Cassazione Penale, Sentenza n. 20217/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della prova dichiarativa e intercettiva (art. 192 c.p.p.), alla configurazione del reato di usura (art. 644 c.p.) e all'omessa riqualificazione in diversa fattispecie; censurava inoltre la mancata illustrazione di circostanze attenuanti generiche (art. 133 c.p.) e chiedeva l'assorbimento di più capi in un unico fatto, sostenendo l'esistenza di un rapporto commerciale alternativo alla tesi dell'usura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per plurime censure ritenute, in massima parte, non deducibili in sede di legittimità o manifestamente infondate. La Corte ha richiamato il divieto per la Cassazione di rivedere in fatto le valutazioni probatorie svolte dai giudici di merito e ha confermato la correttezza della motivazione di merito, ivi compresa la sua motivazione per relationem, nonostante risposte sintetiche a doglianze già esaminate. Restano confermate le condanne per usura aggravata e per estorsione come ricostruite nei giudici di merito (pena complessiva di anni 4 di reclusione e euro 8.000 di multa, con modifica operata in appello dell'accessorio dall'interdizione legale all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni). La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama che il motivo basato sulla lett. b) deve contestare la riconducibilità del fatto nella fattispecie astratta e non può essere usato per riesaminare le emergenze istruttorie; in generale limita il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova.
art. 192 cod. proc. pen.
Le censure sull'attendibilità dei testimoni non sono liberamente riesaminabili in Cassazione ma possono essere dedotte solo nei limiti della lett. e) art. 606 (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) e quando il vizio emerga dagli atti; il controllo della Corte è pertanto circoscritto.
art. 644 cod. pen.
Il reato di usura è stato ritenuto integrato dai giudici di merito; la Corte osserva che lo stato di bisogno della parte offesa può essere dimostrato anche dalla entità degli interessi praticati, quando siano tali da far ragionevolmente presumere che solo chi fosse in stato di bisogno avrebbe accettato le condizioni.
art. 133 cod. pen.
Sulle attenuanti generiche la Corte rammenta che l'onere dell'istante è di indicare elementi concreti; in mancanza di specifici elementi positivi il diniego motivato con riferimento all'assenza di fatti utili e alla gravità complessiva è conforme.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in euro 3.000 la somma da versare.
Massime di principio
- La Cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione in fatto delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle fonti probatorie sono, di regola, inammissibili.
- Le doglianze sulla attendibilità dei testimoni devono essere formulate come vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) ed evidenziate con riferimento a parti concrete del provvedimento per essere esaminate in Cassazione.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se la Corte di merito recepisce criticamente la decisione di primo grado e risponde, anche sinteticamente, alle doglianze già esaminate.
- Nelle ipotesi di usura lo stato di bisogno della vittima può essere provato anche dall'entità degli interessi praticati, senza necessità di provare l'origine sociale meritevole dello stato di bisogno.
- La richiesta di attenuanti generiche deve indicare elementi concreti; in loro assenza il diniego motivato è regolare.
- Se un ricorso è manifestamente inammissibile la parte può essere condannata a somme a favore della Cassa delle ammende; valutare il rischio di condanna per costi e ammende prima di impugnare in Cassazione.
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