Ordinanza n. 142/2026 - Milano, Sezione 5
per l’annullamento previa l’adozione di misure cautelari collegiali degli atti della procedura selettiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, in particolare: ⁃ Il bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” indetto con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12_PNRR2_D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all'art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA pubblicate il 13 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M.n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 16 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 16 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 29 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 29 ottobre 2025; ⁃ L’Allegato B “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierna ricorrente; ⁃ gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; ⁃ qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dei 2,5 punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella fascia del 30% degli idonei della procedura AS12.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e graduatorie della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente, classe di concorso AS12, con mancata attribuzione di 2,5 punti per l’abilitazione all’insegnamento e mancato inserimento nella fascia del 30% degli idonei
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, le graduatorie e gli ulteriori atti della procedura concorsuale per titoli ed esami destinata all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS12. Ha chiesto l’attribuzione di 2,5 punti per il titolo costituito dall’abilitazione all’insegnamento, la rettifica della graduatoria e il conseguente inserimento nella fascia del 30% degli idonei. Deduce di non aver potuto dichiarare l’abilitazione nella domanda di partecipazione perché, al momento della presentazione della domanda, i relativi percorsi abilitanti non erano ancora stati avviati; avrebbe quindi potuto indicare soltanto il possesso dei 24 CFU. La ricorrente ha inoltre chiesto la rimessione in termini per la notificazione ad almeno un controinteressato, sostenendo che l’incompletezza della notifica fosse dipesa dal comportamento dell’Amministrazione, la quale, a fronte dell’istanza di accesso presentata il 6 novembre 2025 per ottenere i dati identificativi e gli indirizzi dei controinteressati, aveva trasmesso soltanto griglie oscurate, impedendo di effettuare tempestivamente le notifiche.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo integrati gli estremi dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37, comma 1, c.p.a. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato tempestivamente alle Amministrazioni resistenti e che l’Amministrazione, pur investita di una tempestiva istanza di accesso ai dati necessari per notificare ai controinteressati, aveva fornito documentazione oscurata, non consentendo il perfezionamento delle notifiche nei termini. Il Collegio ha quindi ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati indicati nel ricorso e di tutti i soggetti inseriti nell’ultima graduatoria approvata, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, di un avviso contenente gli elementi indicati in motivazione. Ha autorizzato sin d’ora la notificazione mediante pubblici proclami di eventuali successivi ricorsi per motivi aggiunti contro nuove graduatorie formate a seguito di scorrimenti o di provvedimenti dell’Amministrazione. Ai fini della domanda cautelare, il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero di depositare entro venti giorni documentati chiarimenti sugli atti e documenti posti a fondamento dell’esclusione della ricorrente dalla fascia del 30% degli idonei. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione sulle questioni di rito, sul merito, sulla cautela e sulle spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, c.p.a.
Consente la rimessione in termini in presenza di errore scusabile; il TAR lo ha applicato ritenendo giustificata l’incompletezza della notificazione ai controinteressati, in ragione dell’impossibilità di ottenere dall’Amministrazione i dati identificativi necessari entro i termini.
art. 3, comma 8, d.m. 26 ottobre 2023, n. 205
È richiamato quale base normativa della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente.
Massime di principio
- La rimessione in termini per errore scusabile può essere riconosciuta quando la parte abbia tempestivamente notificato il ricorso alle amministrazioni resistenti, abbia diligentemente richiesto all’amministrazione i dati necessari per notificare ai controinteressati e l’amministrazione abbia omesso di fornire tali dati in forma utilizzabile entro il termine processuale.
- Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale e può pregiudicare la posizione di una pluralità di candidati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti dei controinteressati indicati nel ricorso e, se necessario, di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale rilevante.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente l’autorità giudiziaria, il numero del procedimento, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l’individuazione della categoria dei controinteressati, il testo dell’ordinanza e le indicazioni sulla prosecuzione del giudizio.
- Prima di decidere una domanda cautelare, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti documentati dall’amministrazione sui presupposti di fatto e sugli atti posti a fondamento del provvedimento contestato, rinviando la decisione cautelare all’esito dell’istruttoria.
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