Sentenza del 18/12/2017 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Avviso di accertamento - reddito di impresa - parametri - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità e la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento fondato sul semplice scostamento dai parametri. Secondo la doglianza, l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare e spiegare le ragioni per cui non aveva accolto le giustificazioni e le contestazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio. Il mero scostamento dai parametri, infatti, non è di per sé sufficiente a fondare l'accertamento, poiché la presunzione deve essere resa grave, precisa e concordante attraverso ulteriori elementi motivazionali e probatori.
La decisione
La sentenza afferma che l'avviso non può limitarsi a rilevare lo scostamento dai parametri, ma deve indicare anche le ragioni del rigetto delle osservazioni presentate dal contribuente in contraddittorio. Solo una motivazione completa consente di verificare la consistenza della presunzione e di giustificare l'attribuzione al contribuente dell'onere della prova contraria. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento privo di tale integrazione motivazionale e probatoria, con esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti basati sui parametri presuntivi
La motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri.
Lo scostamento dai parametri costituisce soltanto un elemento presuntivo iniziale e non basta, da solo, a dimostrare il maggior reddito. L'Amministrazione deve confrontarsi con le spiegazioni fornite dal contribuente e indicare perché le ritiene inattendibili o insufficienti.
Articolo 2697 del codice civile
L'onere della prova contraria può essere posto a carico del contribuente solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito una presunzione adeguatamente motivata e dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Le contestazioni e giustificazioni presentate dal contribuente durante il contraddittorio devono essere effettivamente valutate dall'Amministrazione e il loro eventuale rigetto deve essere spiegato nell'avviso.
Massime di principio
- Un accertamento fondato su parametri o studi presuntivi non è automaticamente valido per il solo fatto che emerga uno scostamento: occorre una motivazione individualizzata riferita alla concreta situazione del contribuente.
- L'Amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate in contraddittorio e spiegare puntualmente perché non le ritiene idonee a giustificare lo scostamento.
- L'onere della prova contraria passa al contribuente solo quando l'Ufficio abbia prima costruito una presunzione adeguatamente motivata, grave, precisa e concordante.
- In caso di motivazione stereotipata, limitata al dato parametrico e priva di risposta alle contestazioni, l'avviso può essere impugnato per difetto di motivazione e insufficienza della prova presuntiva.
- Il contribuente, per difendersi efficacemente, dovrebbe documentare già in contraddittorio le circostanze specifiche che incidono sulla redditività dell'impresa e verificare che l'avviso le abbia realmente considerate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 233 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 370 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 dic 2017Sentenza del 18/12/2017 n. 372 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →