PEC) per evitare oneri o richieste di costituzione in giudizio.

Testo integrale

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