Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 21/2005

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 43 - DISCIPLINA NELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 21/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina lucana sulla ricerca e coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente: amplia l’ambito applicativo, ridefinisce requisiti, iter autorizzativi, durata dei titoli, vincoli territoriali, controlli, sanzioni e canoni. Prevede un piano di tutela entro 12 mesi dall’entrata in vigore e disciplina anche i conguagli sul contributo per imbottigliamento fino al 28 agosto 2003, con saldo entro il 31 dicembre 2006.

Modifiche alla disciplina regionale su ricerca e coltivazione di acque minerali, termali e di sorgente

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque minerali, termali e di sorgente

La legge della Regione Basilicata interviene sulla L.R. 2 settembre 1996, n. 43, riformando la disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché delle acque di sorgente. Il testo consolidato definisce ambito applicativo, titoli abilitativi, vincoli territoriali, controlli, sanzioni, canoni e regime transitorio.

Ambito di applicazione e natura delle risorse

Le sorgenti di acque minerali e termali, nonché le acque di sorgente suscettibili di utilizzazione economica, sono qualificate come patrimonio indisponibile della Regione. La ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Rientrano nella disciplina:

  • le sorgenti la cui mineralità o termalità sia riconosciuta ai sensi della normativa statale richiamata;
  • le acque minerali e termali conformi al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105;
  • le acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339.

Ovunque ricorra, l’espressione “acque minerali e termali” si intende estesa anche alle acque di sorgente.

Pianificazione regionale e tutela dei bacini

La Giunta regionale deve adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge un Piano di tutela e sviluppo dei bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del territorio regionale.

Il Piano:

  • delimita gli ambiti dei bacini;
  • stabilisce indirizzi e norme per la tutela e la coltivazione idromineraria;
  • tutela l’ambiente;
  • individua strumenti e azioni per integrare l’attività idromineraria e termale con le altre attività economiche e con gli interessi collettivi.

Soggetti legittimati e requisiti per presentare istanza

Possono presentare istanza di permesso di ricerca o concessione:

  • persone fisiche;
  • società di persone;
  • società di capitali;
  • enti locali.

Tra i requisiti valutati assume rilievo l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa, unitamente alle specifiche esperienze nel settore.

Contenuto della domanda e istruttoria

La domanda va indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve contenere una documentazione articolata, tra cui generalità, dati societari, estensione dell’area, durata richiesta, iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto per le società, delibera dell’ente locale, mappa catastale, elenco dei proprietari e, se del caso, autorizzazioni per vincoli pubblici.

La domanda deve inoltre includere gli allegati richiesti dalla normativa di settore e quelli eventualmente richiesti dall’Amministrazione regionale, con deposito presso il Dipartimento competente. L’ufficio istruttore può chiedere integrazioni documentali.

Procedimento di rilascio, pareri e pubblicità dell’istanza

La Giunta regionale rilascia il permesso di ricerca o la concessione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.

Gli enti territoriali e le altre amministrazioni competenti devono esprimere il parere entro 30 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole.

Il richiedente deve comunicare l’avvenuta presentazione dell’istanza ai proprietari delle aree interessate entro 15 giorni mediante pubblico avviso, che sostituisce l’avviso di avvio del procedimento. L’avviso deve essere pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio, su quotidiani nazionale e locale e sul sito informatico regionale o provinciale, se disponibile. Se i proprietari sono meno di 50, è ammessa la comunicazione personale.

Istanze concorrenti e priorità

Le istanze sono concorrenti quando interferiscono sulle medesime aree e sono presentate entro 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’albo pretorio.

Criteri di preferenza:

  • idoneità tecnica ed economica;
  • provata esperienza nell’attività mineraria;
  • in subordine, ordine di presentazione.

Per le concessioni, il ricercatore ha priorità rispetto ad altri richiedenti.

Trasferimento dei titoli, modifiche societarie e intestazione

Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti tra vivi senza preventiva autorizzazione regionale, a pena di nullità. La Giunta decide entro 60 giorni; il silenzio vale approvazione.

L’omessa richiesta di autorizzazione comporta decadenza. Le stesse regole si applicano a trasformazione, fusione o scissione della società titolare.

