Cassazione Civile, Sentenza n. 6686/2023 del 06/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia notificò nel 2005 sanzione per € 516.937,88 per irregolare occupazione di 21 lavoratori. I ricorrenti ottennero accoglimento in primo grado e conferma in appello, poi la Cassazione (sent. n.9005/2013) annullò con rinvio. In sede di rinvio la CTR declinò la giurisdizione. Separatamente i ricorrenti avevano chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n.119, ed avevano ricevuto diniego dall'Agenzia, che impugnavano. La questione centrale ha riguardato: (a) la validità della notifica del diniego (contestata dai ricorrenti); (b) la possibilità di definizione agevolata della controversia; (c) se la CTR potesse declinare la giurisdizione dopo che in primo e secondo grado era stata decisa la causa sul merito, con formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione.
La decisione
La Corte: 1) ha respinto il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata (ritenendo che la controversia, relativa a sanzioni per lavoro irregolare, non rientra nell'ambito delle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria aventi ad oggetto atti impositivi" ai sensi dell'art.6 d.l. 119/2018); 2) ha ritenuto infondati i motivi sulla nullità della notifica in quanto la costituzione in giudizio ha sanato eventuali nullità (art.156 c.p.c.); 3) ha però accolto il primo motivo principale relativo all'illegittima declinatoria di giurisdizione da parte della CTR in sede di rinvio, poiché sulla questione di giurisdizione si era già formato un giudicato interno (anche implicitamente) nei precedenti gradi che avevano deciso il merito; perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria perché decida conformemente ai principi indicati dalla Cass. n.9005/2013. La Corte ha anche disposto le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi"
La disposizione è interpretata in senso restrittivo: la definizione agevolata riguarda solo le controversie che la legge attribuisce alla giurisdizione tributaria e aventi ad oggetto atti impositivi; controversie su sanzioni per lavoro irregolare non rientrano nella definizione.
art. 156 cod. proc. civ.
La costituzione in giudizio sana l'eventuale nullità della notifica; perciò le censure di nullità della notifica del provvedimento di diniego sono state ritenute inefficaci.
art. 276 cod. proc. civ. e art. 37 cod. proc. civ.
Principio della decisione per gradi: il giudice deve decidere preliminarmente le questioni di giurisdizione; la decisione sul merito implica implicitamente la decisione sulla giurisdizione.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disciplina della giurisdizione tributaria delimita l'ambito degli 'atti impositivi'; la Corte ritiene che le sanzioni per lavoro irregolare siano estranee a tale nozione e quindi non rientrino nella definizione agevolata di cui all'art.6 d.l.119/2018.
Cass. Sez. U. 09/10/2008, n. 24883
Principio che la decisione sul merito contiene implicitamente la decisione sulla giurisdizione e che tale statuizione può formare giudicato interno anche se resa implicitamente; il giudicato interno sulla giurisdizione sottrae la questione a nuova declinatoria.
Cass. 07/09/2020, n. 18580
Richiamata per chiarire che il giudicato interno sulla giurisdizione non si estende al merito della lite e non impedisce in astratto una diversa qualificazione del rapporto ai fini di discipline esterne (es. condono), ma non toglie efficacia vincolante al giudicato sulla giurisdizione stessa.
Cass. n. 9005/2013
Sentenza della Corte che aveva già annullato con rinvio la decisione della CTR; la Corte di rinvio deve decidere secondo i principi fissati da quella pronuncia.
Massime di principio
- La domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 d.l.119/2018 va interpretata restrittivamente: sono definibili solo le controversie che la legge attribuisce alla giurisdizione tributaria e che riguardano atti impositivi, non tutte le controversie in cui l'Agenzia è parte.
- La costituzione in giudizio normalmente sanerà eventuali nullità di notifica (art.156 c.p.c.), pertanto le eccezioni di nullità vanno sollevate tempestivamente e con attenzione alle conseguenze processuali.
- Il giudice deve decidere per gradi: la decisione sul merito implica anche la decisione sulla giurisdizione; di conseguenza, quando il merito è stato deciso in gradi precedenti, si può formare un giudicato interno sulla giurisdizione che impedisce a un giudice successivo di declinare la giurisdizione.
- In contestazioni analoghe è cruciale sollevare subito eventuali eccezioni di giurisdizione o chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione (art.41 c.p.c.), perché l'omissione può determinare acquiescenza e preclusione.
- Quando si tratta di sanzioni per lavoro irregolare, verificare preventivamente se la controversia rientra fra gli 'atti impositivi' rilevanti ai fini di eventuali strumenti di definizione agevolata; spesso tali sanzioni sono escluse.
- Se si ritiene che una Corte abbia impropriamente declinato la giurisdizione dopo che si è formato un giudicato interno, è opportuno proporre impugnazione tempestiva in cassazione per far valere la preclusione al cambiamento di qualificazione giurisdizionale.
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