L.R. Basilicata 22/2005
"DISCIPLINA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO DELLA REGIONE BASILICATA" (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Basilicata l’organizzazione delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane, i ricorsi e le sanzioni amministrative. È stata abrogata dalla L.R. 12 agosto 2015, n. 29, quindi oggi non è applicabile.
Disciplina delle commissioni artigiane e dell'albo delle imprese artigiane in Basilicata
Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato in Basilicata
La legge regola l’assetto delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale per l’artigianato, la gestione dell’Albo delle imprese artigiane e il sistema sanzionatorio. Si tratta però di una disciplina oggi abrogata in Basilicata dalla L.R. 12 agosto 2015, n. 29.
Finalità e ambito della disciplina
Il provvedimento dettava le regole per:
- l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato e della Commissione regionale per l’artigianato;
- la tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;
- le sanzioni amministrative connesse alle violazioni degli obblighi di iscrizione e comunicazione.
La disciplina operava esclusivamente nel territorio della Regione Basilicata e in raccordo con la legge quadro statale sull’artigianato.
Commissioni provinciali per l’artigianato
Le Commissioni provinciali avevano il compito di curare l’Albo delle imprese artigiane e di decidere su iscrizioni, modificazioni e cancellazioni, oltre a svolgere accertamenti, revisioni periodiche ogni 30 mesi, certificazioni e trasmissioni di elenchi agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali. Potevano inoltre formulare proposte e pareri su piani e programmi regionali per l’artigianato.
Erano costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, duravano in carica cinque anni e comprendevano 15 membri:
- 2/3 titolari di imprese artigiane iscritte da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative;
- 1/3 rappresentanti di INAIL, INPS, Ufficio del lavoro, Camera di commercio e organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La Commissione eleggeva al proprio interno presidente e vicepresidente, entrambi scelti tra i titolari di impresa artigiana.
Funzionamento, sede e segreteria delle Commissioni provinciali
Le Commissioni provinciali avevano sede nei capoluoghi di provincia e presso le Camere di commercio competenti, salvo diversa decisione della Giunta regionale. I rapporti con le Camere di commercio erano regolati da apposite convenzioni.
Il funzionamento prevedeva:
- convocazione del presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- preavviso minimo di 5 giorni con ordine del giorno;
- validità della seduta con la metà più uno degli assegnati in prima convocazione e con almeno un terzo in seconda;
- deliberazioni a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.
Le funzioni di segreteria erano svolte dalle CCIAA, con personale funzionalmente dipendente dalla Commissione. Era previsto un archivio e protocollo autonomi, mentre il potere di certificazione spettava al presidente o al vicepresidente. Le spese di funzionamento erano a carico della Regione.
Decadenza, sostituzioni e commissariamento delle Commissioni provinciali
I componenti decadevano se perdevano i requisiti prescritti o se non partecipavano ingiustificatamente a cinque sedute consecutive. La decadenza era dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su comunicazione del presidente della Commissione. I dimissionari, decaduti o deceduti venivano sostituiti con decreto regionale secondo le stesse modalità di nomina.
In caso di impossibilità di funzionamento o gravi irregolarità, il Presidente della Giunta regionale poteva, previa diffida, nominare un commissario straordinario. Il commissario esercitava tutte le funzioni della Commissione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale la Commissione doveva essere ricostituita.
Commissione regionale per l’artigianato
La Commissione regionale svolgeva funzioni di coordinamento e impulso, oltre ai compiti previsti dalla legge statale. In particolare:
- proponeva alla Giunta regionale iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato;
- realizzava progetti di informazione e documentazione sugli interventi pubblici;
- presentava entro aprile di ogni anno il programma dell’attività per l’anno successivo e il consuntivo dell’anno precedente;
- attuava interventi affidati dalla Giunta regionale;
- coordinava il procedimento di revisione degli albi provinciali;
- designava i propri rappresentanti negli organismi regionali competenti;
- svolgeva gli ulteriori compiti attribuiti dalle leggi regionali.