Dopo il trasferimento autorizzato, il nuovo titolare deve chiedere il cambio di intestazione; la Giunta provvede entro 30 giorni. Nel frattempo i provvedimenti restano efficaci.

Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione per la negoziazione continua delle azioni e presentare entro il 30 gennaio di ogni anno la situazione aggiornata del capitale sociale al 31 dicembre precedente.

Permesso di ricerca: durata, limiti e proroga

Il permesso di ricerca:

  • può riguardare un’area non superiore a 200 ettari;
  • ha durata massima di 3 anni;
  • può essere rilasciato allo stesso ricercatore, anche contemporaneamente, in più zone diverse, purché il totale non superi 400 ettari nello stesso bacino idrominerario.

La durata si sospende per cause di forza maggiore, inclusa l’impossibilità di accedere ai luoghi per fatto di terzi, con prolungamento automatico per il periodo dell’impedimento.

È ammessa una sola proroga, fino a 3 anni, se il titolare ha adempiuto agli obblighi e giustifica la necessità di proseguire la ricerca. La domanda va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il titolare può anche chiedere riduzione o ampliamento dell’area, entro i limiti di legge, e varianti al programma di ricerca.

Ultimata la ricerca, può domandare l’accertamento dell’esistenza e coltivabilità del giacimento per ottenere la concessione. Fino alla decisione restano fermi diritti e obblighi del permissionario.

Contenuto del permesso di ricerca e lavori consentiti

Il permesso di ricerca costituisce titolo esecutivo e le opere previste sono considerate di pubblica utilità. Il provvedimento deve indicare:

  • superficie accordata;
  • data di inizio lavori;
  • canone annuo e altri diritti;
  • approvazione del programma di ricerca;
  • prescrizioni tecniche, ambientali e di ripristino;
  • eventuali cauzioni o garanzie fideiussorie, non superiori al 5% della spesa prevista;
  • ulteriori prescrizioni necessarie.

Va allegata la planimetria catastale. Il permesso è rilasciato previa tassa di concessione regionale e, se richiesto, cauzione o garanzia.

I progetti assentiti con il permesso, essendo indagini esplorative, non richiedono le procedure della legge regionale ambientale richiamata.

Concessione: soggetti, contenuti della domanda e verifica ambientale

La coltivazione delle acque minerali, termali e di sorgente è riservata solo a chi abbia ottenuto la concessione.

La concessione può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, con priorità al ricercatore, purché presenti un adeguato piano di fattibilità economica e finanziaria.

La domanda di concessione deve contenere, oltre ai dati generali, una documentazione tecnica e finanziaria completa, tra cui:

  • classificazione dell’impiego previsto;
  • certificazioni sanitarie degli accertamenti fisici e microbiologici;
  • studio idrogeologico dettagliato su almeno 12 mesi;
  • piano topografico;
  • mappa catastale con aree di protezione assoluta e di salvaguardia;
  • programma dei lavori e progetto delle opere di adduzione, deposito, infrastrutture e attrezzature;
  • piano tecnico e finanziario del coltivazione, con organico e programma del primo biennio;
  • prova dei mezzi finanziari adeguati.

La verifica o valutazione di impatto ambientale è richiesta solo se la derivazione supera 100 litri al secondo, anche in aree protette.

Contenuto della concessione, aree di tutela e vincoli

L’atto di concessione deve indicare:

  • periodo di validità e superficie;
  • perimetrazione dell’area di concessione, di salvaguardia e di protezione assoluta;
  • misure di vigilanza e prescrizioni, inclusa la misurazione semestrale delle portate alla presenza di un funzionario regionale;
  • installazione, a carico del concessionario, di misuratori automatici continui di portata e conducibilità, oltre a pluviografi e termografi, salvo le concessioni per bibite sul posto;
  • prescrizioni di tutela igienico-idrogeologica;
  • ulteriori prescrizioni specifiche;
  • approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico-finanziario;
  • canoni e diritti;
  • eventuali cauzioni fino a 50.000 euro;
  • indennità eventualmente dovute al ricercatore e ai proprietari interessati.

