Cassazione Civile, Sentenza n. 11868/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di rimborso IRES per euro 214.436 relativa agli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 6 l. n. 388/2000 ("Tremonti ambiente") per investimento di riqualificazione energetica. La società aveva presentato dichiarazioni integrative nel 2015 correggendo omissioni nelle dichiarazioni originarie e chiedendo il rimborso. L'Agenzia ha negato il rimborso invocando termini di decadenza (art. 2, comma 8-bis d.P.R. n. 322/1988 e art. 38 d.P.R. n. 602/1973), la mancata legittimazione della società per essere parte del consolidato fiscale nazionale e l'illegittimità della "spalmatura" dell'agevolazione su esercizi successivi anziché sul solo anno di ultimazione dell'investimento (2011). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il gravame e confermato l'accoglimento del rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla carenza di legittimazione attiva e alla tardività delle dichiarazioni integrative (ritenendole inammissibili solo se non giustificate da incertezza normativa) e ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia: la CTR aveva errato nel ritenere legittima la "spalmatura" dell'agevolazione su più anni. La Corte ha affermato che, in assenza di una norma che lo autorizzi, l'agevolazione Tremonti ambiente deve essere richiesta per l'intero importo agevolabile nell'anno in cui il costo dell'immobilizzazione è iscritto nello stato patrimoniale (anno di realizzazione dell'investimento). Ha quindi cassato, in parte qua, la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio enunciato; ha demandato al giudice di rinvio la disciplina delle spese.
Norme richiamate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6 ("Tremonti ambiente")
"[p]er investimento ambientale si intende il costo delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile ... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale."
La Corte interpreta l'art. 6 (comma 15 e ss.) nel senso che l'approccio incrementale determina il quantum agevolabile (differenza rispetto a impianto equivalente a fonti fossili) ma non autorizza la ripartizione dell'agevolazione su più anni: l'agevolazione va richiesta per l'intero importo nell'anno in cui il costo è iscritto nello stato patrimoniale, salvo diversa disposizione di legge.
d.P.R. 22 luglio 1988, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Norma richiamata dall'Amministrazione come termine per la presentazione/integrazione delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto comunque possibile l'integrazione tardiva in presenza di giustificata incertezza normativa, quindi il richiamo non è risultato decisivo per impedire il rimborso nel caso in esame.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Norma richiamata dall'Amministrazione con riguardo ai termini/decadenze per la richiesta di rimborsi; la Corte non ha accolto il motivo basato esclusivamente su tale richiamo, concedendo invece possibilità di rettifica in caso di incertezza normativa.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 118 e 124
Richiamati nel ricorso dell'Amministrazione in relazione alla normativa tributaria applicabile; la Corte non ha ritenuto decisive le censure basate su tali norme rispetto alle questioni decise (legittimazione e tardività).
Codice civile, art. 2424, primo comma, lettera B), n. II
Richiamato per la definizione delle immobilizzazioni materiali il cui costo costituisce investimento ambientale ai sensi dell'art. 6 l. n. 388/2000; la Corte indica che il momento rilevante è l'iscrizione del costo nello stato patrimoniale.
Regolamento (CE) n. 800/2008, artt. 18 e 23
La Corte rileva che la normativa europea sull'approccio incrementale individua il metodo per quantificare l'incentivo (differenza rispetto all'impianto fossile equivalente) e non legittima la ripartizione dell'agevolazione su più esercizi.
Massime di principio
- L'agevolazione "Tremonti ambiente" va richiesta per l'intero importo agevolabile nell'anno in cui il costo dell'immobilizzazione risulta iscritto nello stato patrimoniale (anno di realizzazione dell'investimento), salvo diversa disposizione di legge.
- L'approccio incrementale (anche se desunto dalla normativa UE) serve a determinare la misura del beneficio (quantum) confrontando l'investimento con un impianto equivalente a fonti fossili; non costituisce base per distribuire l'agevolazione su più periodi d'imposta in assenza di norma che lo consenta.
- Nell'ambito del consolidato fiscale nazionale la soggettività tributaria permane in capo alle singole società: la società che ha effettuato l'investimento è legittimata a proporre istanza di rimborso per l'IRES relativa a quell'investimento, salvo specifiche situazioni contrarie di fatto o di diritto.
- Le dichiarazioni integrative tardive possono essere comunque ammesse/valutate quando l'omissione originaria sia dovuta a incertezza normativa; in tali casi il contribuente può chiedere comunque il rimborso in sede giurisdizionale.
- In situazioni analoghe conviene verificare con accuratezza: a) l'anno di iscrizione del costo nello stato patrimoniale (documentazione contabile e perizie), b) se l'agevolazione è stata dichiarata nell'anno di realizzazione o poi "spalmata", c) se l'omissione è giustificabile per incertezza normativa (per consentire integrazione tardiva), e d) la posizione nel gruppo di consolidamento per stabilire chi ha titolo a proporre il rimborso.
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