Cassazione Penale, Sentenza n. 17265/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cucchiella ha impugnato la sentenza del Tribunale di L'Aquila che, su appello della parte civile, lo aveva ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 633 c.p. e lo aveva condannato al risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione aveva dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina sui termini per l'impugnazione delle decisioni del giudice di pace (art. 32 d.lgs. 274/2000 e disposizioni correlate), lamentando che il Tribunale aveva ritenuto tempestivo l'appello nonostante il deposito della motivazione del giudice di pace fosse avvenuto in un termine superiore a quello previsto dalla legge e che l'appello fosse stato proposto oltre il termine utile. Ha altresì censurato l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di conciliazione (art. 29 d.lgs. 274/2000) e la valutazione della prova e dell'attendibilità della persona offesa. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla tardività dell'appello e ha assorbito gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il termine previsto per il deposito della motivazione da parte del giudice di pace è inderogabile e che, nel caso di specie, il termine per proporre l'appello era già decorso alla data di presentazione dell'atto di appello delle parti civili (termine decorrente dal 04/01/2023 con scadenza 03/02/2023; appello depositato il 17/02/2023). Poiché l'appello era quindi inammissibile per tardività e tale inammissibilità non è sanabile, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per inammissibilità dell'appello. Gli altri motivi posti dal ricorrente sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La Corte ha interpretato questa norma come inderogabile per i procedimenti davanti al giudice di pace: il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione superiore a quello stabilito da questa disposizione.
art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamata dal ricorrente per contestare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di conciliazione; la Corte non ha deciso sul merito di questa censura avendola assorbita, ma la norma è indicata come limite all'uso probatorio di atti conciliativi.
art. 544, comma 2 c.p.p.
Norma del rito da cui il d.lgs. 274/2000 assume carattere derogatorio: la Corte sostiene che le disposizioni speciali per il giudice di pace prevalgono e non consentono l'estensione automatica di termini diversi.
art. 548, comma 2 c.p.p.
Richiamata in relazione al computo dei termini: se la motivazione è depositata oltre il termine stabilito, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito.
art. 585, comma 1, lett. b) e comma 2 c.p.p.
Richiamata insieme all'art. 548 per chiarire il termine di decorrenza dell'impugnazione quando la motivazione viene depositata fuori termine; utile al computo dei termini per proporre appello.
Massime di principio
- Nei procedimenti davanti al giudice di pace le regole speciali del d.lgs. 274/2000 sono inderogabili: il giudice di pace non può autoassegnarsi un termine per il deposito della motivazione diverso da quello previsto dalla legge.
- Il termine per proporre appello è perentorio; se decorso l'appello è inammissibile e la Corte di cassazione deve dichiararlo d'ufficio quando ne venga dato conto, perché l'inammissibilità non è sanabile.
- Se la motivazione della sentenza del giudice di pace è depositata entro il termine previsto, per le parti presenti il termine di impugnazione decorre dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza; se la motivazione è depositata fuori termine, i termini di impugnazione decorrono dalla notificazione dell'avviso di deposito.
- Prima di proporre un'impugnazione è essenziale verificare con attenzione la data di deposito della motivazione e computare correttamente i termini: errori nel calcolo possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione e la perdita del diritto di impugnare.
- Rilievi di ammissibilità processuale (termine, competenza, ritualità della notifica) possono assorbire e rendere irrilevanti i rilievi di merito; pertanto, se si intende contestare anche le valutazioni probatorie, occorre preliminarmente assicurarsi che l'impugnazione sia tempestiva e ammissibile.
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