Poteva inoltre articolarsi in sezioni permanenti di lavoro e avvalersi di esperti esterni a titolo consultivo.
Composizione e funzionamento della Commissione regionale
La Commissione regionale era costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, durava cinque anni dall’insediamento ed era composta da:
- presidenti delle Commissioni provinciali;
- 3 rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2;
- 5 esperti di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative.
Eleggeva al proprio interno presidente e vicepresidente. Aveva sede presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa; la segreteria era svolta da personale regionale. La validità delle riunioni richiedeva la metà più uno degli assegnati in prima convocazione e almeno un terzo in seconda. Le deliberazioni erano assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità. Alla scadenza del mandato la Commissione continuava a operare fino alla nomina dei sostituti.
Decadenza e vigilanza sulla Commissione regionale
Anche i componenti della Commissione regionale decadevano per perdita dei requisiti o per assenze ingiustificate a cinque sedute consecutive. La decadenza era dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su comunicazione del presidente della Commissione.
La decadenza da componente della Commissione regionale comportava anche la decadenza da presidente della Commissione provinciale. I sostituti erano nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Sia la Commissione regionale sia le Commissioni provinciali erano sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che poteva disporre ispezioni e inchieste.
Albo delle imprese artigiane: iscrizione, modifiche e cancellazione
Le imprese in possesso dei requisiti di legge erano obbligate a iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane. La domanda di iscrizione e le richieste di modifica o cessazione presentate alla Commissione provinciale esoneravano dall’ulteriore presentazione delle denunce agli uffici camerali; le istanze venivano annotate d’ufficio nel Registro delle ditte entro 15 giorni.
La domanda di iscrizione doveva essere presentata entro 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, al Comune ove aveva sede l’impresa, con trasmissione di copia alla Commissione provinciale. Il Comune svolgeva l’istruttoria per verificare dati anagrafici e fiscali, effettivo inizio e natura dell’attività, partecipazione tecnico-professionale, numero di dipendenti e familiari occupati, nonché licenze e autorizzazioni necessarie.
Il Comune trasmetteva l’istanza istruita alla Commissione entro 30 giorni. La Commissione decideva sull’iscrizione valutando i requisiti di legge sulla base degli elementi comunali e di quelli acquisiti direttamente. La decisione doveva essere comunicata entro 60 giorni dalla domanda; il silenzio equivaleva ad accoglimento. L’iscrizione produceva effetto dalla data del provvedimento della Commissione.
Per consorzi e società consortili tra imprese artigiane era prevista l’iscrizione in separata sezione dell’Albo, condizione necessaria per accedere ai benefici regionali. I consorzi dovevano comunicare le modifiche statutarie o della composizione consortile.
La Commissione poteva inoltre iscrivere d’ufficio le imprese aventi i requisiti che non avessero presentato domanda o l’avessero presentata irregolarmente; in tal caso l’istruttoria e la certificazione comunale erano richieste d’ufficio. Gli effetti costitutivi dell’iscrizione d’ufficio decorrevano dalla data della notizia pervenuta alla Commissione.
Le modifiche dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte dovevano essere comunicate entro 30 giorni; lo stesso termine valeva per la cessazione dell’attività. La cessazione comportava la cancellazione dal Registro delle ditte camerale.
La Commissione poteva disporre accertamenti d’ufficio o su richiesta e procedeva ogni 30 mesi alla revisione dell’Albo, avvalendosi dei Comuni, ai quali inviava l’elenco delle imprese 3 mesi prima della scadenza del termine. Poteva anche consultare le organizzazioni artigiane di categoria.
La cancellazione era disposta dalla Commissione sentite le controdeduzioni dell’interessato. Gli effetti della cancellazione decorrevano, su iniziativa dell’impresa o degli enti interessati, dalla data di cessazione dell’attività; negli altri casi dalla data della deliberazione. La cancellazione dall’Albo non comportava la cancellazione dal Registro delle ditte.
