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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03508/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie la richiesta di correzione dell'errore materiale e dispone la rettifica del dispositivo della propria ordinanza n. 26863/2025, sostituendo le parole "pari a quello previsto per il ricorso principale" con le parole "pari a quello previsto per il ricorso incidentale". Non vi è una decisione sul merito della pretesa tributaria, ma solo una correzione formale del provvedimento precedente.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La pronuncia non decide il merito della controversia tributaria, ma interviene in sede di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. su una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 26863/2025. In quella ordinanza era stato rigettato il ricorso incidentale del fallimento e dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso proposto dall'altra parte privata avverso un avviso di accertamento. Nel dispositivo, per mero errore materiale, era stato indicato che il contributo unificato ulteriore dovesse essere commisurato a quello previsto per il ricorso principale, anziché a quello previsto per il ricorso incidentale. Il procedimento odierno mira dunque esclusivamente a rettificare tale refuso nel dispositivo della precedente ordinanza, sostituendo la frase errata con quella corretta.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato come base procedurale del potere della Corte di correggere d'ufficio l'errore materiale contenuto in un precedente provvedimento camerale.

  • art. 287 c.p.c.

    È indicato quale norma che consente la correzione dell'evidente errore materiale del dispositivo, mediante sostituzione della formula erronea con quella corretta.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto quando la difformità sia evidente e riguardi un mero refuso, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Nella regolazione dell'ulteriore contributo unificato, il richiamo al tipo di ricorso rilevante deve essere coerente con la posizione processuale effettiva della parte su cui grava l'onere; un'indicazione errata del "ricorso principale" al posto del "ricorso incidentale" integra errore materiale correggibile.
  • La correzione dell'errore materiale non comporta riesame del merito né modifica della decisione sostanziale già assunta, ma solo l'allineamento formale del dispositivo alla volontà decisoria espressa nella precedente ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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