Cassazione Penale, Sentenza n. 14951/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile del furto pluriaggravato di cavi di rame, deducendo: (1) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p. e violazioni degli artt. 546 co.1 lett. e) e 192 c.p.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe travisato le risultanze probatorie nel riconoscere l'aggravante (contestando che i cavi fossero effettivamente al servizio della linea ferroviaria); (2) conseguentemente, errore nell'applicazione dell'art. 529 c.p.p. e dell'art. 624 c.p., in quanto il riconoscimento (secondo il ricorrente erroneo) dell'aggravante avrebbe determinato la procedibilità d'ufficio del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le risultanze processuali (verbale di arresto e dichiarazioni del responsabile di tratta) indicavano che i cavi in rame erano funzionalmente asserviti al servizio di trasporto ferroviario (attivazione dei segnali luminosi), giustificando il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.; ha inoltre precisato che non è richiesto che l'asportazione abbia effettivamente prodotto un immediato disservizio per integrare il nesso funzionale. L'esclusione dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2) non è in contrasto con il riconoscimento della n.7-bis. Essendo correttamente ricostituita la sussistenza della circostanza aggravante, la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 625 comma 2 c.p. è legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza rigettata in data 28/01/2026.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7-bis c.p.
L'aggravante richiede che la cosa sottratta sia funzionalmente asservita all'erogazione di un servizio pubblico (o gestito in regime concessorio): è sufficiente il nesso di asservimento strumentale alla infrastruttura che fornisce il servizio, non è richiesto che l'asportazione abbia causato un immediato malfunzionamento.
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
Si riferisce all'aggravante per violenza sulle cose; la Corte ha escluso tale aggravante perché mancava prova che i cavi fossero stati tranciati o che gli alloggiamenti fossero danneggiati, ma ciò non escludeva la funzionalità dei cavi al servizio ferroviario.
art. 625, comma 2 c.p.
Prevede che la ricorrenza di determinate aggravanti renda il reato procedibile d'ufficio; la Corte ha ritenuto applicabile questa norma alla fattispecie dopo il riconoscimento della n.7-bis.
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il reato di furto; la condanna per furto di cavi di rame è stata confermata in combinazione con le aggravanti riconosciute.
art. 529 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla correttezza della procedura e della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, non essendovi errore di diritto o vizio motivazionale idoneo a inficiare la decisione.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai motivi di impugnazione (valutazione delle prove e motivazione); la Cassazione ha ritenuto che l'apprezzamento probatorio non costituisse travisamento o illogicità manifesta.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della prova; la Corte ha concluso che le risultanze erano state valutate correttamente e non soggette a sindacato in Cassazione salvo travisamenti evidenti non provati.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in ordine ai limiti del ricorso in Cassazione (il ricorso era articolato nei limiti previsti dalla disposizione).
Massime di principio
- Per applicare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7-bis c.p. è sufficiente dimostrare il nesso di asservimento funzionale della cosa all'erogazione del servizio pubblico; non è necessario provare che l'asportazione abbia concretamente determinato un immediato disservizio.
- L'esclusione di un'altra aggravante (es. violenza sulle cose) non preclude il riconoscimento della n.7-bis se le prove dimostrano comunque la funzionalità dell'oggetto al servizio pubblico.
- In cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento del merito probatorio: il ricorso deve evidenziare un travisamento della prova o un'incoerenza manifesta nella motivazione; una mera diversa lettura alternativa delle prove non è sufficiente.
- Il riconoscimento legittimo della circostanza aggravante che innesca la procedibilità d'ufficio legittima l'azione penale senza che sia necessario altro elemento causale (come il verificarsi di danni o malfunzionamenti).
- Nel contestare la motivazione di merito, è necessario indicare con precisione dove si verifichino illogicità o omissioni decisionali per superare il limite del sindacato di legittimità.
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