Sentenza del 24/10/2017 n. 5999 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ires - Dichiarazione integrativa - Tremonti- ambiente - Ammissibilità - Facoltà di richiedere comunque il rimborso o contestare la pretesa in giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della fruizione delle agevolazioni previste dalla "Tremonti Ambiente" mediante dichiarazione integrativa, in un contesto di incertezza normativa circa la cumulabilità con altre agevolazioni di settore. Il contribuente sosteneva di poter presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e di poter comunque chiedere il rimborso o contestare in giudizio la pretesa tributaria. La questione centrale era se il termine previsto per la dichiarazione integrativa precludesse tali ulteriori strumenti di tutela.
La decisione
La decisione riconosce l'ammissibilità della dichiarazione integrativa per fruire della "Tremonti Ambiente", anche in ragione dell'incertezza normativa sulla cumulabilità delle agevolazioni. Viene inoltre affermato che il termine per presentare la dichiarazione integrativa non incide sui termini più ampi previsti per presentare un'istanza di rimborso né impedisce al contribuente di contestare giudizialmente la pretesa tributaria. Ciò deriva dal fatto che la dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale o dispositivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
Il contribuente può integrare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni
La norma consente di presentare una dichiarazione integrativa per correggere la dichiarazione originaria e far valere un'agevolazione non indicata, anche nel caso esaminato.
Agevolazione fiscale "Tremonti Ambiente"
L'agevolazione è stata ritenuta cumulabile con altre agevolazioni di settore e fruibile mediante dichiarazione integrativa, considerata l'incertezza normativa esistente.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale è incerta o controversa, il contribuente può poter correggere la dichiarazione originaria mediante dichiarazione integrativa per far valere un'agevolazione, se ricorrono i presupposti sostanziali.
- Il mancato rispetto del termine per la dichiarazione integrativa non comporta automaticamente la perdita di ogni tutela: possono restare esperibili l'istanza di rimborso o il ricorso contro la pretesa tributaria, nei rispettivi termini.
- La dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza: la sua correzione non equivale necessariamente alla modifica di un atto negoziale irrevocabile.
- La possibilità di cumulare agevolazioni fiscali deve essere valutata alla luce delle norme applicabili e dell'eventuale incertezza interpretativa esistente al momento degli adempimenti.
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non sostituisce la necessità di verificare autonomamente i termini e i requisiti previsti per il rimborso o per l'impugnazione dell'atto tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 24 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 195 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 24 ott 2017Sentenza del 24/10/2017 n. 910 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →