L.R. Basilicata 23/2005
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ORDINI, COLLEGI ED ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata un Comitato consultivo regionale delle professioni, composto da rappresentanti degli ordini, delle associazioni professionali, dell’università, della scuola, della ricerca, delle imprese e del Consiglio regionale. Il Comitato formula pareri e proposte su tutela delle professioni e sviluppo socio-economico. La disciplina del 2005 è stata ridimensionata nel 2012: alcune finalità e compiti sono stati abrogati, ma l’organo resta previsto e opera per la durata della legislatura.
Comitato consultivo regionale per la valorizzazione delle professioni in Basilicata
Comitato consultivo regionale delle professioni in Basilicata
La legge disciplina l’istituzione e il funzionamento del Comitato Consultivo Regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali della Regione Basilicata. L’organo è concepito come sede di confronto tra professioni, istituzioni, università e mondo economico, con funzioni consultive e propositive.
Finalità dell’intervento regionale
La Regione Basilicata riconosce agli Ordini, Collegi e Associazioni professionali un ruolo sociale e di sviluppo regionale e promuove, in generale:
- la qualificazione delle libere professioni nell’esercizio delle competenze e nei rapporti con i cittadini;
- la politica di informazione e partecipazione;
- l’inserimento dei giovani professionisti nel mercato del lavoro;
- un più stretto collegamento tra mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale per un migliore impiego delle professionalità.
Le previsioni originarie relative al corretto e legale esercizio delle professioni, alla qualità delle prestazioni, al rispetto delle regole deontologiche e allo studio delle nuove figure professionali risultano abrogate.
Istituzione e natura del Comitato
Per conseguire tali obiettivi la Regione istituisce il Comitato Consultivo Regionale delle Professioni. Si tratta di un organo regionale nominato con decreto del Presidente della Regione, con funzioni consultive e di raccordo tra i soggetti professionali e le istituzioni regionali.
Compiti del Comitato
Nel testo vigente, il Comitato svolge attività di approfondimento e supporto sulle questioni professionali e socio-economiche regionali. In particolare:
- approfondisce i problemi della difesa e tutela delle professioni;
- formula proposte e pareri sui progetti di legge connessi alla tutela delle professioni, alla difesa dei relativi diritti e al rapporto tra professionisti e utenti;
- esprime, su richiesta, pareri su questioni attinenti allo sviluppo socio-economico della Regione;
- suggerisce azioni per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.
Il compito di studiare l’evoluzione delle attività professionali e proporre nuove figure professionali è stato abrogato.
Il Comitato redige inoltre una relazione annuale sulle attività svolte, da trasmettere agli organi istituzionali regionali.
Ammissione delle rappresentanze professionali
Gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali che intendono essere ammessi al Comitato devono presentare apposita richiesta alla Regione Basilicata, corredata dalla documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione.
Per la formazione del primo Comitato, sono considerati anche gli organismi professionali operanti prima dell’entrata in vigore della legge, purché la richiesta di ammissione sia stata presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa. Questa previsione aveva natura transitoria ed è ormai esaurita.
Composizione del Comitato
Il Comitato è composto da:
- il Presidente della Regione o un Assessore delegato, che lo presiede;
- un rappresentante per ciascun Ordine, Collegio e Associazione professionale provinciale presente in Regione;
- due rappresentanti, uno designato dall’Università degli Studi della Basilicata e uno dall’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata;
- due rappresentanti designati da istituti di ricerca di rilevanza nazionale e/o europea con sede in Regione;
- tre rappresentanti designati dalle associazioni del mondo imprenditoriale maggiormente rappresentative su base regionale;
- tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno di minoranza;
- il dirigente dell’ufficio preposto alle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato.
I componenti non percepiscono alcun compenso.
Le designazioni devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta; il Comitato è comunque validamente costituito anche se non tutte le designazioni sono pervenute.
Struttura di supporto e partecipazione alle sedute
Il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza individua con proprio provvedimento la struttura regionale che svolge il supporto tecnico-amministrativo, includendo il funzionario regionale con funzioni di segretario.
Alle sedute possono partecipare, se invitati dal presidente del Comitato, dirigenti o funzionari regionali e altre professionalità.
Durata in carica e regolamento interno
Il Comitato è nominato all’inizio di ogni legislatura e rimane in carica per tutta la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.
Entro due mesi dall’insediamento il Comitato deve predisporre e approvare il proprio disciplinare interno di funzionamento.
Assetto vigente e rilevanza pratica
La legge è stata modificata nel 2012, con abrogazione di alcune finalità e del compito relativo alle nuove figure professionali. Rimane però vigente l’istituzione del Comitato e la relativa disciplina organizzativa e consultiva, applicabile esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata.
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