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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 6054 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Ici/Imu - Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali notificati - Notifica ed efficacia retroattiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata respinta. La nuova rendita catastale, una volta notificata, può essere utilizzata dal Comune per accertare l'imposta anche con riferimento a periodi anteriori alla notificazione, purché la rendita si riferisca a una variazione materiale dell'immobile già esistente in quei periodi. La notificazione resta comunque necessaria per rendere la modifica opponibile e consentire al contribuente di contestarla.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342. Il ricorrente sosteneva che la rendita catastale modificata potesse produrre effetti fiscali soltanto dal momento della notificazione dell'atto di classamento. La decisione ha invece chiarito che la notificazione determina il momento dal quale la nuova rendita diventa efficace e può essere fatta valere dall'amministrazione, ma non limita il potere di accertamento ai soli periodi successivi. L'applicabilità della rendita deve essere riferita all'epoca in cui si è verificata la variazione materiale dell'immobile che ha determinato la modifica catastale.

Norme richiamate

  • Art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342

    Dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La norma stabilisce che la notificazione costituisce il momento di efficacia della modifica catastale e consente al contribuente di esercitare la propria tutela, ma non impedisce al Comune di applicare la nuova rendita a periodi anteriori, se la variazione materiale dell'immobile risale a tali periodi.

Massime di principio

  • La notificazione della rendita catastale è necessaria per la sua efficacia e opponibilità, ma non comporta automaticamente che la nuova rendita possa essere applicata soltanto dal momento della notifica.
  • In materia ICI/IMU occorre distinguere tra efficacia della variazione catastale, che decorre dalla notificazione, e applicabilità della rendita, che può riferirsi all'epoca della variazione materiale dell'immobile.
  • Il Comune può recuperare l'imposta per annualità precedenti alla notifica della rendita modificata, purché dimostri che la variazione dell'immobile era già esistente nel periodo accertato e che l'accertamento rispetti i termini di legge.
  • Il contribuente deve poter contestare sia la correttezza della nuova rendita sia la sua riferibilità temporale alla situazione materiale dell'immobile.

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