Cassazione Penale, Sentenza n. 21167/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, tramite difensore fiduciario, ha proposto sei motivi di ricorso: mancato esame dell'eccezione di nullità per inosservanza del termine a comparire ex art. 601, commi 3 e 5, c.p.p., e per tardiva trasmissione alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.); mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 c.p.; mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che il delitto di invasione di edifici (art. 633 c.p.) è di natura permanente ma, nel caso concreto, l'occupazione era cessata a metà agosto 2016 (secondo la deposizione del testimone di P.G. Bollino). In assenza di cause di sospensione, la prescrizione si è maturata nel febbraio 2024, prima della pronuncia di appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 601 cod. proc. pen.
La difesa ha dedotto la nullità per inosservanza del termine a comparire; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
art. 54 cod. pen.
La richiesta di riconoscimento dello stato di necessità è stata sollevata dalla difesa ma non è stata valutata per sopravvenuta estinzione del reato.
art. 131-bis cod. pen.
La difesa ha invocato la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito perché il reato si è estinto per prescrizione.
art. 175 cod. pen.
La mancata concessione della non menzione e delle circostanze attenuanti generiche è stata censurata, ma la questione è rimasta priva di esame a causa dell'estinzione del reato.
art. 633 cod. pen.
Il reato di invasione di edifici può avere natura permanente quando l'occupazione perdura; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal momento in cui cessa l'occupazione (ossia dall'allontanamento dell'occupante). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto cessata l'occupazione a metà agosto 2016, facendo decorrere da allora la prescrizione.
Massime di principio
- Per i reati a manifestazione permanente (es. invasione di edifici ex art. 633 c.p.) la prescrizione decorre dal momento in cui cessa l'occupazione; occorre provare documentalmente o testimonialmente la data di cessazione.
- Se il reato si è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio e non esamina i motivi sostanziali posti a censura (cause di giustificazione, non punibilità, attenuanti, sospensione condizionale), che diventano preclusi.
- Le statuizioni civili possono essere confermate anche quando il reato penale si estingue per prescrizione; l'estinzione penale non comporta automaticamente la caduta di eventuali conseguenze civili.
- In prospettive difensive è essenziale verificare e calcolare tempestivamente i termini di prescrizione e documentare eventuali cause di sospensione o interruzione; se si contesta la natura 'perdurante' della condotta, produrre elementi che dimostrino lo sgombero o l'allontanamento.
- Questioni processuali (es. nullità per mancata comparizione, tardiva comunicazione di atti) vanno comunque prospettate prontamente, ma possono risultare inconciliabili quando la prescrizione sopravviene prima dell'esame di merito.
- La Corte di Cassazione può dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione se emergono dagli atti elementi che lo attestano; pertanto è cruciale l'istruttoria documentale già in sede di appello e primo grado.
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