Cassazione Civile, Ordinanza n. 12690/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria/tra coeredi di una proprietà originariamente comune, sulla quale erano stati costruiti tre villini adiacenti con relativi spazi e accessi. Una delle sorelle ha chiesto l'accertamento della costituzione, per destinazione del padre di famiglia, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a carico del fondo rimasto in proprietà esclusiva del fratello e a favore del piano seminterrato e del terreno antistante, poi acquistati dalla stessa e dal fratello. Il fratello ha resistito negando la sussistenza, al momento della divisione, di opere visibili e permanenti idonee a fondare la servitù e ha proposto riconvenzionale di divisione. Nel giudizio è intervenuto un gruppo di terzi comproprietari dell'appartamento sovrastante, deducendo che la divisione avrebbe inciso su impianti e servizi comuni. In appello è stata accolta la domanda di accertamento della servitù; nel giudizio successivo la moglie del fratello, in regime di comunione legale, ha proposto opposizione di terzo sostenendo di essere litisconsorte necessaria pretermessa e chiedendo la nullità della sentenza, oltre a contestare la regolazione delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: (1) nullità per difetto di integrità del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.; (2) violazione degli artt. 102 c.p.c. e 1079 c.c. per mancato riconoscimento della qualità di contraddittore necessario dell'opponente; (3) violazione delle norme sulle spese e dell'art. 96 c.p.c.; (4) omesso esame della CTU; (5) omesso esame del fatto che il fondo dominante sarebbe stato abusivo/non giuridicamente esistente al tempo della divisione; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione e decisione su elementi non dedotti; (7) violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. per mancato accertamento dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché fondati su una questione nuova, non dedotta tempestivamente nei gradi di merito, relativa alla pretesa comproprietà del fondo servente da parte dell'opponente. Ha ritenuto infondato il motivo sulle spese e sulla condanna ex art. 96 c.p.c., osservando che la soccombenza e il criterio di causalità giustificavano sia la regolazione delle spese sia la condanna al risarcimento per lite temeraria, mentre non risultavano provati ulteriori danni per l'art. 96, comma 3, c.p.c. Ha respinto il motivo sulla CTU perché la consulenza era stata considerata nei limiti rilevanti e, in ogni caso, lo stato dei luoghi sopravvenuto non era decisivo rispetto all'accertamento della servitù alla data della divisione. Ha giudicato infondato il motivo sul preteso abuso edilizio del fondo dominante, affermando che la servitù può essere costituita anche a favore di immobili abusivi e che, nel caso concreto, il passaggio serviva anche il terreno antistante e non solo il seminterrato. Ha respinto il motivo di ultrapetizione, rilevando che in appello era stata chiesta una nuova valutazione dell'intero compendio istruttorio e che il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae. Ha dichiarato inammissibile l'ultimo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e della motivazione, non consentita in cassazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, rigettando la domanda di danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di prova di danni ulteriori.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
La partecipazione di tutti i litisconsorti necessari deve essere effettivamente dedotta e allegata nei precedenti gradi; la censura è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione su un presupposto fattuale nuovo.
art. 1079 c.c.
È richiamato in relazione all'actio confessoria servitutis, ma nel caso concreto non imponeva il litisconsorzio dell'opponente, perché la sua pretesa comproprietà del fondo servente non era stata tempestivamente dedotta.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è legittima quando la parte risulta soccombente nel risultato finale della lite.
art. 96 c.p.c.
La condanna per lite temeraria è confermata perché l'opposizione è stata ritenuta pretestuosa; il risarcimento ex comma 3 non è però dovuto in mancanza di prova di danni ulteriori rispetto alle spese.
art. 360 c.p.c.
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentito trasformare censure di motivazione o di merito in violazioni di legge, né chiedere una rivalutazione del fatto.
art. 354 c.p.c.
La nullità per difetto di integrità del contraddittorio nei capi di divisione impone la rimessione al primo giudice; il giudice dell'impugnazione può anche regolare le spese se vi sono elementi sufficienti per individuare la parte responsabile del vizio.
art. 404 c.p.c.
L'opposizione di terzo è stata ritenuta infondata/inidonea perché proposta contro la sentenza non definitiva relativa alla servitù, mentre il vizio di contraddittorio riguardava semmai il capo sulla divisione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice d'appello procede a una rivalutazione dell'intero materiale istruttorio nei limiti devoluti con l'impugnazione.
art. 1061 c.c.
È richiamato tra i presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia, ma la censura è stata reputata inammissibile perché in realtà diretta contro la motivazione e la ricostruzione di fatto.
art. 1062 c.c.
La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone un'unica proprietà originaria, un assetto dei fondi al momento della divisione che manifesti con opere visibili e permanenti il vincolo e l'assenza di clausole contrarie nell'atto di divisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un fatto costitutivo del litisconsorzio necessario rende inammissibile la censura, perché la Corte non può verificare ex actis una questione fattuale mai tempestivamente allegata nei gradi di merito.
- Nell'actio confessoria servitutis per destinazione del padre di famiglia, il giudice deve verificare la preesistenza di un unico fondo, lo stato dei luoghi al momento della divisione e la presenza di opere visibili e permanenti che rivelino il vincolo di asservimento; conta lo stato originario, non quello sopravvenuto.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia può essere riconosciuta anche se il bene servito presenta profili di abusività urbanistica, poiché tale circostanza non incide automaticamente sui rapporti tra privati e sull'assetto reale dei fondi.
- Il giudizio di appello conserva natura di revisio prioris instantiae e consente una nuova valutazione delle prove nei limiti dei motivi di gravame; non vi è ultrapetizione se il giudice rivaluta il compendio istruttorio devoluto.
- In cassazione non è consentito censurare la sola insufficienza della motivazione né chiedere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge; occorre indicare un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La regolazione delle spese e la condanna per lite temeraria possono essere adottate anche quando il giudice d'appello rimetta la causa al primo giudice per un vizio processuale, se è possibile individuare la parte che ha causato il vizio; il risarcimento ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede però la prova di danni ulteriori rispetto alle spese di lite.
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