Sono allegati la planimetria catastale e l’elenco dei proprietari interessati. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e comunicato ai Comuni e alle Province; la concessione è trascritta nei registri immobiliari a spese del concessionario.

L’estensione delle aree di concessione, salvaguardia e protezione assoluta è determinata in funzione delle caratteristiche idrogeologiche e della specificità della sorgente, e comunque l’area di concessione non può superare 200 ettari.

Regime dei suoli e attività vietate o subordinate ad autorizzazione

Nell’area di concessione non possono essere avviate attività estrattive, trivellazioni o scavi che alterino qualitativamente o quantitativamente i giacimenti.

Nell’area di salvaguardia gli interventi di trasformazione d’uso richiedono previa autorizzazione regionale.

Nell’area di protezione assoluta sono vietate attività agricole e antropiche e ogni trasformazione del suolo, salvo le opere e attività di sfruttamento idrominerario e termale.

All’interno dei terreni compresi in concessione, la ricerca, coltivazione e utilizzazione di altre acque minerali, termali o di sorgente diverse da quelle già conferite restano riservate al concessionario.

Pertinenze minerarie, opere pubbliche e occupazione

Sono pertinenze minerarie solo:

  • opere e impianti di captazione;
  • condotte di adduzione fino all’ingresso dell’area di stabilimento;
  • opere per contenimento e manutenzione dei fanghi termali.

Le opere necessarie per deposito, trasporto, utilizzazione, produzione e trasmissione di energia, coltivazione e sicurezza dell’attività estrattiva, nonché per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Se tali opere devono essere eseguite fuori dal perimetro, il concessionario può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Il Presidente della Giunta regionale può dichiararle con decreto, determinando anche l’indennità e pronunciandosi sulle osservazioni degli interessati. Può inoltre ordinare l’occupazione d’urgenza, con deposito dell’indennizzo presso la Tesoreria regionale.

Diritti dei proprietari, cauzioni e indennizzi

I proprietari e possessori dei fondi interessati non possono opporsi ai lavori, alle operazioni di delimitazione e all’apposizione dei termini, salvo i divieti del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Non possono opporsi neppure al prelievo dell’acqua necessaria per analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche.

I proprietari dei terreni effettivamente interessati hanno diritto al rimborso dei danni; la cauzione può essere richiesta e deve essere versata prima dell’inizio dei lavori alla Tesoreria regionale. La cauzione è vincolata per il tempo necessario al programma e viene svincolata con deliberazione della Giunta entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

L’indennità al ricercatore è determinata nell’atto di concessione, se non già concordata; le controversie sulla sua quantificazione sono devolute al giudice ordinario e non bloccano il rilascio della concessione.

Durata della concessione e rinnovo

La concessione ha durata proporzionata agli interventi programmati, comunque non inferiore a 30 anni, ed è rinnovabile per periodi non inferiori a 30 anni.

Il rinnovo va chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato se il concessionario ha adempiuto ai propri obblighi.

È ammesso anche il rinnovo anticipato, prima dell’anno precedente la scadenza, per consentire l’ammortamento degli investimenti; con il rinnovo viene approvato il programma generale del nuovo periodo.

Varianti, ridimensionamenti e nuovi interventi

La Giunta regionale può introdurre modifiche o prescrizioni ai provvedimenti di concessione per motivi di pubblico interesse.

Il concessionario può chiedere riduzione o ampliamento dell’area di concessione, con comunicazione ai proprietari interessati secondo le regole previste per l’avviso di avvio del procedimento. La Giunta decide secondo le forme del rilascio della concessione.

Le variazioni al programma dei lavori e al piano tecnico-finanziario devono essere comunicate al Dipartimento regionale competente.

Le nuove perforazioni realizzate in base al programma lavori, nell’ambito di concessioni già esistenti, non costituiscono variante dell’atto di concessione: è sufficiente un provvedimento autorizzativo dirigenziale di natura tecnica, fondato sull’equilibrio idrogeologico della falda e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Se le aree di tutela o salvaguardia insistono su terreni di terzi, occorre comunicazione personale ai proprietari interessati e il provvedimento deve contenere le eventuali prescrizioni indennitarie.