Ricorsi e pubblicità dell’Albo
Contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione era ammesso ricorso amministrativo alla Commissione regionale entro 60 giorni dalla notifica. Potevano proporlo gli interessati, nonché enti, organi e amministrazioni pubbliche che avessero riscontrato l’inesistenza dei requisiti.
La Commissione regionale, svolti gli accertamenti, decideva e comunicava l’esito agli interessati e alla Commissione provinciale per l’esecuzione. Contro le decisioni della Commissione regionale era poi possibile ricorso al Tribunale competente entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza.
Le iscrizioni all’Albo erano rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per 15 giorni consecutivi. Gli enti e i soggetti interessati potevano visionare l’Albo e ottenerne copia a proprie spese; copie gratuite erano rilasciate a INPS, INAIL e Ufficio provinciale del lavoro su richiesta.
Sanzioni amministrative
La legge prevedeva sanzioni per omissione o ritardo nelle domande di iscrizione, modificazione, variazione o cessazione. Le sanzioni erano applicate secondo la legge n. 689/1981 e la normativa regionale sulle sanzioni amministrative.
Erano previste, tra le altre, le seguenti ipotesi:
- da 258,00 a 2.582,00 euro per l’esercizio di attività artigiana senza iscrizione, da parte di soggetti dipendenti di amministrazioni o imprese indicate dalla norma;
- da 207,00 a 2.066,00 euro per l’uso di una denominazione riferita all’artigiano senza iscrizione;
- da 155,00 a 1.549,00 euro per l’esercizio di attività artigiana senza iscrizione, salvo il caso precedente;
- da 103,00 a 1.033,00 euro per imprese artigiane presenti nel Registro ditte ma non iscritte all’Albo;
- da 52,00 a 516,00 euro per mancata comunicazione, entro 30 giorni, della perdita dei requisiti;
- da 52,00 a 516,00 euro per mancata comunicazione, entro 30 giorni, delle altre modifiche.
La competenza per l’applicazione delle sanzioni e per la riscossione coattiva spettava al Presidente della Giunta regionale.
Compensi, spese e disciplina finanziaria
Ai componenti esterni all’amministrazione regionale spettava un gettone di presenza per la partecipazione effettiva alle sedute: 61,97 euro al presidente e 46,48 euro ai componenti.
Ai presidenti e vicepresidenti residenti in un Comune diverso da quello della sede della Commissione era riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo le regole del personale regionale. Lo stesso rimborso spettava ai componenti che risiedevano in un Comune diverso da quello della seduta.
Le somme erano erogate dalla Giunta regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal presidente e dal segretario.
La spesa iniziale era quantificata in 57.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2005, con rinvio alle leggi di bilancio successive per il finanziamento degli esercizi ulteriori.
Obblighi dichiarativi, rinvio e abrogazioni
I componenti delle commissioni dovevano dichiarare annualmente di essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi e con i contratti collettivi di riferimento.
Per quanto non diversamente disciplinato, si applicavano le norme statali in materia.
La legge abrogava la L.R. 1 agosto 1988, n. 27, la L.R. 16 agosto 1994, n. 34 e ogni disposizione incompatibile.
Stato attuale della legge
La legge è espressamente abrogata dall’art. 43, comma 1, della L.R. 12 agosto 2015, n. 29. Pertanto la disciplina ricostruita ha rilievo solo storico e non è oggi applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 1 mar 2005L.R. Basilicata 21/2005
- Legge · 1 mar 2005L.R. Basilicata 20/2005
- Legge · 1 mar 2005L.R. Basilicata 23/2005
- Legge · 25 feb 2005L.R. Basilicata 19/2005
- Legge · 25 feb 2005L.R. Basilicata 17/2005
- Legge · 25 feb 2005L.R. Basilicata 16/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →