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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che la mancata prova della notifica della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, impedisse di ravvisare un’inottemperanza imputabile alla pubblica amministrazione. La mancata costituzione del Ministero ha comportato la compensazione di fatto delle spese, con statuizione di nulla per le spese di lite.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 788/2023, relativa all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 788/2023 del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la carta docente, accreditandovi le somme spettanti per le annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. L’amministrazione intimata non si è costituita. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava la notifica della pronuncia all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’amministrazione, completa del codice fiscale e delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo, adempimenti ritenuti necessari per conseguire l’importo. Il ricorrente assumeva quindi l’inottemperanza dell’amministrazione, mentre il giudice ha escluso che fosse configurabile, in assenza del presupposto documentale richiesto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione presuppone la prova della notificazione della pronuncia da eseguire secondo le modalità e con i dati necessari per consentire all’amministrazione di procedere all’erogazione del beneficio riconosciuto.
  • Non è configurabile l’inottemperanza della pubblica amministrazione quando il ricorrente non dimostri di avere trasmesso la sentenza da eseguire all’indirizzo PEC dell’amministrazione competente, corredandola delle informazioni necessarie all’esecuzione, quali il codice fiscale e le annualità cui si riferisce il beneficio.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non esonera il ricorrente dall’onere di provare i presupposti dell’azione di ottemperanza e, in particolare, l’avvenuta notificazione della pronuncia e l’inerzia successiva dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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