Vigilanza, programmi annuali e controlli

La vigilanza sui lavori di ricerca e sull’utilizzazione delle acque è affidata al Dipartimento regionale competente per materia.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere trasmesso il programma dei lavori relativi al permesso o alla concessione, nonché l’eventuale programma degli interventi per lo stabilimento di imbottigliamento dell’anno successivo.

Se decorre il termine senza rilievi, il programma si intende approvato.

Decadenza dei titoli

La Giunta regionale può dichiarare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione nei casi di:

  • mancato avvio dei lavori entro il termine previsto e comunque entro 6 mesi dal rilascio, salvo forza maggiore o impedimenti di terzi;
  • sospensione dei lavori oltre 6 mesi senza autorizzazione, salvo forza maggiore o impedimenti di terzi;
  • mancato pagamento di canoni e somme dovute;
  • inosservanza delle prescrizioni del titolo;
  • violazione delle regole sul trasferimento tra vivi o gravi inosservanze della legge;
  • violazione delle norme ambientali e di piano di bacino;
  • violazione della disciplina sul lavoro e dei contratti collettivi.

Prima della decadenza viene contestato l’addebito e viene assegnato un termine non superiore a 120 giorni per adempiere o presentare controdeduzioni.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • ricerca senza permesso: da 1.550 a 9.300 euro;
  • coltivazione senza titolo: da 2.000 a 10.330 euro;
  • inosservanza delle prescrizioni del permesso o della concessione: da 1.550 a 7.750 euro, con avvio della decadenza;
  • uso da parte del ricercatore dell’acqua rinvenuta: da 2.000 a 10.330 euro;
  • omessa o tardiva installazione degli strumenti di misurazione oltre 30 giorni: da 2.600 a 7.750 euro;
  • omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione di dati: da 260 a 2.600 euro;
  • altre violazioni non specificamente previste: da 260 a 2.600 euro.

Se la disattivazione dei misuratori per guasto o fermo della sorgente dura oltre 5 giorni, deve essere segnalata alla Regione; se dura oltre 30 giorni consecutivi senza segnalazione, si avvia la decadenza e si applica la sanzione di cui sopra.

Si applicano le regole generali della legge n. 689/1981.

Canoni, tasse e contributi economici

Gli atti e i provvedimenti sono soggetti alle tasse di concessione regionale.

I canoni proporzionali annui sono:

  • per il permesso di ricerca: 5,16 euro per ettaro o frazione, con minimo 516 euro;
  • per concessioni per imbottigliamento: 51,65 euro per ettaro o frazione, con minimo 5.165 euro;
  • per concessioni di acque termali e minerali per cure idrotermali: 26 euro per ettaro o frazione, con minimo 2.600 euro.

I versamenti si effettuano all’atto del rilascio e poi entro la scadenza di ciascun anno di validità; il canone è riproporzionato ai mesi di validità o di effettivo utilizzo.

Per i titoli già rilasciati, l’adeguamento decorre dall’entrata in vigore della legge. I canoni sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale in base agli indici ISTAT del costo della vita.

In aggiunta, i concessionari versano trimestralmente 0,30 euro per ogni mille litri imbottigliati.

Destinazione dei proventi e regime transitorio sul contributo per imbottigliamento

Una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni e dai canoni è destinata al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali; la quantificazione avviene con la legge finanziaria regionale.

Per il contributo di cui all’art. 42, comma 7, il Dipartimento competente deve determinare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge l’importo dovuto da ciascun concessionario sulla base dei dati comunicati. Il calcolo riguarda il periodo dal 23 settembre 1996 al 28 agosto 2003 e si fonda sull’importo unitario di 0,00025 euro per litro imbottigliato.

Gli eventuali crediti del concessionario sono portati in detrazione nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge; gli eventuali debiti residui devono essere saldati entro il 31 dicembre 2006.

Abrogazioni

Sono abrogate la lettera c) del comma 3 dell’art. 11, il comma 2 dell’art. 12 e l’art. 16 della L.R. 2 settembre 1996, n. 43.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.