Ordinanza n. 19/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza -del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Campobasso n. 171/2017, emesso in data 18/03/2017, confermato e dichiarato esecutivo dalla sentenza del medesimo Tribunale n. 324/2021, notificata all'Unione di Comuni debitrice in data 3/5/2021 e passata in giudicato il 3/6/2021; - nonché in ulteriore esecuzione della sentenza n. 410/2022, già resa da questo Tribunale in sede di ottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione di un decreto ingiuntivo civile, già oggetto di precedente giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso, confermato e dichiarato esecutivo con sentenza passata in giudicato, nonché in ulteriore esecuzione di una precedente sentenza del TAR resa in sede di ottemperanza. Nel corso dell'esecuzione, il commissario ad acta ha chiesto una proroga del termine per completare gli adempimenti e chiarimenti sull'interpretazione del titolo giudiziale, in particolare sulla natura degli interessi dovuti. Il decreto ingiuntivo ingiungeva il pagamento degli interessi "come da domanda"; la domanda originaria chiedeva interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle fatture insolute fino al saldo. La creditrice ha sostenuto che il credito derivasse da una transazione commerciale e fosse quindi assoggettato agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, decorrenti automaticamente dalla scadenza del termine di pagamento. Il commissario ha invece ritenuto applicabili gli interessi legali, prospettando la necessità di un chiarimento del giudice dell'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha chiarito che gli interessi dovuti devono essere calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., condividendo l'interpretazione già recepita dal commissario ad acta. Il decreto ingiuntivo civile, infatti, si limitava a riconoscere gli interessi "come da domanda", mentre la domanda non specificava l'applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002. Il giudice amministrativo dell'ottemperanza può interpretare il giudicato civile quando ciò sia strettamente strumentale all'esecuzione e sulla base degli elementi interni al titolo, ma non può integrarlo né procedere a una formazione progressiva del giudicato, poiché non dispone di giurisdizione sulla materia oggetto della decisione civile. Pertanto, non era possibile introdurre in sede di ottemperanza una diversa e più ampia qualificazione del credito mediante applicazione degli interessi moratori. Il TAR ha inoltre accolto l'istanza del commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, per completare l'incarico.
Norme richiamate
art. 1284, comma 1, c.c.
In assenza di una specifica statuizione del titolo giudiziale civile sugli interessi moratori, gli interessi riconoscibili in esecuzione sono quelli legali previsti dalla disposizione codicistica.
d.lgs. 231/2002
La disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali non può essere applicata in sede di ottemperanza se non risulta riconosciuta o specificamente ricavabile dal titolo giudiziale civile da eseguire.
art. 4 d.lgs. 231/2002
La decorrenza automatica degli interessi moratori presuppone che la relativa disciplina sia applicabile al credito e risulti compatibile con il contenuto del giudicato; non consente al giudice dell'ottemperanza di integrare il titolo civile.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per dare esecuzione al giudicato, nei limiti delle statuizioni effettivamente contenute nel titolo.
Massime di principio
- Nell'ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo può interpretare il titolo soltanto nei limiti in cui l'interpretazione sia strettamente strumentale all'esecuzione e si fondi sugli elementi interni della sentenza o del provvedimento giudiziale.
- Il giudice amministrativo dell'ottemperanza non può integrare un giudicato del giudice ordinario né completarlo mediante una formazione progressiva, perché non dispone di giurisdizione sulla materia sostanziale decisa dal giudice civile.
- Quando un titolo giudiziale civile riconosce gli interessi "come da domanda" e la domanda non specifica l'applicazione di interessi moratori speciali, l'esecuzione deve avvenire applicando gli interessi legali, senza poter riconoscere ex novo quelli moratori previsti per le transazioni commerciali.
- La proroga del termine assegnato al commissario ad acta può essere concessa quando le attività necessarie per la completa esecuzione del giudicato non siano ancora concluse e il differimento sia funzionale all'adempimento.
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