Sentenza del 13/01/2017 n. 724 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità degli avvisi di rettifica e di accertamento dei tributi doganali, emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La società sosteneva che tale violazione rendesse illegittimi gli atti. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicabilità della norma, sostenendo che il termine riguardasse soltanto verifiche svolte mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'impresa, e non una verifica documentale effettuata presso gli uffici dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'art. 12, comma 7, si applichi esclusivamente quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività d'impresa o professionale, con rilascio del processo verbale di chiusura. Poiché nel caso concreto si era svolta soltanto una verifica documentale presso l'ufficio, il mancato rispetto del termine di 60 giorni non comportava la nullità o l'illegittimità dell'avviso. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese e per l'esame degli ulteriori motivi di appello.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus" quando vi sia stato accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività.
La norma tutela il contraddittorio procedimentale del contribuente, ma il termine di 60 giorni opera soltanto in presenza di un accesso, ispezione o verifica presso i locali dell'impresa o del professionista. Non si applica alle verifiche esclusivamente documentali svolte presso gli uffici dell'Amministrazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito della censura relativa ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ma la decisione si è concentrata principalmente sull'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere che l'eventuale violazione procedimentale non avrebbe comunque determinato automaticamente l'annullabilità degli atti. La Corte ha deciso la controversia sulla base dell'inapplicabilità dell'art. 12, comma 7, alla verifica documentale.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Ha costituito il parametro processuale della denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme di legge proposta dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso per cassazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013
È richiamata come espressione dell'orientamento consolidato secondo cui l'emissione dell'avviso prima della scadenza dei 60 giorni è illegittima, salvo urgenza, quando il termine decorra da un verbale di chiusura relativo ad accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei locali dell'attività.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica a ogni attività di controllo fiscale, ma richiede un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa o del professionista.
- Una verifica esclusivamente documentale svolta presso gli uffici dell'Amministrazione, anche se basata su fatture, scritture contabili o movimentazioni bancarie, non fa decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7.
- Quando l'art. 12, comma 7, è applicabile, l'avviso emesso prima della scadenza del termine è normalmente illegittimo, salvo la presenza di specifiche ragioni di urgenza adeguatamente giustificate.
- Per valutare la validità dell'atto occorre identificare concretamente il luogo e le modalità dell'attività di controllo, distinguendo tra accesso presso la sede del contribuente e analisi documentale effettuata dall'ufficio.
- La cassazione della sentenza con rinvio non definisce necessariamente nel merito tutti gli altri motivi di impugnazione: il giudice di rinvio dovrà esaminare le questioni non trattate e decidere anche sulle spese.
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