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Sentenza

Sentenza n. 16291/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7011/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7011/2025, pubblicata il 17 giugno 2025, notificata e passata in giudicato. Il titolo aveva riconosciuto il diritto al beneficio di euro 500 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad assegnare un valore nominale complessivo di euro 1.500, oltre alle spese del giudizio di lavoro. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non aveva fornito elementi o chiarimenti idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso: questi dovrà intervenire, previa richiesta della ricorrente, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Deve pertanto essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e può fissare un termine per l’adempimento, predisponendo la nomina del commissario ad acta per il caso di inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il diritto riconosciuto dal titolo giudiziale e i presupposti sui quali esso si fonda non possono essere rimessi in discussione dall’amministrazione né nuovamente sindacati dal giudice dell’esecuzione.
  • Quando il ricorrente allega l’inadempimento del giudicato e l’amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione, la pretesa di ottemperanza può essere accolta; il giudice assegna un termine per adempiere e può nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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