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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02070/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un contribuente ha impugnato, fino in Cassazione, la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto dei suoi ricorsi contro avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014-2017 emessi da un comune. La controversia riguardava un terreno che nel previgente PRG era inserito in zona di rispetto e nel vigente PUC era destinato a verde attrezzato pubblico, con previsione di attribuzione di diritti edificatori su altra area in caso di cessione al Comune. Con il primo e il terzo motivo il ricorrente contestava la soggezione del fondo a IMU e la determinazione del valore venale, sostenendo che la nuova destinazione urbanistica comportasse inedificabilità e che l’indice edificatorio avesse natura solo compensativa, quindi non idonea a rendere il suolo imponibile come edificabile; deduceva inoltre omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull’ICI/IMU e sull’art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo lamentava difetto di motivazione degli avvisi e violazione dello statuto del contribuente, anche invocando un precedente giudicato relativo ad annualità precedenti, nel quale la motivazione degli avvisi era stata ritenuta carente. Con il quarto motivo contestava ancora la stima del valore venale e l’omesso rilievo di plurime decisioni favorevoli, deducendo anche violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il terreno restava soggetto a IMU perché la fattispecie era riconducibile alla perequazione urbanistica e non a una vera compensazione urbanistica: il vincolo di destinazione a verde pubblico non esclude la vocazione edificatoria del suolo ai fini IMU/ICI, ma incide soltanto sul valore venale e quindi sulla base imponibile. Ha inoltre escluso che il giudicato formatosi su un precedente annullamento degli avvisi per difetto di motivazione si estendesse ad altre annualità, trattandosi di decisione non di merito. Quanto alla censura sul valore, ha ritenuto corretta la valutazione operata dai giudici di merito e, per le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità per doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha infine rigettato anche la doglianza sull’asserita mancata considerazione di precedenti favorevoli, osservando che la CTR li aveva richiamati solo a sostegno della motivazione e che comunque non avevano valore di giudicato esterno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano formulate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; per le doglianze in fatto è stata rilevata l’inammissibilità in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia prospettato dal ricorrente, ritenendo infondate le censure.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    La nozione di area edificabile è ampia e fondata sulla mera potenzialità edificatoria; non è esclusa da vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano l’edificabilità concreta.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Un terreno è considerato edificatorio quando l’edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici o vi siano effettive possibilità di costruzione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Il valore imponibile va determinato tenendo conto del valore venale in comune commercio del terreno, influenzato dalle concrete potenzialità edificatorie.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    La censura sul difetto di motivazione degli avvisi è stata respinta perché gli atti sono stati ritenuti sufficientemente motivati.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato come parametro generale della motivazione degli atti amministrativi, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova non è stata accolta; la CTR ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione del valore venale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Le censure di merito sul valore venale sono state dichiarate inammissibili per doppia conforme, mancando l’allegazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini IMU/ICI, l’edificabilità va intesa in senso ampio: non conta solo la possibilità di edificazione abitativa immediata, ma la potenzialità edificatoria desumibile dagli strumenti urbanistici e dalle effettive possibilità di costruzione.
  • Un vincolo urbanistico di destinazione a servizi o a verde pubblico non elimina di per sé la natura edificabile del suolo ai fini fiscali; esso incide piuttosto sul valore venale e quindi sulla base imponibile.
  • La perequazione urbanistica attribuisce al fondo una qualità edificatoria intrinseca e consente l’imposizione IMU; la compensazione urbanistica, invece, può far circolare il diritto edificatorio separatamente dal fondo di origine e, in taluni casi, escludere la soggezione del terreno all’imposta fino al perfezionamento della procedura e all’esatta individuazione delle volumetrie e delle aree coinvolte.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza che annulla un avviso di accertamento per vizio di motivazione non si estende automaticamente ad altre annualità o altre controversie, se non riguarda il merito del rapporto tributario.
  • In presenza di "doppia conforme", le censure di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili se il ricorrente non allega specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il richiamo da parte del giudice di merito a precedenti favorevoli o contrari non è decisivo se tali pronunce non hanno valore di giudicato esterno e sono usate solo come argomento rafforzativo della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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