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Sentenza

Sentenza n. 902/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze volte al rilascio del nulla osta per l'inserimento in una Comunità Educativa Integrata (C.S.E.R.)

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso contro il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dall'ASL di Brindisi, dall'ASL di Bari e dalla Regione Puglia sull'istanza risultante dal verbale U.V.M. del 24 novembre 2025, finalizzata al rilascio del nulla osta per l'inserimento presso una Comunità Educativa Integrata (C.S.E.R.), destinata a persone con spettro autistico. L'ASL di Brindisi ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso; l'ASL di Bari ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Prima dell'udienza, l'ASL di Brindisi ha depositato documentazione attestante l'avvenuto ingresso dell'interessato nella comunità e l'avvio del percorso socio-educativo e riabilitativo in regime residenziale. Il ricorrente ha confermato la sopravvenienza e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale del ricorrente era stata pienamente soddisfatta dall'avvenuto ingresso nella comunità e dall'avvio del percorso socio-educativo e riabilitativo. Non sono state esaminate nel merito le eccezioni preliminari delle amministrazioni, essendo venuto meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in ragione della peculiarità e del rapido sviluppo della vicenda nonché del ruolo attivo e cooperativo delle ASL. Le spese sono state dichiarate irripetibili nei confronti della Regione Puglia, non costituita. Il rimborso del contributo unificato, se effettivamente versato, è stato posto a carico solidale delle ASL di Brindisi e di Bari.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    per quanto presente nel testo

    Richiamato quale base normativa dell'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.

  • art. 117 c.p.a.

    per quanto presente nel testo

    Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    per quanto presente nel testo

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    per quanto presente nel testo

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    per quanto presente nel testo

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    per quanto presente nel testo

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente viene integralmente soddisfatta, rendendo non più necessaria una pronuncia sull'originaria contestazione.
  • Nell'azione avverso il silenzio, l'adozione o l'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta, ove soddisfi pienamente la pretesa sostanziale dell'interessato, determina il venir meno dell'interesse alla decisione e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare le spese tra le parti costituite valutando la peculiarità della vicenda, il rapido sviluppo processuale e il comportamento cooperativo delle amministrazioni.
  • Il contributo unificato può essere posto a carico delle amministrazioni resistenti in solido anche quando le spese di lite siano compensate, ove il giudice lo disponga e il contributo risulti effettivamente versato.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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