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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14917/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bonanno impugnava la conferma della condanna per concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.), denunciando principali vizi: valutazione erronea e contraddittoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare D'Amico e Bisognano) e la loro mancata verifica rispetto alla documentazione e ad atti processuali; mancata e insufficiente considerazione dei documenti prodotti dalla difesa che avrebbero smentito l'esistenza di subappalti o l'entità degli importi contestati; criticava l'ammissione e l'uso di dichiarazioni sopraggiunte in appello senza adeguata motivazione sull'indispensabilità; contestava, in generale, la scarsa attendibilità delle prove dichiarative e la mancanza di riscontri autoconomi rilevanti per provare il contributo dell'imputato all'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sul punto di fatto e di valutazione probatoria: la Corte di appello, anche in sede di rinvio, ha compiuto un'ampia e motivata analisi delle dichiarazioni dei collaboratori e dei documenti prodotti, ha valutato la convergenza tra racconti diversi e li ha confrontati con le risultanze documentali; ha spiegato perché le produzioni difensive non risultavano incompatibili o decisive rispetto al quadro probatorio; ha motivato l'attendibilità dei collaboratori (pur avendo considerato eventuali elementi di criticità quali rancore o violazioni del programma di protezione), ha ritenuto adeguata la ricostruzione circa il meccanismo delle sovrafatturazioni, dei subappalti/noli e del ruolo paritario di scambio tra l'imputato e il sodalizio, con conseguente integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Pertanto la condanna originaria è confermata nella sua sostanza.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina della partecipazione nel reato mediante concorso; richiamato in combinazione con l'art. 416-bis per qualificare il concorso esterno.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la giurisprudenza e la Corte hanno valutato se il rapporto tra imputato e sodalizio integrasse il "concorso esterno" e la funzione di sostegno economico/operativo alla "vitalità" del clan.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norme sulle nuove prove introdotte in appello; la Corte ha valutato la correttezza procedurale dell'ammissione di dichiarazioni sopravvenute.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione di atti nuovi in appello; la Cassazione ha richiamato la distinzione tra prove "ammesse" ex art. 603 e prove semplicemente sopravvenute, ritenendo corretta la qualificazione fatta dal giudice di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova dichiarativa (credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva) e metodologia "a tre tempi" che la Corte territoriale ha seguito e richiamato.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    Norme sulla valutazione della testimonianza; richiamata nel complesso della disamina dell'attendibilità dei testi e dei collaboratori.

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Richiamato per spiegare le vicende detentive di Bisognano e la conseguente perdita di posizioni; valeva a spiegare il contesto fattuale e la dinamica dei rapporti tra gli imputati e i referenti mafiosi.

  • Legge n. 251 del 2001

    effetto sull'aumento della pena prevista dall'art. 416-bis

    Richiamata per il profilo temporale della condotta: se i fatti accertati fossero anteriori all'entrata in vigore della legge, l'aumento di pena non sarebbe applicabile; la verifica temporale è quindi rilevante per la determinazione della pena.

  • Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012 (Aquilina)

    Principio sulla valutazione della convergenza tra dichiarazioni: il riscontro reciproco non deve coprire l'intero thema probandum ma circostanze oggettive rilevanti; richiamata per giustificare la valutazione complessiva delle prove dichiarative.

  • Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992 (Marino)

    Indicazione della metodologia di valutazione della testimonianza (approccio "a tre tempi"); richiamata per sostenere la legittimità del criterio valutativo adottato dal giudice di merito.

  • Precedenti di legittimità (Dessimone, Spina, Polito)

    Richiamati principi che delimitano l'ambito del sindacato di legittimità: la Cassazione verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico ma non riesamina puntualmente la valutazione di merito se non in presenza di travisamento o vizi evidenti.

Massime di principio

  • La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiede un giudizio unitario sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità oggettiva: non è necessaria l'autonomia genetica di ogni singola informazione se vi è convergenza significativa con altre dichiarazioni o riscontri documentali.
  • La mera esistenza di documenti che non dimostrano positivamente un fatto non comporta automaticamente l'incompatibilità con le dichiarazioni testimoniali; il giudice di merito deve motivare il confronto e spiegare perché il documento contraddica o meno il racconto.
  • L'ammissione in appello di prove sopravvenute è ammissibile se il giudice motiva l'indispensabilità o la pertinenza; la Cassazione controlla la correttezza formale e la coerenza logico-argomentativa ma non sostituisce la valutazione di merito.
  • La convergenza fra diverse fonti dichiarative può legittimare la prova di rapporti di cointeressenza e di scambio tra imprenditore e sodalizio mafioso anche quando non tutti gli elementi risultino documentalmente provati, purché il quadro complessivo sia logicamente motivato.
  • Nel caso di contestazioni temporali rilevanti per il trattamento sanzionatorio (es. applicabilità di aumenti di pena), è necessario che i giudici individuino con chiarezza il periodo di riferimento delle condotte accertate.
  • Il sindacato di legittimità è limitato: errori di valutazione non macroscopici o alternative interpretative non impugnabili quando il giudice di merito abbia fornito un apparato argomentativo coerente e non manifestamente illogico.

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