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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26387/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello con riferimento al capo B) (reiterate cessioni di hashish a Bernardo Arpaia). I motivi erano: 1) travisamento della prova, per non aver correttamente valutato le dichiarazioni rese da Arpaia che, seppur in parte ritrattate, avevano confermato due episodi (una cessione gratuita di due "spinelli" nel 2014 e l'intermediazione nell'acquisto in una successiva occasione); 2) violazione di legge per avere il giudice territoriale ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni predibattimentali senza valutare la possibile inattendibilità della ritrattazione e la possibilità di valutare frazionatamente la credibilità del teste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha rilevato che la Corte d'appello ha omesso di valutare e motivare in rapporto agli unici passaggi confermati in dibattimento (la cessione a titolo gratuito di due "canne" e l'intermediazione nell'acquisto), avendo invece escluso la prova in modo assoluto. Ha inoltre affermato che il giudice di primo grado non poteva fondare la condanna su dichiarazioni rese in indagine non confermate in dibattimento. Il secondo motivo è invece stato dichiarato infondato: la Corte ha ribadito il principio secondo cui le dichiarazioni lette per contestazione ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 2, sono valutabili solo ai fini della credibilità e non come prova dei fatti, salvo ipotesi tassative (es. condotte illecite di cui al comma 4). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino affinché rivaluti il profilo probatorio con espressa considerazione degli elementi confermati in dibattimento.

Norme richiamate

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni predibattimentali lette per contestazione, se difformi da quelle rese in dibattimento, possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste e non possono costituire base probatoria per affermare la responsabilità; solo se successivamente confermate possono assumere valore probatorio e solo i casi tassativamente previsti (es. condotte illecite, comma 4) derogano a tale regola

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Utilizzata in sede di merito per la riqualificazione di alcune condotte (comma 5) e per la contestazione di cessioni reiterate (comma 4). Nella sentenza emerge l'esame dei profili di riqualificazione e delle conseguenze temporali (prescrizione/estinzione per fatti riferibili a cessioni minori/consumo), ma la Cassazione non entra nel merito della qualificazione sostanziale, rimettendo la valutazione al giudice di rinvio

  • art. 111 Cost.

    Rimarcato come valore costituzionale del principio del contraddittorio che giustifica i limiti all'utilizzabilità di dichiarazioni rese inaudita altera parte, trattando le contestazioni secondo quanto previsto dall'art. 500 c.p.p.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in indagine e lette per contestazione non possono da sole fondare una condanna se non sono confermate in dibattimento: possono influire solo sulla credibilità del teste (art.500 c.p.p., comma 2).
  • Se un teste ritratta ma conferma parzialmente alcuni fatti in dibattimento, il giudice deve valutare frazionatamente la attendibilità: le parti confermate possono essere prese in considerazione separatamente e motivate esplicitamente.
  • Il giudice di merito non può basare una condanna su enunciati predibattimentali non confermati; l'uso di tali enunciati è limitato dalla necessità del contraddittorio e dalle previsioni costituzionali (art.111 Cost.).
  • Se la decisione di merito esclude la credibilità totale di un teste, il giudice deve comunque motivare espressamente sul destino delle porzioni di dichiarazione che il teste ha confermato in udienza, evitando omissioni che determinano vizio di motivazione.
  • La riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art.73 DPR 309/1990 e le questioni relative alla prescrizione vanno valutate concretamente dal giudice del merito; la Corte di cassazione verifica il corretto uso probatorio e la motivazione, non sostituisce la valutazione in fatto.
  • La deroga alla regola dell'art.500 (utilizzabilità delle contestazioni come prova) è eccezionale e richiede criteri rigidi (es. comprovata condotta illecita del dichiarante) previsti dalla stessa norma (comma 4).

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