Cassazione Penale, Ordinanza n. 20561/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, all'esito di concordato in appello con il procuratore generale e previa rinuncia ai motivi di appello, ha applicato le pene concordate per reati in materia di stupefacenti e altro. I ricorsi erano differenziati: uno denunciava vizi di motivazione sulla responsabilità; un altro, riferito a uno specifico capo d'imputazione, prospettava la medesima doglianza; altri due deducevano, oltre alla mancanza di motivazione sulla responsabilità, anche la mancata motivazione sulla pena applicata; un ultimo ricorso censurava il mancato riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti, poiché incompatibili con la definizione del giudizio mediante concordato sulla pena e con la rinuncia ai motivi di appello, salvo il solo caso di pena determinata contra legem, non dedotto nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando che, nel procedimento definito con concordato in appello, l'accordo delle parti e la rinuncia ai motivi di appello precludono la deduzione in cassazione delle censure sulla motivazione in punto di responsabilità e sulla congruità della pena; è deducibile soltanto la doglianza relativa a una determinazione illegale della pena, ipotesi non configurabile nel caso esaminato. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448 c.p.p.
Nel concordato in appello la cognizione del giudice di secondo grado e il successivo sindacato di legittimità risultano preclusi sui punti oggetto di rinuncia o di accordo, salvo il vizio relativo alla determinazione contra legem della pena.
art. 591 c.p.p.
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su motivi non consentiti dalla legge, dunque non deducibili in cassazione.
art. 62-bis c.p.
La doglianza sul mancato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche è stata ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità avverso sentenza a pena concordata, salvo illegittimità della pena.
art. 541 c.p.p.
È stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza resa all'esito di concordato in appello, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, preclude in cassazione le censure che investono la responsabilità e la motivazione della decisione, perché incompatibili con la struttura consensuale della definizione del giudizio.
- Contro la sentenza a pena concordata è deducibile in sede di legittimità soltanto il vizio di determinazione illegale della pena; non sono proponibili doglianze sulla mera sproporzione o inadeguatezza della pena rispetto alle circostanze del caso.
- Le censure relative al mancato o ridotto riconoscimento delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione quando la pena sia stata oggetto di accordo e il giudice di merito abbia ritenuto corretto l'accordo, salvo che si deduca una violazione di legge nella quantificazione sanzionatoria.
- La definizione del procedimento mediante accordo sanzionatorio produce effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, impedendo di riesaminare questioni rimesse dalle parti alla sede del concordato.
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